Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica Civile, ha accolto l’appello presentato da un concessionario di apparecchi da gioco annullando la sanzione amministrativa di €12.000 comminata dall’Agenzia delle Dogane e dei
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica Civile, ha accolto l’appello presentato da un concessionario di apparecchi da gioco annullando la sanzione amministrativa di €12.000 comminata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Il provvedimento ha, inoltre, condannato l’ADM al pagamento delle spese legali sostenute dal concessionario in entrambi i gradi di giudizio.
La vicenda trae origine da un controllo ispettivo effettuato presso un punto gioco di Venafro (IS). Durante l’ispezione, i funzionari dell’ADM hanno rilevato che il legale rappresentante pro tempore dell’esercente non era in possesso dei titoli abilitativi previsti dall’art. 88 del R.D. 773/1931. Sulla base di tale accertamento, ADM ha ritenuto responsabile anche il concessionario che gestiva i quattro apparecchi VLT installati presso il punto vendita, irrogando una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 110, comma 9, lett. f-bis del Tulps.
Il procedimento sanzionatorio si è concluso con l’ordinanza-ingiunzione che imponeva il pagamento di €12.000 per la presunta violazione normativa. Avverso l’ordinanza, il concessionario aveva proposto opposizione davanti al Giudice di Pace di Isernia, che tuttavia aveva rigettato il ricorso.
Non soddisfatto del verdetto, il concessionario ha presentato appello, contestando tra l’altro: la ricostruzione dei fatti, l’omessa considerazione del comportamento diligente nella verifica dei requisiti dell’esercente, l’assenza dell’elemento soggettivo della violazione e la nullità dell’ordinanza-ingiunzione per violazione dell’art. 3 della legge 689/1981.
Il Tribunale di Isernia ha accolto l’appello, riconoscendo che al momento dell’installazione dei quattro apparecchi VLT, l’esercente era in possesso di tutte le licenze e autorizzazioni richieste dalla legge, comprese l’iscrizione all’elenco RIES presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la certificazione di idoneità della sala rilasciata dall’ADM.
Il giudice ha precisato che il concessionario non può essere ritenuto responsabile per cambiamenti successivi nell’assetto societario dell’esercente, come nel caso del subentro del nuovo legale rappresentante privo delle necessarie autorizzazioni. La sentenza evidenzia infatti che: “Non può pretendersi – in quanto non previsto da alcuna norma di legge – l’esercizio di un continuo potere di vigilanza sulle ‘scelte aziendali’ dell’esercente, poiché, ragionando diversamente, vi sarebbe una responsabilità per ‘omessa vigilanza’ priva di un’esplicita base normativa.”
Il Tribunale ha quindi stabilito l’assenza dell’elemento soggettivo della violazione, sottolineando che l’art. 3 della legge 689/1981 richiede la coscienza e la volontà della condotta attiva o omissiva, escludendo forme di responsabilità oggettiva. La giurisprudenza della Suprema Corte prevede infatti che la colpa deve essere dimostrata a carico di chi abbia commesso il fatto vietato, e in questo caso il concessionario ha provato di aver agito con buona fede e ordinaria diligenza.
Un elemento decisivo per la sentenza è stata la tempistica della comunicazione del cambio del legale rappresentante da parte dell’esercente, avvenuta due giorni dopo l’ispezione ADM, nonché la regolarità delle licenze al momento dell’installazione degli apparecchi. Il concessionario aveva stipulato un accordo con l’esercente, prevedendo l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti societari, ma la mancata tempestiva comunicazione non può gravare sul gestore, che aveva rispettato tutti i canoni di diligenza ordinaria.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Isernia ha disposto l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione e la condanna dell’ADM al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Lo studio legale Giacobbe & Associati, difensore del concessionario, ha seguito l’intero iter giudiziario, portando a casa un importante risultato per il settore del gioco pubblico. La sentenza chiarisce i limiti della responsabilità dei concessionari nei confronti dei punti gioco gestiti da terzi, confermando che la diligenza ordinaria e la verifica iniziale delle autorizzazioni sono sufficienti per escludere responsabilità a posteriori in caso di cambiamenti societari non comunicati tempestivamente.
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