10 Maggio 2026 - 17:39

Reinstallazione slot machine: il TAR Piemonte annulla il provvedimento del Comune di Torino

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ha parzialmente accolto l’azione proposta da un esercente, difeso dallo studio legale Giacobbe e associati, contro il Comune di Torino, annullando la determinazione

23 Aprile 2026

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ha parzialmente accolto l’azione proposta da un esercente, difeso dallo studio legale Giacobbe e associati, contro il Comune di Torino, annullando la determinazione amministrativa impugnata in materia di installazione e gestione di apparecchi da gioco, e dichiarando al contempo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per la contestazione della sanzione amministrativa.

La controversia aveva origine da un verbale di accertamento emesso dal Comune nel febbraio 2025 e da un successivo provvedimento del SUAP che aveva dichiarato inammissibile e archiviato negativamente la pratica di subingresso dell’esercente, ritenendo mancante il titolo abilitativo per la presenza di apparecchi da intrattenimento. In via cautelare, il TAR aveva già sospeso l’efficacia del provvedimento, ritenendo sussistenti i presupposti per una tutela interinale.

Nel merito, il Collegio ha innanzitutto ribadito un principio consolidato in materia di riparto di giurisdizione: le controversie relative ai verbali di accertamento di illeciti amministrativi rientrano nella competenza del giudice ordinario, ai sensi della legge n. 689 del 1981, mentre al giudice amministrativo spettano solo le controversie su misure discrezionali di tipo ripristinatorio. Per tale ragione, la domanda di annullamento della sanzione è stata dichiarata inammissibile.

Diversamente, il TAR ha ritenuto ammissibile e fondata l’impugnazione del provvedimento comunale che aveva negato la legittimità della reinstallazione degli apparecchi da gioco. Il cuore della decisione riguarda l’interpretazione dell’articolo 26 della legge regionale Piemonte n. 19 del 2021, norma che consente, a determinate condizioni, la reinstallazione di apparecchi da gioco già presenti negli esercizi commerciali prima delle misure restrittive regionali sul gioco d’azzardo patologico.

Secondo il Tribunale, il Comune ha adottato una lettura restrittiva e non corretta della normativa regionale, non tenendo adeguatamente conto della documentazione che dimostrava la presenza di apparecchi da gioco nell’esercizio già in epoca antecedente al 19 maggio 2016 e la successiva dismissione in attuazione della disciplina regionale. Tale elemento è stato ritenuto decisivo per riconoscere la possibilità di reinstallazione degli apparecchi senza necessità di una nuova SCIA.

Il TAR ha inoltre evidenziato un travisamento del quadro fattuale da parte dell’amministrazione comunale, che avrebbe erroneamente escluso la continuità dell’attività di gioco tra i diversi trasferimenti e subentri aziendali. In particolare, secondo i giudici, la presenza degli apparecchi risulterebbe documentalmente provata e coerente con il regime di iscrizione al registro RIES, elemento che rafforza la ricostruzione del ricorrente.

Di conseguenza, il Tribunale ha annullato il provvedimento comunale nella parte in cui negava la possibilità di reinstallazione degli apparecchi, riconoscendo la fondatezza dei motivi principali del ricorso. Restano invece assorbite o respinte le ulteriori censure, tra cui quelle relative al diritto dell’Unione europea e alla tardività dell’azione amministrativa.

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