“La giurisprudenza nazionale, ha già avuto modo di precisare come la Corte di Giustizia “abbia ritenuto illegittima, tout court, la normativa italiana in materia, con particolare riferimento alla previsione di
“La giurisprudenza nazionale, ha già avuto modo di precisare come la Corte di Giustizia “abbia ritenuto illegittima, tout court, la normativa italiana in materia, con particolare riferimento alla previsione di una concessione per l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse, ma solo nella misura in cui la normativa italiana impediva lo stesso rilascio delle autorizzazioni previste a soggetti stranieri”.
Deve, quindi, affermarsi la piena compatibilità del sistema concessorio nazionale laddove richiede all’operatore estero operante sul territorio nazionale, il possesso di un titolo abilitativo rilasciato dall’Autorità italiana”.
Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna intervenendo sul ricorso promosso da un CTD legato alla Società Ulisse GmbH, operante nel settore “gaming” in virtù di licenza rilasciata da altro Paese membro dell’Unione Europea (Austria).
Respingendo il ricorso il Tribunale ha affermato: “La tesi trova il conforto anche della più recente giurisprudenza nazionale laddove conferma l’illustrato orientamento, negando che la disciplina di cui all’art. 88 del TULPS presenti profili di contrarietà con la normativa comunitaria, precisando ulteriormente che “la licenza di cui all’art. 88 del t.u.l.p.s., anche alla luce dei sopra richiamati principi eurounitari, non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della (operante) concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione, che in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge (cfr. ex multis, T.a.r. Piemonte, sez. II, 18 agosto 2014 n. 1399; T.a.r. Emilia Romagna, Parma, 16 aprile 2014 n. 97)”.
In ragione della chiarezza e univocità del quadro normativo e giurisprudenziale in merito alla questione oggetto del giudizio, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale – richiesto dal ricorrente – alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 del TFUE”.
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