18 Aprile 2024 - 22:14

Sbordoni: “La necessità della riforma del Tulps: verso un testo unico dei giochi”

“Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”, ecco quello che recita l’art. 10 del TULPS, principio saldo del

07 Settembre 2016

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“Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”, ecco quello che recita l’art. 10 del TULPS, principio saldo del sistema autorizzatorio inevitabilmente connesso alla licenza ex art. 88 TULPS, che fino ad ora ha dimostrato di essere  un valido strumento di pubblica sicurezza; negli anni però, abbiamo assistito a diversi provvedimenti di sospensione e revoca di licenze rilasciate ai sensi del richiamato articolo,  per motivazioni carenti e  poco chiare. Capitava infatti – afferma l’avvocato Stefano Sbordoni – che il titolare di una licenza ex art. 88 TULPS avesse aperto il proprio punto vendita in  un quartiere di periferia – non proprio ben frequentato – di una città siciliana. A causa delle cattive frequentazioni che caratterizzavano il proprio punto vendita succedeva che il Questore revocasse la licenza al malcapitato. Eppure il noto decreto Balduzzi si è limitato a sancire il divieto dell’ingresso ai minori e non a coloro che vantano nel loro curriculum dei precedenti penali. Sembrerebbe però che per il Tar di Catania (sentenza n. 2151/16 pubblicata il 23 agosto us) la revoca della licenza di pubblica di sicurezza sia un procedimento che deve essere accompagnato da chiare motivazioni, e che comunque debbano essere rispettate tutte le condizioni di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.  Ecco i fatti.

Con decreto cat. 11/A/PASI/2014 del 15 maggio 2014, notificato l’ 11 2014 giugno, il Questore di Enna disponeva  la revoca della licenza di pubblica sicurezza, rilasciata nel 2005, ad un esercente, per l’installazione di apparecchi da intrattenimento all’interno del proprio esercizio commerciale.  A seguito di un controllo amministrativo eseguito da personale del Commissariato di P.S. di Nicosia veniva riscontrato che erano stati installati all’interno dell’esercizio due apparecchi da gioco, di cui all’art. 110, co. 7, lett. c), del TULPS, sprovvisti dei prescritti titoli autorizzatori rilasciati da ADM. In conseguenza di tale fatto, “valutato l’abuso del titolo di polizia, e ritenuto che era  venuto un certo grado di affidabilità e di liceità nella conduzione dell’attività, il Questore disponeva con provvedimento cat. 11/A/PASI/2014 del 15 maggio 2014, la revoca della licenza concernente l’installazione di apparecchi da gioco, “ritenendo peraltro di dover obliterare per ragioni di urgenza le garanzie partecipative sancite dall’art. 7 della L. 241/90 a favore del destinatario”.

Di diverso avviso invece il Tar di Catania, che in sede cautelare ed anche nel merito ha  ritenuto che il Questore non avesse ben operato laddove veniva violato apertamente il  principio di proporzionalità della sanzione irrogata al ricorrente. Secondo il collegio la misura sanzionatoria prevista dall’art. 10 del TULPS, contempla l’alternativa fra la definitiva revoca del titolo di polizia, e la sua sospensione temporanea. La scelta fra la sospensione temporanea del titolo e la sua definitiva revoca  non può profilarsi come assolutamente indifferente, e discrezionalmente opzionabile senza motivazione. Al contrario, la decisione di irrogare  (in presenza di una sola accertata violazione, ed a distanza di circa un anno e mezzo dai fatti)   la sanzione più gravosa, senza motivare le ragioni che la possano giustificare, appare illegittima.

L’orientamento del collegio senza alcun dubbio, nell’ambito della garanzia dell’azione giudiziaria, deve essere condiviso, in quanto  lasciare che un provvedimento privo di motivazione, produca i suoi effetti potrebbe minare anche i principi garantiti dalla nostra carta costituzionale.  Certamente quindi da un punto di vista tecnico il fatto che il Questore abbiamo omesso di spendere due righe di motivazioni ha inficiato in maniera irrevocabile tutto il procedimento ed il successivo provvedimento.

Altra cosa invece è l’aspetto pratico: di fatto l’esercente, in aperta violazione dell’art. 10 del TULPS – norma la cui violazione nessuno ha messo in discussione- provvedeva ad installare accanto agli apparecchi “regolari”, altri apparecchi privi dei nulla osta rilasciati da ADM.

Questo è grave. In quanto si favorisce la convivenza della rete illegale con la rete legale, che in quanto tale deve essere tutelata a prescindere. E’ vero che gli atti di causa risalgono a più di dieci anni fa, e quindi nel corso di questi anni  a coloro che installano  apparecchi – al di fuori del circuito legale-  vengono comminate importanti sanzioni di natura amministrativa. Ma la pronuncia in esame pone l’accento su un altro aspetto che non può essere sottovalutato.

L’apparato dell’art. 10 TULPS, con tutta la sua dignità, è oramai superato. Coloro che operano nell’ambito della rete illegale non devono poter usufruire dell’opzione tra la revoca e la sospensione. Gli esercenti che violano con cognizione di causa le norme poste a tutela del settore, non sono degni di essere titolari della licenza ex art. 88 TULPS, e quindi a costoro deve essere revocata.

Sarebbe opportuno quindi – conclude Sbordoni – riprendere il lavoro della delega dei giochi ed immaginare un intero comparto di norme avverso gli illegali con sanzioni di natura pecuniaria importanti, rivedendo l’intero assetto del TULPS, che è stato pensato in un’epoca nella quale non era ipotizzabile un mercato dei giochi così evoluto e complesso. Ed infatti una volta sistemata la normativa di riferimento sarà più facile andare a tutelare il consumatore anche da eventuali forme di dipendenza perché come giustamente dicono gli spagnoli: la practica abusiva de juegos y apuestas puede producir ludopatia.

PressGiochi