28 Marzo 2024 - 13:00

Scommesse e sistema concessorio. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un intermediario

La Corte di Cassazione torna a discutere di sistema concessorio relativo alle scommesse e operatori privi di licenza. Lo fa dichiarando inammissibile il ricorso di un operatore che chiedeva il

16 Gennaio 2019

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La Corte di Cassazione torna a discutere di sistema concessorio relativo alle scommesse e operatori privi di licenza. Lo fa dichiarando inammissibile il ricorso di un operatore che chiedeva il dissequestro dei beni sequestrati al precedente gestore colpevole di aver effettuato intermediazione di scommesse senza autorizzazione. Il bookmaker per il quale il ricorrente raccoglieva le scommesse è la società “Il Sogno di Tolosa”. Per il Tribunale di primo grado l’attività del ricorrente non era slegata dalla precedente gestione, ma consecutiva. Conclusioni recepite dalla stessa corte.

 

Secondo quanto affermato dalla Corte, la società “Il Sogno di Tolosa”- inoltre- avrebbe presentato in occasione del ricorso “una doglianza difensiva vertente sulla pretesa impossibilità per la società “Il Sogno di Tolosa”, con la quale l’attività oggetto di sequestro è collegata, di ottenere l’autorizzazione di cui sopra, a causa di comportamenti discriminatori a suo sfavore o di un’illegittima esclusione dalle gare. La difesa si è limitata a indicare genericamente l’esistenza di numerose pronunce giurisprudenziali che avrebbero affermato l’impossibilità per la predetta società di ottenere il titolo autorizzatorio a causa di un comportamento discriminatorio da parte dello Stato italiano, senza indicare specificamente gli estremi e i contenuti di quelle sentenze che valorizzerebbero il suo ragionamento probatorio. E il Tribunale ha anche correttamente evidenziato che “Il Sogno di Tolosa” Ltd non ha mai presentato la richiesta di regolarizzazione di cui all’art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014, preferendo optare per altre scelte procedimentali. Anche l’assunto difensivo sull’avvenuto adempimento dell’obbligazione tributaria che, tuttavia, non avrebbe permesso il rilascio della concessione in questione, ma che sanerebbe la procedura di regolarizzazione, è stato già esaminato dallo stesso Tribunale, il quale ha stabilito che tale aspetto non può essere considerato come indice di una condotta discriminatoria impeditiva dell’esercizio lecito dell’attività di gestione delle scommesse”.

 

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