19 Aprile 2024 - 22:21

Scommesse ed esclusione dalla gara per la mancanza del requisito di capacità economico-finanziaria: il caso Politanò in CGUE la prossima settimana

Si terrà la prossima settimana la trattazione orale dell’udienza della causa Politanò rinviata in CGUE dal Tribunale di Reggio Calabria che ha sollevato una questione pregiudiziale relativamente alle concessioni per

08 Aprile 2016

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Si terrà la prossima settimana la trattazione orale dell’udienza della causa Politanò rinviata in CGUE dal Tribunale di Reggio Calabria che ha sollevato una questione pregiudiziale relativamente alle concessioni per l’esercizio di giochi e scommesse, alla necessità di presentare una doppia attestazione bancaria e alla mancanza di altre modalità per comprovare la capacità economico-finanziaria dell’azienda.

 

Il signor Domenico Politanò è accusato dall’autorità giudiziaria italiana di avere raccolto scommesse in assenza di autorizzazione o licenza per conto di un allibratore straniero, la UniqGroup LTD, società maltese. In Italia, l’esercizio delle scommesse senza la predetta licenza o autorizzazione costituisce reato («esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa», previsto dall’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).

 

Il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato una questione pregiudiziale evidenziando che la società maltese potrebbe essere stata illegittimamente esclusa dalla gara per il rilascio delle concessioni tenutasi a livello nazionale, sicché l’accusa nei confronti del signor Politanò potrebbe rivelarsi ingiusta. In effetti, nel caso di specie, la Uniqgroup LTD era stata esclusa nonostante avesse presentato regolare domanda di partecipazione, in ragione della ritenuta assenza dell’attestazione della capacità economico finanziaria da parte di “due” istituti bancari; capacità finanziaria che non sarebbe stata indicata in modo evidente nell’unica dichiarazione presentata.

 

La direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici sancisce tre criteri per la valutazione della capacità economico-finanziaria, oltre che un rimedio residuale “mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice”. Poiché il caso di specie riguarda una procedura di selezione a livello comunitario, il Giudice del Rinvio chiede se, ove fossero messi a confronto operatori di gioco appartenenti a Paesi diversi, debbano essere rispettati i criteri di cui alla citata direttiva.

 

Il Tribunale ha quindi sollevato la questione pregiudiziale relativamente:

– L’articolo 49 TFUE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d ‘azzardo che preveda l’indizione di una nuova gara (così come regolamentata dall’art. [10, comma 9-]octies legge 26.04.2012 n.44) per il rilascio di concessioni avente clausole di esclusione dal bando per la mancanza del requisito di capacità economico-finanziaria in ragione dell’assenza di criteri alternativi rispetto a due referenze bancarie provenienti da due istituti finanziari differenti.

– L’art. 47 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo che preveda l’indizione di una nuova gara (così come regolamentata dall’art. [10, comma 9-]octies legge 26.04.2012 n. 44) per il rilascio di concessioni [avente clausole di esclusione dal bando per la mancanza del requisito] di capacità economico-finanziaria in ragione dell’assenza di documenti e scelte alternative così come previste dalla normativa sovranazionale.

PressGiochi