20 Aprile 2024 - 01:05

Emilia Romagna. Per il Tar: “Nel calcolo delle distanze dai luoghi sensibili vale il ‘percorso pedonale più breve’”

“Il provvedimento comunale impugnato è immune dai vizi di legittimità rassegnati in ricorso, tenuto anche conto che il criterio stabilito dalla legge e applicato dal Comune ai fini del calcolo

21 Novembre 2019

Print Friendly, PDF & Email

“Il provvedimento comunale impugnato è immune dai vizi di legittimità rassegnati in ricorso, tenuto anche conto che il criterio stabilito dalla legge e applicato dal Comune ai fini del calcolo della distanza tra la sala giochi della ricorrente e i “luoghi sensibili” ad essa più vicini, è quello del percorso pedonale più breve da determinarsi nel rispetto delle norme del Codice della Strada e non quello, elaborato della ricorrente, del “percorso più breve e sicuro per il pedone medio”.

Con questa motivazione il Tribunale amministrativo per l’Emilia Romagna ha respinto l’istanza cautelare presentata da una sala giochi e scommesse contro l’applicazione del distanziometro nel comune di Riccione.

 

In un altro ricorso relativo al comune di Riccione sul quale si è espresso oggi il Tribunale amministrativo, il giudice ha affermato che “nella necessaria valutazione dei diversi contrapposti interessi in gioco, appare preminente quello pubblico di cui sono portatori il Comune e la Regione resistenti diretto a contrastare il dilagante fenomeno della ludopatia rispetto a quelli, pur rilevanti e meritevoli di considerazione, sottesi alla presentazione del ricorso e agli atti d’intervento “ad adiuvandum” le ragioni della ricorrente”.

 

PressGiochi