10 Luglio 2026 - 16:52

Sale VLT di Viterbo, il Consiglio di Stato sospende la sentenza del TAR: nuova udienza il 30 luglio

Il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare gli effetti della sentenza con cui il TAR Lazio aveva annullato la licenza per l’esercizio dell’attività di Videolottery (VLT) rilasciata dalla

09 Luglio 2026

Il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare gli effetti della sentenza con cui il TAR Lazio aveva annullato la licenza per l’esercizio dell’attività di Videolottery (VLT) rilasciata dalla Questura di Viterbo a una sala giochi della città. Il decreto monocratico, depositato il 9 luglio 2026, congela gli effetti della decisione di primo grado fino alla camera di consiglio fissata per il 30 luglio, quando il collegio si pronuncerà sull’istanza cautelare.

La vicenda nasce dal ricorso presentato da un altro operatore del settore attivo a Viterbo, che aveva contestato il rilascio delle autorizzazioni sostenendo che la nuova attività non potesse beneficiare della deroga prevista dalla normativa regionale del Lazio in materia di limiti distanziometrici tra sale da gioco e luoghi sensibili.

Nel merito, il TAR Lazio aveva distinto le due autorizzazioni oggetto di impugnazione. Da un lato aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la licenza ex articolo 88 del TULPS relativa all’attività di raccolta scommesse, ritenendo insussistente un concreto interesse concorrenziale tra le due imprese su quel segmento di mercato. Dall’altro aveva invece accolto il ricorso riguardante la licenza per l’esercizio delle Videolottery, annullando sia il titolo rilasciato dalla Questura sia gli atti amministrativi collegati.

Secondo i giudici amministrativi di primo grado, la Questura aveva erroneamente applicato l’articolo 11-bis della legge regionale del Lazio n. 5 del 2013, che consente, in determinati casi, di derogare ai limiti distanziometrici per le attività già esistenti all’entrata in vigore della disciplina.

La Questura aveva infatti ritenuto che la sala potesse essere considerata la prosecuzione di un’attività preesistente, evidenziando che gli apparecchi VLT erano stati collocati negli stessi locali del precedente gestore e che non erano intervenute modifiche agli accessi né alla disposizione interna dell’esercizio.

Il TAR ha però ricostruito diversamente la vicenda. Dalla documentazione acquisita è emerso che le precedenti licenze erano state revocate tra il 2021 e il 2022, che l’attività era rimasta chiusa per un periodo significativo e che il nuovo operatore aveva presentato domanda soltanto alla fine del 2023, avviando l’attività nell’aprile 2025 sulla base di nuove autorizzazioni.

Per il Tribunale amministrativo, mancava quindi qualsiasi elemento idoneo a dimostrare una reale continuità aziendale o gestionale. La sola circostanza che i locali fossero stati già destinati in passato a sala giochi non era sufficiente per applicare la deroga prevista dalla legge regionale.

La sentenza sottolineava infatti che la disciplina derogatoria è finalizzata a tutelare attività effettivamente esistenti e consolidate al momento dell’entrata in vigore della normativa più restrittiva, e non semplicemente immobili che in passato avevano ospitato attività di gioco. Un’interpretazione diversa, secondo il TAR, consentirebbe di eludere i limiti distanziometrici attraverso il riutilizzo di locali rimasti inattivi per lungo tempo.

Per questo motivo il Tribunale aveva ritenuto che la domanda dovesse essere qualificata come una nuova apertura, imponendo alla Questura di verificare preventivamente il rispetto delle distanze previste dall’articolo 4 della legge regionale Lazio n. 5/2013 prima del rilascio della licenza VLT.

Contro questa decisione è stato proposto appello al Consiglio di Stato. Con il decreto cautelare depositato il 9 luglio, il presidente della Terza Sezione ha ritenuto che le censure formulate dall’appellante meritino un approfondimento in sede collegiale e che, nelle more, prevalga l’esigenza di preservare la res adhuc integra. Per questo ha disposto la sospensione degli effetti della sentenza del TAR fino alla discussione dell’istanza cautelare, fissata per il prossimo 30 luglio.

PressGiochi

Fonte immagine: HippoBingo Cesena

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