Una modifica all’accesso di una sala VLT effettuata senza la necessaria comunicazione alla Questura e senza la preventiva verifica dei requisiti di sorvegliabilità può integrare un abuso della licenza di
Una modifica all’accesso di una sala VLT effettuata senza la necessaria comunicazione alla Questura e senza la preventiva verifica dei requisiti di sorvegliabilità può integrare un abuso della licenza di pubblica sicurezza e giustificarne la revoca ai sensi dell’art. 10 TULPS.
È quanto stabilito dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione seconda) con una sentenza del 18 giugno 2026, relativa alla controversia tra alcuni operatori del settore e l’Amministrazione di pubblica sicurezza.
La vicenda riguardava una sala autorizzata per la raccolta del gioco mediante apparecchi VLT. Nel corso di un sopralluogo effettuato nell’ambito di una richiesta di voltura della licenza, la Questura aveva rilevato che l’accesso indicato nel titolo originario era stato chiuso e che l’ingresso alla sala avveniva attraverso un’altra apertura.
L’Amministrazione aveva quindi respinto la richiesta di voltura e successivamente disposto la revoca della licenza originaria, ritenendo che la modifica fosse stata realizzata senza la necessaria comunicazione e senza la preventiva autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza. Gli operatori avevano contestato i provvedimenti, sostenendo, tra l’altro, che il secondo accesso fosse già esistente e che la modifica dell’ingresso fosse stata rappresentata nella documentazione presentata alla Questura.
Il TAR ha respinto le argomentazioni, ritenendo che un elaborato grafico non sufficientemente chiaro non potesse essere considerato una comunicazione della variazione. Secondo il Tribunale, il titolare avrebbe dovuto informare esplicitamente l’Amministrazione della modifica, anche alla luce dei principi di correttezza e buona fede nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione.
Il punto centrale della decisione riguarda la sorvegliabilità dei locali, requisito essenziale per il rilascio della licenza ex art. 88 TULPS. La modifica dell’accesso può infatti incidere sulla possibilità di controllare il flusso delle persone all’interno della sala e deve pertanto essere sottoposta alla valutazione dell’autorità competente.
La Corte ha inoltre chiarito che l’“abuso” previsto dall’art. 10 TULPS non richiede necessariamente la violazione di una norma che preveda espressamente la revoca: può riguardare anche la violazione delle prescrizioni contenute nella licenza e delle regole di condotta connesse all’attività. La revoca deve comunque essere adeguatamente motivata e proporzionata alla gravità della condotta.
Nel caso esaminato, il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione della Questura vista la significativa mancanza di notifica di una modifica incidente su un requisito essenziale come la sorvegliabilità e sul rapporto fiduciario tra gestore e autorità di pubblica sicurezza.
Confermata quindi la legittimità della revoca della licenza, il TAR ha dichiarato improcedibile anche il ricorso relativo alla voltura: una voltura presuppone infatti l’esistenza di un titolo valido ed efficace, che nel caso concreto era venuto meno.
PressGiochi
Fonte immagine: AIGEN






