Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna (Sezione Prima) ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala scommesse di Ravenna contro il provvedimento comunale che ne aveva disposto la
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna (Sezione Prima) ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala scommesse di Ravenna contro il provvedimento comunale che ne aveva disposto la chiusura per violazione delle distanze minime dai cosiddetti “luoghi sensibili”. La sentenza, pronunciata all’esito dell’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, conferma la legittimità della disciplina comunale di mappatura e delle conseguenti misure espulsive adottate in attuazione della normativa regionale sul contrasto al gioco d’azzardo patologico.
Il contenzioso trae origine dall’avvio, nel dicembre 2023, del procedimento di chiusura della sala scommesse, risultata ubicata a meno di 500 metri da un luogo sensibile ai sensi della legge regionale Emilia-Romagna n. 5/2013, come modificata dalla l.r. n. 18/2016, e delle delibere attuative regionali e comunali.
Il Comune di Ravenna aveva concesso al gestore due proroghe semestrali per consentire la delocalizzazione dell’attività, proroghe scadute definitivamente il 29 giugno 2025. Venuta meno la disponibilità dell’immobile individuato per il trasferimento, l’Amministrazione aveva quindi disposto, il 10 luglio 2025, la chiusura della sala scommesse, in applicazione della deliberazione consiliare n. 37 del 2018 sulla mappatura dei luoghi sensibili.
Con il ricorso, il gestore ha contestato la legittimità dell’intero impianto regolatorio comunale, sostenendo che la mappatura dei luoghi sensibili e il combinato disposto con il Regolamento urbanistico edilizio determinerebbero, di fatto, un effetto espulsivo del gioco lecito dal territorio comunale.
Secondo il ricorrente, l’elevato numero di luoghi sensibili individuati, unito alle restrizioni urbanistiche, renderebbe impossibile la delocalizzazione di una sala scommesse all’interno del territorio urbanizzato di Ravenna, in violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e libertà di iniziativa economica.
Il TAR ha innanzitutto respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando come il ricorrente avesse comunque interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini di una possibile azione risarcitoria, in linea con l’orientamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate tutte le censure, richiamando espressamente la propria precedente sentenza n. 1069 del 30 settembre 2025 e, soprattutto, la decisione del Consiglio di Stato n. 11036 del 16 dicembre 2022, resa all’esito di una articolata verificazione tecnica sul territorio comunale di Ravenna.
Da tali precedenti emerge che:
Il TAR ha inoltre ribadito che il limite distanziale di 500 metri dai luoghi sensibili costituisce uno strumento legittimo e proporzionato per il perseguimento delle finalità di tutela della salute e di contrasto alla ludopatia, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa.
Secondo i giudici, il mancato perfezionamento, nel caso concreto, di accordi commerciali per il reperimento di un immobile idoneo non è sufficiente a dimostrare l’impossibilità oggettiva di delocalizzare l’attività. I provvedimenti comunali, infatti, hanno interdetto l’esercizio della sala nel sito originario, ma non hanno precluso in assoluto l’insediamento in altre zone del territorio comunale conformi alla disciplina urbanistica.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR Emilia-Romagna ha respinto integralmente il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Ravenna.
PressGiochi
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