20 Aprile 2024 - 01:53

Sanatoria CTD. L’amministrazione pubblica il decreto attuativo

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato oggi , come previsto dalla legge di Stabilità, il decreto attuativo per la regolarizzazione dei punti di gioco legati a bookmaker esteri privi di concessione ministeriale. Come stabilito: Con la presentazione della domanda di cui alla lettera a) del medesimo comma al tito

15 Gennaio 2015

Print Friendly, PDF & Email

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato oggi , come previsto dalla legge di Stabilità, il decreto attuativo per la regolarizzazione dei punti di gioco legati a bookmaker esteri privi di concessione ministeriale.

Come stabilito: Con la presentazione della domanda di cui alla lettera a) del medesimo comma al titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari; considerato che, ai fini dell’annotazione e della contabilizzazione delle scommesse raccolte, per i soggetti che, presentando la dichiarazione di impegno, non effettuano la scelta di operare quale punto aggiuntivo di offerta di scommesse della rete fisica di raccolta di un concessionario già operante ai sensi della determinazione 5 gennaio 2015 è possibile consentire solo la raccolta di scommesse a quota fissa fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale, e ciò in quanto, in assenza di collegamento a quest’ultimo, non è possibile accettare scommesse a totalizzatore;

ritenuto che, in ossequio alla previsione di analogia di raccolta prevista dal citato articolo 1, comma 643, lettera g), della legge n. 190 del 2014, per i soggetti che, presentando la dichiarazione di impegno, effettuano la scelta di operare quale punto aggiuntivo di offerta di scommesse della rete fisica di raccolta di un concessionario già operante ai sensi della determinazione 5 gennaio 2015 è consentita la raccolta delle scommesse offerte da tale concessionario mentre, per i soggetti che, presentando la predetta dichiarazione, scelgono invece di operare in qualità di rete fisica di raccolta di scommesse è consentito raccogliere, oltre alle scommesse previste dal palinsesto dell’Agenzia, anche quelle che tali soggetti intendano inserire in propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale.

Per i soggetti che presentano la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione di cui articolo 1, comma 643, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

  1. a) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera A) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, il modello di disciplinare di raccolta delle scommesse è quello dell’allegato 1 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
  2. b) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera B) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, il modello di disciplinare di raccolta delle scommesse è quello dell’allegato 2 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

Raccolta a seguito della dichiarazione di impegno

  1. I soggetti che presentano la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione di cui articolo 1, comma 643, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190:
  2. a) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera A) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, possono effettuare la raccolta delle scommesse offerte dal concessionario di cui costituiscono punto aggiuntivo di offerta;
  3. b) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera B) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, possono effettuare, fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale, la raccolta delle scommesse sia previste dal palinsesto dell’Agenzia sia inserite in propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale.

Disposizioni per l’annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale.

  1. I soggetti che presentano la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione e che, per la raccolta delle scommesse, si avvalgono di sistemi informatici non collegati con il totalizzatore nazionale, sono tenuti, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione e fino al momento del loro effettivo collegamento a detto totalizzatore, a comunicare al concessionario di Stato prescelto per il collegamento ovvero al fornitore del servizio di connettività, per il successivo riversamento ai sistemi informatici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi a tutte le operazioni inerenti alla raccolta delle scommesse.
  2. I soggetti che, per la raccolta delle scommesse, non si avvalgono di sistemi informatici sono tenuti a registrare, anche mediante memorizzazione su supporto informatico, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione e fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale, i dati relativi a tutte le operazioni inerenti alla raccolta delle scommesse.
  3. I dati relativi alle operazioni inerenti alla raccolta delle scommesse di cui ai commi 1 e 2 sono: la disciplina e la manifestazione oggetto della scommessa; la descrizione e il numero dell’avvenimento oggetto della scommessa; il luogo, il giorno e l’orario dell’avvenimento; la tipologia della scommessa; l’esito pronosticato; la posta accettata; l’importo da pagare in caso di vincita; la data e l’ora del rilascio della ricevuta, con esclusione di qualsiasi dato di carattere nominativo.

Scarica PROVVEDIMENTO

 

PressGiochi