09 Luglio 2025 - 14:43

Sala giochi bloccata dalla vicinanza a scuola: il TAR nega l’annullamento del permesso edilizio

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da una società privata contro il Comune di Pescara, volto a ottenere l’annullamento

04 Giugno 2025

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da una società privata contro il Comune di Pescara, volto a ottenere l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire rilasciato nel 2019 per la ristrutturazione di un immobile utilizzato come sede universitaria.

La società ricorrente aveva contestato la legittimità del titolo edilizio, sostenendo che l’immobile in questione fosse soggetto a vincolo culturale e che il contratto di compravendita su cui si fondava il rilascio del permesso fosse nullo. In particolare, la società interessata ha motivato il ricorso anche con riferimento a un proprio interesse economico indiretto: la presenza della sede universitaria impedirebbe, in base alla normativa regionale vigente, l’esercizio di un’attività legata al gioco lecito in un altro edificio di sua disponibilità, trovandosi questo a distanza inferiore dai 300 metri previsti rispetto a “luoghi sensibili” come scuole e istituti di formazione.

I giudici amministrativi hanno tuttavia rilevato che l’interesse giuridico prospettato dalla società è privo dei requisiti di concretezza e attualità richiesti per procedere. La funzione didattica dell’immobile era stata avviata già anni prima del rilascio del permesso di costruire contestato, sulla base di un provvedimento dell’ente pubblico proprietario. Inoltre, tale funzione si estende anche ad altri spazi non coinvolti dall’intervento edilizio.

Secondo il TAR, anche in caso di annullamento del permesso, non vi sarebbe un effetto diretto e immediato sulla cessazione dell’attività scolastica, né tantomeno sulla qualificazione dell’edificio come “luogo sensibile” ai sensi della legge regionale in materia di gioco. Di conseguenza, l’azione legale non avrebbe potuto produrre il beneficio auspicato dalla ricorrente, risultando pertanto inammissibile.

La decisione giunge in un contesto caratterizzato da diverse controversie sulla destinazione d’uso dell’immobile, il cui valore storico e architettonico è stato riconosciuto da una dichiarazione di interesse culturale, con conseguente applicazione delle tutele previste dal Codice dei beni culturali. Un precedente giudizio aveva già riconosciuto la nullità del contratto di vendita dell’immobile, in quanto stipulato senza le necessarie autorizzazioni ministeriali.

Nonostante ciò, il TAR ha ritenuto legittima la scelta del Comune di sospendere il procedimento di autotutela in attesa dell’esito del ricorso in appello ancora pendente presso il Consiglio di Stato, volto a chiarire in via definitiva la titolarità del bene e la validità del titolo edilizio.

Il TAR ha confermato l’orientamento secondo cui la qualifica di “luogo sensibile” dipende unicamente dalla destinazione funzionale dell’immobile, a prescindere dalla sua regolarità edilizia o urbanistica.

PressGiochi