Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione di Pescara, ha respinto il ricorso presentato da una società titolare di una sala VLT che chiedeva di obbligare la Soprintendenza ad avviare
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione di Pescara, ha respinto il ricorso presentato da una società titolare di una sala VLT che chiedeva di obbligare la Soprintendenza ad avviare nuovamente il procedimento per l’apposizione di un vincolo storico-culturale su un immobile nel centro di Pescara, sede di un istituto di alta formazione.
La vicenda nasce dalla revoca della licenza di esercizio della sala giochi, disposta dalla Questura nel 2023 in applicazione della normativa regionale sul contrasto al gioco patologico. Il locale, infatti, si trova a meno di 300 metri da un “luogo sensibile”, individuato nell’istituto scolastico ospitato nell’edificio in questione.
Secondo la società ricorrente, l’apposizione di un vincolo culturale sull’immobile avrebbe potuto incidere sulla destinazione d’uso della struttura e, indirettamente, sulla qualificazione dell’istituto come luogo sensibile. Per questo motivo era stata chiesta alla Soprintendenza la riattivazione dell’istruttoria per il vincolo, rimasta senza risposta.
Il TAR ha però dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. I giudici hanno evidenziato che l’eventuale imposizione di un vincolo culturale non impedirebbe in alcun modo la prosecuzione dell’attività didattica all’interno dell’edificio. Di conseguenza, anche qualora il vincolo venisse apposto, l’istituto continuerebbe a essere considerato un luogo sensibile ai sensi della legge regionale.
Nella sentenza il Tribunale ribadisce che, ai fini dell’applicazione delle distanze minime previste per le attività di gioco, ciò che rileva è la destinazione effettiva dell’immobile all’istruzione e non la sua situazione urbanistica, edilizia o proprietaria. In particolare, il TAR richiama precedenti decisioni secondo cui la presenza di un’attività didattica è sufficiente a qualificare il sito come luogo sensibile.
I giudici hanno inoltre ritenuto infondata la tesi secondo cui una precedente sentenza del Consiglio di Stato avrebbe imposto alla Soprintendenza di riaprire il procedimento per il vincolo culturale. Secondo il TAR, la pronuncia di Palazzo Spada si limitava a riconoscere all’amministrazione la facoltà di riesaminare la questione, senza però configurare un obbligo giuridico di avviare un nuovo procedimento.
Per questo motivo, il Tribunale ha escluso anche la configurabilità di un caso di silenzio-inadempimento. L’istanza presentata alla Soprintendenza aveva infatti natura meramente sollecitatoria rispetto a un potere discrezionale dell’amministrazione, che non è tenuta ad attivarsi automaticamente su richiesta di un privato.
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