La Sezione VI del Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da una sala giochi e scommesse di Merano contro i provvedimenti della Provincia autonoma di Bolzano, confermando la decadenza
La Sezione VI del Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da una sala giochi e scommesse di Merano contro i provvedimenti della Provincia autonoma di Bolzano, confermando la decadenza dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S..
Il contenzioso aveva per oggetto la corretta applicazione dei limiti distanziali previsti dalla normativa provinciale, finalizzati a prevenire l’insediamento di sale da gioco in prossimità di luoghi sensibili, quali istituti scolastici, strutture per giovani e centri di accoglienza comunali. L’operatore sosteneva che la distanza minima di 300 metri dovesse essere calcolata secondo il percorso pedonale effettivo, mentre la normativa provinciale applica il criterio del “raggio”, ossia della distanza in linea d’aria.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che il legislatore provinciale ha inteso garantire un’effettiva tutela dei soggetti più vulnerabili, e che il criterio della distanza in linea d’aria costituisce una scelta normativa coerente con l’obiettivo di prevenzione della ludopatia. La Sezione VI ha quindi escluso ogni interpretazione alternativa, sottolineando come la ratio della norma non consenta di considerare percorsi pedonali o altre modalità di calcolo che ridurrebbero l’efficacia dei limiti distanziali.
Per valutare l’impatto concreto della normativa sui punti vendita, il Consiglio di Stato aveva disposto una verifica tecnica per accertare l’eventuale effetto di “espulsione” dal territorio comunale. L’analisi ha evidenziato una riduzione significativa delle aree disponibili per l’insediamento di sale giochi, stimata tra il 71,60% e l’88,60%, ma ha confermato la permanenza di spazi residui in cui l’attività può ancora essere esercitata.
Secondo la relazione tecnica “Le stime effettuate evidenziano la presenza nel territorio comunale di Merano di superfici ed edifici residuali per l’insediamento di sale da gioco, anche utilizzando criteri stringenti (come quello di edifici già realizzati e di dimensione almeno pari a 175 mq). In particolare, risultano disponibili almeno 1,09 kmq di aree e almeno 193 edifici (anche considerando l’incertezza legale). Ciò dimostra che, pur nell’ambito delle significative restrizioni indotte dalla normativa provinciale, non si concretizza una completa espulsione dell’attività dal contesto comunale. Al contrario, residua un bacino sufficiente di aree ed edifici che consente la localizzazione di esercizi di gioco”.
Come riporta la sentenza: In particolare, il verificatore ha stimato quest’ultimo in misura corrispondente al 5% prendendolo in considerazione nelle sue analisi e stime (cfr. pag. 20 ss. della relazione finale di verificazione) e pervenendo comunque alla conclusione, matematicamente calcolata, dell’insussistenza dell’effetto espulsivo (pag. 24 ss. della relazione finale di verificazione)…Infatti, il verificatore (cfr. pag. 24 della relazione finale) ha individuato “almeno tre modalità di ingresso nel mercato locale delle sale da gioco. Ciascuna di esse è sufficiente per escludere la sussistenza di un effetto espulsivo in senso assoluto” (in particolare: “1) Apertura di una sala in un’area coerente con i vincoli normativi, anche mediante nuova costruzione (come mostrato nell’evidenza aneddotica della sala da gioco di Via Nazionale 74). Quest’area potenziale è stimata in almeno 1,15 kmq (o 1,09 kmq se si considera l’incertezza legale) nel Comune di Merano. 2) Apertura di una sala in edifici già esistenti. Le stime individuano almeno 203 (193 scontando per l’incertezza legale) edifici già esistenti e con una superficie adeguata (≥175 mq), in media, a ospitare un’attività di sala da gioco. 3) Subentro in attività di sale da gioco già operative (per esempio, il caso della sala da gioco in via Mainardo 84/86 discusso nella Sezione 3.3) e conformi alla normativa vigente, come, tra le altre, le sale da gioco individuate e discusse nella Sezione 5.1. Questa modalità è indotta dall’elevata concentrazione della struttura di offerta”) a cui si aggiungono “alcune modalità di permanenza o ampliamento nel mercato locale delle sale da gioco. Ciascuna di esse è sufficiente per escludere la sussistenza di un effetto espulsivo in senso assoluto” (in particolare: “4) Spostamento delle attività in aree conformi stimate in almeno 1,15 kmq (o 1,09 kmq se si considera l’incertezza legale) nel Comune di Merano. Come dimostra la Perizia CTU Pozzi gli effetti di tale spostamento sono limitati dato che la domanda è inelastica da parte dei consumatori problematici e patologici. 5) Ampliamento delle attività o con realizzazione di una nuova costruzione (come nel caso di Via Nazionale 74) nelle aree conformi (quantificate in almeno 1,09 kmq se si considera l’incertezza legale) o insediamento in edifici già esistenti (almeno 193 pur scontando per l’incertezza legale) o subentro in attività di sale da gioco già conformi alla normativa (cfr. l’elenco delle sale nella sezione 5.1, che secondo la nostra stima, sono conformi alla normativa vigente) nel Comune di Merano”).
A ciò si aggiunga che, come pure osservato dal verificatore (pag. 23 della relazione finale di verificazione), “un ulteriore argomento per escludere la configurazione di un effetto espulsivo può essere fatto sul piano controfattuale. Un nuovo operatore potrebbe insediarsi nel territorio comunale mediante l’individuazione di un sito già edificato oppure edificabile ex novo, ma anche attraverso il subentro in un’attività già operativa, tramite acquisizione dell’azienda o dell’immobile che la ospita. Residuerebbe in tal modo un bacino sufficiente di aree ed edifici che consente la localizzazione di esercizi di gioco”.
In conclusione, afferma il giudice: si ribadisce la compatibilità costituzionale della disciplina bolzanina secondo cui essa “realizza in modo plausibile il bilanciamento dei valori costituzionali in gioco tramite l’introduzione di criteri distanziali di localizzazione, idonei ad arginare in via preventiva le esternalità negative dell’attività d’impresa del gioco lecito sulla salute pubblica.
PressGiochi
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