28 Marzo 2024 - 09:38

Sale giochi. Tar Lombardia: “L’illegittima rappresentanza ha un disvalore sanzionabile con la sospensione, non con la revoca”

Il Questore di Brescia ha negato ad un gestore di sale giochi il rilascio della licenza ex art. 88 Tulps per l’attività di raccolta del gioco tramite slot e Vlt

07 Settembre 2020

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Il Questore di Brescia ha negato ad un gestore di sale giochi il rilascio della licenza ex art. 88 Tulps per l’attività di raccolta del gioco tramite slot e Vlt perché in precedenza era stato già multato in un’altra sala giochi di cui era legale rappresentante, per la mancanza in modo visibile della tabella con l’elenco dei giochi vietati e per aver lasciato a sala nelle mani di una persona non autorizzata dalla Questura di Arezzo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha tuttavia deciso di accogliere la domanda cautelare non ritenendo che non particolarmente grave il comportamento dell’operatore e che “l’illegittima rappresentanza abbia anche per la licenza ex art. 88 e 110 comma 6-b del Tulps un disvalore sanzionabile con la sospensione, e non con la revoca, salva la possibilità di giustificare la revoca in casi di particolare gravità”.

PressGiochi