Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della sanzione della sospensione del funzionamento degli apparati di intrattenimento e svago in caso di reiterata inosservanza degli orari di funzionamento stabiliti
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della sanzione della sospensione del funzionamento degli apparati di intrattenimento e svago in caso di reiterata inosservanza degli orari di funzionamento stabiliti dalle ordinanze sindacali. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce ai Comuni il potere sanzionatorio in materia di regolamentazione del gioco d’azzardo, a seguito del trasferimento delle funzioni dall’autorità di pubblica sicurezza agli enti locali.
Nel ricorso presentato da una sala Bingo contro il provvedimento emesso dal comune di Roma, la Quinta Sezione del CdS ha evidenziato come l’articolo 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) preveda la possibilità di revoca o sospensione dell’autorizzazione in caso di abuso da parte della persona autorizzata, configurando la violazione delle disposizioni sugli orari di apertura come un abuso della licenza amministrativa. Tale principio è stato ribadito anche dal Consiglio di Stato nelle sentenze del 26 agosto 2020, n. 5223 e del 28 marzo 2018, n. 1933.
L’appellante ha invocato un “ripensamento” basandosi sulla decisione della Corte di Cassazione del 17 giugno 2022, n. 19696, la quale ribadisce che il potere sanzionatorio è soggetto alla riserva di legge relativa. Tuttavia, Palazzo Spada ha chiarito che la sospensione del funzionamento degli apparecchi non rientra tra le sanzioni amministrative disciplinate dalla legge n. 689 del 1981, ma rappresenta un’espressione del potere inerente l’autorizzazione amministrativa.
Nonostante un precedente contrario (Consiglio di Stato, 7 dicembre 2023, n. 10632), il CdS ha confermato il proprio orientamento, affermando che i Comuni possono legittimamente prevedere la sospensione dell’attività per un periodo massimo di cinque giorni in caso di reiterata violazione delle disposizioni comunali sugli orari di funzionamento.
Infine, la decisione del Consiglio ha ritenuto proporzionata la sospensione per cinque giorni del funzionamento degli apparecchi da gioco, considerandola una misura adeguata alla reiterata violazione delle normative comunali.
PressGiochi