21 Maggio 2026 - 18:55

Riforma Calcio, prelievo del 2% sulle scommesse: pronto il ddl Marcheschi per il Senato

È pronto per essere depositato nei banchi del Senato il disegno di legge a firma del senatore Paolo Marcheschi di Fratelli d’Italia, recante disposizioni per il potenziamento dei vivai e

24 Aprile 2026

È pronto per essere depositato nei banchi del Senato il disegno di legge a firma del senatore Paolo Marcheschi di Fratelli d’Italia, recante disposizioni per il potenziamento dei vivai e la sostenibilità del sistema calcio. Tra le misure più rilevanti contenute nella proposta emerge l’introduzione di un prelievo del 2% sulle scommesse sportive legate al calcio, destinato a finanziare in modo strutturale il movimento calcistico italiano.

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia che punta a rafforzare la sostenibilità economica del settore senza ricorrere a risorse pubbliche, valorizzando invece i flussi già esistenti nel mercato del betting. Il principio alla base è quello del “diritto alla scommessa” (right to bet), secondo cui una parte dei proventi generati dalle scommesse sugli eventi sportivi deve essere redistribuita a favore dello sport stesso.

La misura prevede che, a partire dal 1° gennaio 2027, i concessionari versino alla Federazione Italiana Giuoco Calcio un contributo pari al 2% dell’importo giocato su eventi calcistici. Le risorse raccolte saranno destinate in larga parte allo sviluppo dei settori giovanili, alla realizzazione e ammodernamento degli impianti sportivi e alla crescita del calcio femminile, con una quota significativa riservata anche a programmi di contrasto alla ludopatia.

Di seguito, il testo integrale dell’articolo 4:

Art. 4
(Contributo ex quota “Schedina Totocalcio” a FIGC)

All’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 9-novies è inserito il seguente: «9-decies. A decorrere dal 1° gennaio 2027, per ciascuna scommessa sportiva raccolta in Italia, sia su rete fisica sia a distanza, avente ad oggetto eventi calcistici organizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio o dalle Leghe professionistiche e dilettantistiche ad essa affiliate, i concessionari per la raccolta del gioco sono tenuti a versare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio un contributo pari al 2 per cento dell’importo giocato, da suddividere in base a parametri percentuali a favore dei soggetti organizzatori delle competizioni.

Il contributo di cui al primo periodo è versato trimestralmente dai concessionari alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il contributo è destinato, per almeno il 50 per cento, allo sviluppo dei settori giovanili, anche femminili, alla formazione e all’utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali italiane, al sostegno degli investimenti negli impianti sportivi di proprietà pubblica e allo sviluppo dei centri federali territoriali; per almeno il 30 per cento, al finanziamento di programmi di prevenzione e contrasto della ludopatia, del gioco d’azzardo patologico e per progetti sociali finalizzati a combattere l’abbandono dello sport, con particolare attenzione alle fasce giovanili; il restante 20 per cento, la Federazione dovrà destinarlo, secondo parametri da determinare in maniera equitativa, per lo sviluppo del Calcio Femminile e a favore delle scuole calcio gestite da società dilettantistiche.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio presenta annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di sport, entro il 31 marzo, una relazione sull’utilizzo del contributo di cui al presente articolo, con rendicontazione certificata delle somme ricevute e delle destinazioni effettuate.»

  1. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in … milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante riduzione proporzionale dell’aliquota del prelievo erariale unico (PREU) sulle scommesse sportive, in misura tale da garantire l’invarianza del gettito complessivo per l’erario. Con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono determinate le modalità di riduzione dell’aliquota del PREU necessarie a compensare il minor gettito derivante dall’introduzione del contributo.
  2. Il contributo di cui al comma 1 costituisce attuazione del principio del “diritto alla scommessa” (right to bet) sancito dalla Relazione Creutzmann sul gioco d’azzardo on-line nel mercato interno del 15 novembre 2011 (2011/2084(INI)) del Parlamento europeo, secondo cui una quota dei proventi delle scommesse su eventi sportivi deve essere destinata al finanziamento dello sport e delle attività correlate.»

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