Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso presentato dal titolare di una sala scommesse contro il Comune di Caserta e il Ministero dell’Interno, riconoscendo il diritto al
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso presentato dal titolare di una sala scommesse contro il Comune di Caserta e il Ministero dell’Interno, riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dopo l’annullamento della licenza per un’attività di raccolta scommesse a Caserta.
La vicenda prende avvio l’11 marzo 2024, quando la Questura di Caserta rilascia l’autorizzazione per l’apertura di un punto scommesse. Il titolo arriva al termine di un’istruttoria amministrativa articolata, durante la quale la Polizia Locale del Comune di Caserta aveva attestato che il locale rispettava le distanze previste dalla legge regionale della Campania sui cosiddetti “luoghi sensibili”. Sulla base di quel parere favorevole, il titolare aveva avviato tutte le attività necessarie all’apertura dell’esercizio, sottoscrivendo il contratto di locazione e sostenendo spese per ristrutturazioni, impianti, pratiche amministrative e arredi.
La situazione cambia poche settimane dopo. A seguito di ulteriori verifiche effettuate dalla Polizia Locale emerge infatti che a meno di 250 metri dal locale era presente la cooperativa sociale, struttura nella quale si svolgevano attività educative e di doposcuola. La presenza di quell’attività didattica rendeva incompatibile l’esercizio delle scommesse secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Per questo motivo la Questura avvia il procedimento di autotutela e annulla la licenza.
Nel ricorso il titolare non ha contestato la correttezza della revoca. Al contrario, ha riconosciuto che, una volta accertata la presenza del luogo sensibile, l’annullamento fosse legittimo. La domanda risarcitoria si è concentrata invece sulle conseguenze economiche provocate dall’errore dell’amministrazione e sull’affidamento riposto nella validità del titolo autorizzativo.
Secondo il Tar, il ricorrente aveva pieno motivo di confidare nella legittimità della licenza, proprio perché il provvedimento era stato preceduto da controlli specifici effettuati dagli enti competenti. La sentenza sottolinea inoltre che il privato non aveva reso dichiarazioni inesatte né aveva omesso informazioni rilevanti. Il controllo sul rispetto delle distanze dai luoghi sensibili spettava infatti esclusivamente all’amministrazione e non al richiedente.
I giudici hanno quindi ritenuto che il danno derivi da una condotta colposa della pubblica amministrazione. In particolare, la Questura si era affidata alle verifiche effettuate dal Comune di Caserta, che inizialmente aveva escluso la presenza di luoghi sensibili salvo poi accorgersi, in una fase successiva, dell’esistenza della struttura educativa incompatibile con l’attività di gioco.
Il Collegio ha quindi riconosciuto il diritto al ristoro delle spese sostenute per avviare l’attività, tra cui canoni di locazione, costi tecnici, opere edilizie, impianti e arredi. Non è stato invece riconosciuto il mancato guadagno futuro derivante dall’attività di raccolta scommesse, così come è stata respinta la richiesta di risarcimento per il danno all’immagine, ritenuto non provato.
Il Tar ha quindi condannato il Ministero dell’Interno e il Comune di Caserta, ritenuti responsabili in egual misura, al pagamento di circa 36mila euro oltre rivalutazione e interessi.
PressGiochi






