12 Settembre 2026 - 15:23

Scommesse abusive in un circolo ricreativo: ricorso inammissibile, la Cassazione conferma la condanna del gestore

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal gestore di un circolo ricreativo, confermando la condanna pronunciata nei precedenti gradi di giudizio per attività abusiva di organizzazione

17 Agosto 2026

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal gestore di un circolo ricreativo, confermando la condanna pronunciata nei precedenti gradi di giudizio per attività abusiva di organizzazione di gioco e scommesse e per l’omessa esposizione della tabella dei giochi d’azzardo e proibiti.

La vicenda riguarda un circolo ricreativo presso il quale l’imputato era stato ritenuto responsabile, in concorso con altri soggetti, della violazione dell’art. 4, comma 4-bis, della legge n. 401/1989, oltre che delle disposizioni del R.D. n. 773/1931 relative all’esposizione della tabella dei giochi d’azzardo e proibiti.

La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, con una condanna a due anni di reclusione e 14.050 euro di multa.
La difesa aveva presentato ricorso per Cassazione contestando, attraverso un unico motivo, un vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità penale.

La Suprema Corte ha però ritenuto che le censure riproponessero sostanzialmente questioni già sottoposte alla Corte territoriale e fossero finalizzate a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. Un’operazione che, secondo la Cassazione, non rientra nei limiti del giudizio di legittimità.

Tra gli elementi valorizzati dai giudici di merito figurava la presenza dell’imputato dietro il bancone del locale, dove era collocato il computer utilizzato per il pagamento delle prestazioni e collegato a una stampante termica. Al momento del controllo, inoltre, non risultavano presenti altri soggetti con funzioni gestorie.

Sulla base di tali elementi, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione effettuata nei precedenti gradi di giudizio e ha dichiarato inammissibile il ricorso.

L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 del Codice di procedura penale.

 

PressGiochi