Il Tribunale amministrativo dell’Emilia-Romagna, sezione di Parma, ha respinto il ricorso presentato contro il diniego all’apertura di una sala giochi, confermando alcuni principi ormai consolidati nell’applicazione delle norme regionali che
Il Tribunale amministrativo dell’Emilia-Romagna, sezione di Parma, ha respinto il ricorso presentato contro il diniego all’apertura di una sala giochi, confermando alcuni principi ormai consolidati nell’applicazione delle norme regionali che impongono una distanza minima dai cosiddetti “luoghi sensibili”.
La controversia nasce dal progetto di apertura di una sala giochi in un immobile per il quale era stato richiesto il cambio di destinazione d’uso. Il Comune aveva negato l’autorizzazione ritenendo che l’attività si trovasse a meno di 500 metri da un luogo sensibile, limite previsto dalla normativa regionale contro il gioco d’azzardo patologico. La società interessata contestava il calcolo effettuato dall’amministrazione, sostenendo che la distanza fosse stata misurata seguendo un percorso non corretto e includendo un passaggio che non avrebbe dovuto essere considerato.
Il Tar ha però condiviso la posizione del Comune. Secondo i giudici, il criterio da utilizzare resta quello del “percorso pedonale più breve”, già previsto dalla normativa regionale e richiamato dagli atti amministrativi. Particolarmente interessante è il passaggio dedicato a un varco che collega una strada pubblica a un’area di parcheggio privata. La società sosteneva che quel tratto non potesse essere incluso nella misurazione perché non configurabile come percorso pedonale legittimamente utilizzabile.
Il tribunale ha invece osservato che nulla vieta il passaggio dei pedoni all’interno di un parcheggio. Anzi, la normale funzione di tali aree presuppone la presenza di persone che raggiungono i veicoli in sosta. Per questo motivo il percorso è stato ritenuto validamente percorribile e correttamente considerato nel calcolo della distanza. “E’ indiscusso che il “varco” in questione colleghi la pubblica via ad un parcheggio (luogo chiaramente non inibito ai pedoni dato che devono raggiungere le autovetture), elemento fattuale che, con evidenza, non contrasta con la disposizione menzionata, atteso che la medesima disciplina consente – e non vieta – la condotta che i pedoni devono osservare qualora, come nel caso di specie, manchino spazi dedicati al loro passaggio”.
Un altro aspetto significativo riguarda la definizione di luogo sensibile. Nel caso esaminato, tra i punti presi in considerazione dall’amministrazione figurava un’area verde attrezzata con un campetto da calcio. Anche su questo punto il Tar ha dato ragione al Comune, ricordando che la normativa regionale e la relativa mappatura possono includere i luoghi di aggregazione giovanile. Non è quindi necessario che si tratti di una scuola, di una struttura sanitaria o di un edificio specificamente dedicato ai minori. È sufficiente che l’area sia stabilmente frequentata da giovani e rappresenti un punto di ritrovo per categorie considerate maggiormente esposte ai rischi del gioco problematico.
PressGiochi
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