Entra ufficialmente nel vivo l’iter parlamentare della riforma fiscale. È stato infatti trasmesso alle Camere l’Atto del Governo n. 398, lo schema di decreto legislativo che introduce il nuovo Testo
Entra ufficialmente nel vivo l’iter parlamentare della riforma fiscale. È stato infatti trasmesso alle Camere l’Atto del Governo n. 398, lo schema di decreto legislativo che introduce il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, attualmente in corso di esame.
Il provvedimento rappresenta uno dei tasselli centrali del processo di riordino del sistema tributario italiano, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare una normativa stratificata nel tempo.
L’atto è stato assegnato il 14 aprile 2026 alle Commissioni competenti, in particolare alla VI Commissione Finanze e alla V Commissione Bilancio e Tesoro, entrambe chiamate a esprimere il proprio parere entro il 14 maggio 2026 ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera.
La riforma ribadisce alcune norme relativi ai giochi e alle vincite in denaro.
Nel nuovo schema di decreto legislativo sul Testo unico delle imposte sui redditi trovano spazio anche alcune disposizioni che incidono direttamente sul settore del gioco, intervenendo in particolare sul trattamento fiscale delle vincite e sui redditi connessi all’attività nelle case da gioco.
Il punto di partenza è la qualificazione delle vincite, che il testo conferma tra i cosiddetti “redditi diversi”. In questa categoria rientrano infatti i proventi derivanti da lotterie, concorsi a premio, giochi e scommesse organizzati per il pubblico, nonché i premi legati alla sorte o all’abilità. Si tratta, dunque, di entrate che non sono riconducibili né a un’attività lavorativa né a un’impresa, ma che assumono comunque rilevanza fiscale.
Sul piano della tassazione, il decreto ribadisce un principio generale: le vincite e i premi concorrono a formare il reddito per l’intero importo percepito, senza possibilità di deduzioni. Una regola che, tuttavia, presenta un’eccezione significativa per il comparto dei casinò. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate, situate in Italia o in altri Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, non sono infatti imponibili ai fini Irpef. Una previsione che conferma un orientamento già consolidato e che distingue nettamente il regime fiscale delle case da gioco rispetto ad altre forme di offerta di gioco pubblico.
Accanto al tema delle vincite, il decreto interviene anche su un aspetto più specifico, legato ai lavoratori del settore. Per gli impiegati tecnici delle case da gioco, come i croupier, viene mantenuto un trattamento fiscale di favore sulle mance: solo il 25% delle somme percepite concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, mentre la parte restante resta esclusa da imposizione. Una misura che riconosce la particolarità di questa componente retributiva, tipica dell’attività nei casinò.
Nel complesso, le disposizioni contenute nel testo unico non introducono una rivoluzione nel trattamento fiscale del gioco, ma consolidano e sistematizzano norme già esistenti, rendendo più chiaro il quadro di riferimento.
Dopo il passaggio nelle Commissioni parlamentari, il testo tornerà al Governo per l’eventuale recepimento delle osservazioni formulate. Solo successivamente potrà essere approvato in via definitiva.
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