20 Aprile 2024 - 01:59

Sanatoria CTD: i Monopoli forniscono i primi chiarimenti

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha risposto a alcuni quesiti in merito alla procedura di regolarizzazione dei CTD così come prevista dalla legge di Stabilità per il 2016. L’amministrazione

22 Gennaio 2016

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha risposto a alcuni quesiti in merito alla procedura di regolarizzazione dei CTD così come prevista dalla legge di Stabilità per il 2016.

L’amministrazione spiega che è consentito aderire alla procedura di regolarizzazione anche da parte di quei CTD che abbiano avviato la raccolta successivamente all’ottobre 2014 e anche successivamente all’entrata in vigore della Stabilità per il 2015 che ha indetto la prima sanatoria per i centri trasmissione.

Il titolare di rete deve sottoscrivere per accettazione il disciplinare costituente all.1 al provvedimento n.530 del 15 gennaio 2016. Poiché il Titolare di rete, al quale il CTD che si regolarizza con la modalità A ha dichiarato di volersi collegare, ha già attivato la propria rete al momento della stipula congiunta del disciplinare, il nuovo punto di raccolta dovrà essere collegato al totalizzatore nazionale entro i tempi tecnici strettamente necessari. Il Titolare di rete (a seguito dell’adesione alla regolarizzazione nel corso del 2015) che ha completato con successo l’iter di regolarizzazione con il pagamento delle imposte entro il 30.11.2015 puo’ essere “indicato” da soggetti che regolarizzeranno con la modalità A entro il prossimo 31.01.2016 come concessionario a cui collegarsi.

Come per i CTD che si sono collegati ai concessionari di Stato, il diritto derivante dalla regolarizzazione si aggiunge alla rete sanata del Titolare per quanto attiene all’attività di raccolta. La titolarità del diritto, tuttavia, appartiene al soggetto che ha effettuato la domanda di regolarizzazione.

 

La dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione entro il 31 gennaio 2016, così come previsto dal comma 643, lett. a) della legge n. 190/2014 (modificata dall’ art. 1, comma 926, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016), dev’essere accompagnata dal contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000. Tale somma, così come si è avuto modo di chiarire nella precedente gestione del processo di regolarizzazione (2015), è versata a titolo di “up front fee” ed è compensabile in sede di prima rata solo ove la somma complessivamente dovuta dal soggetto richiedente superi i 10.000 €. Come nella passata gestione del processo in argomento, la somma versata a titolo di up front fee (€ 10.000), così come i saldi d’imposta eventualmente dovuti con le rate del 31 marzo e del 30 novembre 2016, possono essere corrisposti dal concessionario cui il Punto di raccolta (P.d.R) aderisce ma, in tal caso, a fronte del versamento eseguito con il C.F. del concessionario dovrà essere trasmesso – alla D.C. Accertamento e Riscossione Uff. GAR – un elenco nel quale si evinca, inequivocabilmente, il soggetto nei confronti del quale il versamento è effettuato.

La domanda di regolarizzazione prevede due tipologie:

  1. A) Il soggetto che si regolarizza dichiara di voler effettuare la raccolta per conto di un concessionario di Stato
  2. B) Il soggetto che si regolarizza dichiara di voler effettuare la raccolta per proprio conto.

Per i due casi sono previsti Disciplinari diversi, entrambi pubblicati sul sito ADM ai quali si rinvia per la valutazione dei diversi oneri.

 

Leggi tutte le risposte di ADM – Primo elenco di risposte a quesiti

 

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