Arriva al Senato un nuovo disegno di legge d’iniziativa del senatore Luca Pirondini (M5S) recante “Disposizioni in materia di riforma del calcio italiano e delega al Governo per il riordino
Arriva al Senato un nuovo disegno di legge d’iniziativa del senatore Luca Pirondini (M5S) recante “Disposizioni in materia di riforma del calcio italiano e delega al Governo per il riordino normativo di settore”.
Composto da cinque articoli, il provvedimento interviene anche sulla disciplina della pubblicità delle scommesse sportive. Il provvedimento propone di rafforzare il divieto introdotto dal Decreto Dignità, estendendolo alle forme di sponsorizzazione occulta e di pubblicità indiretta che avrebbero consentito negli anni di aggirare la normativa vigente.
Di seguito riportato l’articolo 3.
Art. 3.
(Disposizioni per il rafforzamento del divieto di pubblicità in ambito sportivo)
1. In ambito sportivo, rientrano nel divieto di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,n.96, anche le seguenti fattispecie:
a)le comunicazioni aventi finalità descrittiva, informativa e identificativa dell’offerta di gioco legale;
b)piattaforme di mercati predittivi o intrattenimento sportivo su cui si può scommettere o collegate a operatori del gioco,ovvero piattaforme digitali che consentano,direttamente o indirettamente, forme di scommessa o previsione economica su eventi sportivi;
c)siti satellite di società di scommesse denominati con il proprio marchio ma la cui denominazione o estensione contiene altra parola neutra, su cui vengono pubblicati contenuti sportivi di carattere generale, quali risultati o statistiche, e non contengono inviti espliciti a scommettere;
d) aggregatori di risultati, denominazioni e loghi di siti web che formalmente forniscono notizie e aggiornano, anche in tempo reale, sui risultati sportivi, contenti nel nome un riferimento anche implicito ad altri siti di scommesse online;
e)i servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi operatori su siti web;
f)piattaforme, portali, domini, siti web,comprese le infrastrutture informatiche con sede all’estero, aventi le caratteristiche di cui alle lettere b), c), d)ed e),o che producono contenuti sportivi generici ma richiamano nel nome o nel logo un operatore di scommesse; (Disposizioni per il rafforzamento del divieto di pubblicità in ambito sportivo);
g)la citazione di siti che propongono servizi di gioco, anche non aventi natura promozionale;
h)domini di siti online identificativi di un luogo di svolgimento della relativa attività di gioco;
i)le informazioni relative alle caratteristiche dei vari prodotti e servizi di gioco offerto;
l)l’utilizzo del marchio che identifichi,oltre ai servizi giochi con vincite in denaro o d’azzardo, ulteriori attività, aventi carattere autonomo, compresa la mera denominazione del fornitore.
2. Quota parte dei ricavi generati dalle scommesse sportive, in proporzione non inferiore al 2,5 per cento degli incassi derivanti dall’applicazione delle aliquote del prelievo erariale unico, è destinata al finanziamento di progetti sociali ed educativi legati allo sport del calcio, allo sviluppo dei settori giovanili e del calcio femminile, alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva calcistici, a pratiche di comportamento sportivo virtuoso, inclusione e coesione sociale attraverso la pratica calcistica amatoriale e dilettantistica, nonché a progetti di contrasto alla ludopatia.
3. Il Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative del comma 2.
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