Ambito di applicazione della sanzione di cui alla lettera c) del comma 9 dell’art. 110 Tulps: la Cassazione porta un fondamentale contributo di chiarezza. Dell’avv. Generoso Bloise
Finalmente lo ha detto anche la Cassazione, sebbene i Giudici di merito sono portati a sentenziare contro gli operatori e ad avallare le interpretazioni degli uffici pubblici, anche quando siano palesemente contra legem.
Con la Cassazione civile sez. II – 04/12/2025, n. 31743 un colpo importante è stato portato a segno, in materia di sanzioni applicabili per le violazioni sugli apparecchi da gioco, nella “aspra diatriba legale” tra operatori, Agenzia e tra questa ultima e lo Stato di diritto.
Certo il pessimo Legislatore non aiuta, ma i principi di diritto hanno il brutto vizio di farsi, lentamente, strada nei vasti percorsi della Giustizia.
Come abbiamo molte volte denunciato da queste pagine il sistema sanzionatorio dei giochi è già di gran lunga il meno equilibrato e irragionevole del nostro intero sistema normativo, anche in relazione ai valori di marginalità dell’attività data in concessione, oltre che in relazione al fatto di prescindere quasi del tutto dalla lesività di taluni comportamenti.
Si pensi alla famosa sanzione di euro 50.000,00 per non aver esposto un cartello di divieto di gioco ai minori all’ingresso del locale sebbene ne fossero presenti altri all’interno e sui singoli apparecchi, di cui già la Corte Costituzionale ha fatto giustizia, dopo enormi battaglie legali.
Si pensi ancora alla recente trasmissione degli atti da parte del Tar Lazio alla Consulta sulla sanzione relativa alla sanzione per le violazioni sul divieto di pubblicità del decreto Balduzzi.
Tornando al nostro caso la pronuncia segnalata è destinata a non essere un caso isolato perché affronta il rapporto tra la sanzione prevista dalla lettera c) del comma 9 dell’art. 110 Tulps e la enigmatica formulazione della, successiva e (a giudizio di ADM) omnicomprensiva, lettera f-quater del medesimo comma.
Come noto la prima sanzione prevede una somma di euro 4.000,00 e la seconda una sanzione da 5.000 a 50.000 ad apparecchio, inoltre ben differenti sono anche le sanzioni accessorie.
La sentenza chiarisce che la causa verte sull’individuazione della lettera del comma 9 dell’art. 110 TULPS da applicare nella presente vicenda, nella quale l’infrazione accertata è consistita nella mancanza del guscio protettivo della scheda del sistema interno/esterno in relazione a tre apparecchi.
In particolare la sentenza chiarisce che il rapporto tra la lettra c) e la lettera F-quater costringe a cpiare in quali casi sia da applicare una sanzione ed in quali l’altra.
Non è cosa da poco, se si considera che la Corte d’Appello di Venezia, per non accogliere le doglianze degli operatori, ha già emesso diverse sentenze (vedremo se l’orientamento della Cassazione farà giustizia anche di queste sentenze) con le quali ha ritenuto che la lettera F-quater avrebbe abrogato la lettera c); andando la Corte lagunare ban oltre la già esasperata interpretazione dell’ADM.
La Cassazione ha invece osservato che la lettera F-quater riguarda e si applica per le sanzioni più gravi (violazioni dei precetti posti direttamente dalla legge) mentre la lettera c) si applica anche per violazioni di atti amministrativi e per ciò stesso meno gravi.
La chiarezza della Suprema corte si spinge fino a calssificare per i comma 6 A quali siano le sanzioni applicabili a fronte delle singole violazioni riscontrabili: “Pertanto, le caratteristiche rilevanti, il cui mancato rispetto comporta l’applicazione della più grave sanzione indicata dall’art. 110, comma 9, lett. f quater), sono:
1) l’attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
2) il collegamento obbligatorio alla rete telematica di cui all’art. 14 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni;
3) l’attivazione con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
4) la presenza, assieme all’elemento aleatorio, di elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco;
5) il costo della partita non superiore a Euro 1;
6) la durata minima della partita di quattro secondi;
7) la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina, le quali, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate;
8) la non riproduzione del gioco del poker o, comunque, delle sue regole fondamentali.
La mancanza del guscio protettivo della scheda del sistema interno/esterno non è riconducibile ad alcuno dei requisiti appena indicati.”
Per completezza espositiva, basandoci sull’esperienza professionale e sui numerosi casi trattati, possiamo anche aggiungere che, applicando il principio di legge, chiarito dalla sentenza, non sono rientranti nella lettera F-quater le ipotesi: di apparecchi con sigilli mancanti o non integri (ove non sia anche verificato il mancato collegamento); un cablaggio elettrico non identico a quanto risultante nella scheda esplicativa (salvo sia tratti di altri tipo di cablaggio o di manomissioni), la scheda elettronica non fissata al cabinet nella stessa posizione portata nelle foto della scheda esplicativa, ed altre amenità elevate dagli accertatori a “gravi difformità” da modello legale per il semplice mancato rispetto di una prescrizione amministrativa che (può anche non piacere) non è fonte normativa primaria.
PressGiochi
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