18 Febbraio 2026 - 19:22

Sale scommesse, il TAR Toscana conferma le chiusure: legittime due sospensioni da 15 giorni disposte dal Questore di Arezzo

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana (Sezione IV) ha respinto i ricorsi presentati dal titolare di una sala scommesse di Arezzo contro due distinti provvedimenti di sospensione dell’attività, ciascuno della

30 Gennaio 2026

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana (Sezione IV) ha respinto i ricorsi presentati dal titolare di una sala scommesse di Arezzo contro due distinti provvedimenti di sospensione dell’attività, ciascuno della durata di quindici giorni, adottati dal Questore ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S.

Con la sentenza pronunciata dopo l’udienza del 13 gennaio 2026, il TAR ha ritenuto legittimi entrambi gli atti impugnati, riunendo i giudizi in considerazione della loro connessione soggettiva e oggettiva.

I provvedimenti di sospensione traevano origine da una serie di controlli di polizia svolti nell’arco di diversi mesi, durante i quali era stata accertata la presenza abituale, all’interno dell’esercizio, di soggetti con precedenti penali e di polizia. A ciò si aggiungevano due episodi di rissa verificatisi nei locali.

Secondo la Questura di Arezzo, tali circostanze configuravano una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, tale da giustificare l’adozione della misura preventiva della temporanea chiusura dell’attività di raccolta scommesse e di gioco tramite videoterminali.

Il Collegio ha respinto tutte le censure, sottolineando come la reiterata frequentazione del locale da parte di soggetti pregiudicati, unitamente agli episodi di violenza, delineasse un quadro di concreta pericolosità. Secondo il TAR, la sospensione ex articolo 100 T.U.L.P.S. rientra tra le misure di prevenzione e non ha natura sanzionatoria: è sufficiente, quindi, la sussistenza di un pericolo per la sicurezza pubblica, valutato in modo discrezionale dall’Autorità di pubblica sicurezza. Una discrezionalità sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, che nella fattispecie non è stata ravvisata.

Il Tribunale ha inoltre chiarito che l’Amministrazione non era tenuta a valorizzare le misure ‘virtuose’ prospettate dal gestore, in assenza di specifici accordi prefettizi previsti dalle circolari ministeriali, né a disporre l’audizione, considerato il quadro istruttorio già completo.

Quanto al secondo provvedimento, il TAR ha ritenuto legittima anche l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’urgenza connessa alla tutela dell’ordine pubblico consente un intervento immediato.

Alla luce delle considerazioni svolte, il TAR Toscana ha respinto entrambi i ricorsi, compensando le spese di giudizio tra le parti.

PressGiochi

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