18 Aprile 2024 - 08:52

Ricevitoria Lotto. Tar Lazio: “Per revocare la concessione necessario trend negativo negli ultimi due esercizi consecutivi”

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato il provvedimento adottato dai Monopoli della Sicilia per revocare la concessione per la raccolta del gioco lotto ad una ricevitoria di Castel

16 Luglio 2019

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Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato il provvedimento adottato dai Monopoli della Sicilia per revocare la concessione per la raccolta del gioco lotto ad una ricevitoria di Castel di Iudica per il mancato raggiungimento del limite minimo annuo.

 

Come ha ricordato il Collegio: “l’articolo 4 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003, stabilisce che occorre procedere alla revoca della concessione per le ricevitorie che, negli ultimi due esercizi consecutivi, abbiano effettuato una raccolta del gioco del lotto inferiore alla soglia minima prevista”.

 

In particolare, tale soglia è fissata, per il Comune di Castel di Iudica, in euro 20.658,28, mentre la concessionaria ricorrente ha effettuato una raccolta di euro 16.6440,00 per l’anno 2017 e di euro 20.283,50 per l’anno 2018.

 

La ratio sottesa ai decreti direttoriali del 2003 e del 2007 dei Monopoli è quella di mantenere attive le sole ricevitorie che siano effettivamente funzionali all’organizzazione (e alla razionalizzazione) della rete di raccolta del gioco del lotto.

In altri termini, la revoca della concessione deve basarsi su dati effettivi, attendibili e attuali, avendo senso soltanto se viene disposta in costanza di un trend negativo.

“Pertanto, – ha chiarito il Tar accogliendo il ricorso del ricevitore del Lotto – è necessario che l’amministrazione rispetti rigorosamente la sequenza temporale prevista dall’articolo 4, comma 1, del d.d. 12 dicembre 2003, secondo cui gli ispettorati compartimentali, entro il 31 marzo di ciascun anno, procedono alla revoca della concessione per le ricevitorie che, negli ultimi due esercizi consecutivi, abbiano effettuato una raccolta del gioco inferiore al limite annuo, con la conseguenza che, ove venga superato il termine del 31 marzo, l’Amministrazione non può più fare legittimo riferimento al biennio immediatamente precedente, ma deve attendere il compimento del nuovo ciclo economico in corso”.

 

PressGiochi