Nuovo intervento della giustizia amministrativa sul fronte dei provvedimenti restrittivi nel settore del gioco pubblico. Con decreto monocratico, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha disposto la sospensione immediata
Nuovo intervento della giustizia amministrativa sul fronte dei provvedimenti restrittivi nel settore del gioco pubblico. Con decreto monocratico, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha disposto la sospensione immediata del provvedimento con cui una Questura aveva ordinato la chiusura per 15 giorni di un esercizio autorizzato alla raccolta scommesse e all’uso di VLT.
Il ricorso, presentato da una società operante nel comparto, riguarda un atto del Questore adottato ai sensi dell’articolo 88 del T.U.L.P.S., che disciplinava la sospensione temporanea dell’attività di raccolta delle scommesse sul bingo e del gioco lecito tramite videoterminali.
Il provvedimento si inseriva nel quadro dei controlli amministrativi e di ordine pubblico, richiamando anche un’ordinanza comunale precedente.
Il Presidente del TAR ha accolto l’istanza cautelare monocratica, ritenendo sussistente un pregiudizio grave e immediato per l’operatore. In particolare, il giudice ha evidenziato due elementi chiave:
Un ulteriore aspetto decisivo è stato quello procedurale: la trattazione collegiale sarebbe avvenuta solo dopo l’esaurimento del periodo di sospensione, rendendo di fatto inutile un eventuale accoglimento successivo del ricorso.
Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha sospeso l’efficacia del provvedimento della Questura fino alla camera di consiglio, consentendo quindi la prosecuzione dell’attività. La decisione non entra ancora nel merito della legittimità del provvedimento amministrativo, rinviando ogni valutazione alla fase collegiale. Il Tribunale ha fissato la camera di consiglio per il 28 aprile 2026, quando verrà esaminata nel contraddittorio tra le parti la fondatezza del ricorso. In quella sede si deciderà se confermare o meno la sospensione e, soprattutto, se il provvedimento della Questura sia legittimo nel merito.
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