Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha accolto, in sede cautelare, il ricorso presentato da una società contro il diniego del Comune di Nerviano relativo al rilascio
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha accolto, in sede cautelare, il ricorso presentato da una società contro il diniego del Comune di Nerviano relativo al rilascio di un permesso di costruire per lavori destinati all’apertura di un punto di raccolta scommesse.
Al centro della controversia, il provvedimento con cui il Comune aveva respinto la richiesta edilizia richiamando il proprio regolamento, che vieta l’apertura di sale da gioco entro un raggio di 500 metri da luoghi sensibili, tra cui gli impianti sportivi.
Con ordinanza, i giudici amministrativi hanno ritenuto fondato – almeno in via preliminare – il ricorso della società, evidenziando un principio chiave: il procedimento edilizio non può essere subordinato a valutazioni relative all’attività commerciale che si intende svolgere nei locali.
Secondo il TAR, il Comune avrebbe infatti basato il diniego su considerazioni “estranee alla disciplina urbanistica ed edilizia”, violando quanto previsto dal D.P.R. 380/2001. La normativa edilizia, sottolineano i giudici, ha un ambito autonomo rispetto alle autorizzazioni necessarie per l’esercizio di specifiche attività economiche, come quella del gioco.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ordinato all’amministrazione comunale di riesaminare la posizione della società entro 30 giorni, adottando un nuovo provvedimento che potrà confermare o modificare quello impugnato.
Nel frattempo, è stata fissata per il 10 novembre 2026 l’udienza di merito, che entrerà nel dettaglio della vicenda.
PressGiochi
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