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Regolamento giochi a Napoli. Sbordoni: “Il Tar inizia a dare rilievo agli interessi delle imprese del gioco”

Un segnale importante arriva dal Tar Campania, sez. III, che con una recente sentenza n. 1618/17 del 9 giugno 2017 ha definito i limiti del potere sanzionatorio del regolamento del

14 Giugno 2017

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Un segnale importante arriva dal Tar Campania, sez. III, che con una recente sentenza n. 1618/17 del 9 giugno 2017 ha definito i limiti del potere sanzionatorio del regolamento del dicembre 2015 e della successiva ordinanza di aprile 2016 del Comune di Napoli sugli orari.

Dal 17 agosto 2016, – commenta l’avvocato Stefano Sbordoni – coloro che operano nel mercato lecito del gioco pubblico con i negozi (si ricorda che i corner, dove l’attività prevalente non è quella del gioco, non sono sottoposti alle restrizioni dei provvedimenti indicati) stanno subendo ingenti danni, con esito negativo dei vari ricorsi davanti al Tar e appelli. Il governo del territorio di Napoli, infatti, senza un minimo d’istruttoria che andasse ad accertare la presenza sul territorio di comportamenti connessi alla dipendenza da gioco, sulla scorta di un diktat di posizione dell’ANCI ed in fotocopia di altri (non è un mistero che il regolamento di Napoli ricalchi pedissequamente quello di Genova, come se le due città – a parte il porto ed il mare – avessero lo stesso tessuto urbano e sociale) avviava una politica oltremodo restrittiva nei confronti degli operatori dei giochi. Solo quelli legali naturalmente: gli illegali, ma questo a nessuno interessa evidenziarlo, continuano ad operare. Perché è assai più difficile intervenire e non fa audience. Ed ecco, a quasi un anno di distanza, che il Tar Campania – sezione di Napoli – inizia ad evidenziare le criticità create dall’applicazione sic et simpliciter della delibera e del relativo apparato sanzionatorio. Con effetti di ritorsioni “esagerate” nei confronti delle imprese legittimate ad operare.

 

Nel giudizio amministrativo, – spiega Sbordoni – conclusosi con la sentenza del 9 giugno 2017, il titolare di una sala bingo e di una sala slot avevano impugnato il provvedimento amministrativo con il quale veniva disposta la chiusura dell’attività per ben 60 giorni. La Polizia municipale aveva elevato nel 2017 a carico del titolare tre verbali di accertamento (in realtà due, uno alla sala VLT e l’altro alla adiacente sala bingo – ancorché avente ingresso indipendente – e uno successivo dopo qualche settimana) di violazione del divieto di apertura in orario notturno, fissato dall’art. 17 Regolamento comunale e dall’ordinanza sindacale, nella fascia oraria corrente tra le ore 18 e le 23 di tutti i giorni, festivi compresi. A tal proposito il giudice amministrativo evidenziava che: “la violazione delle prescrizioni recate dal Regolamento e dall’ordinanza sindacale in tema di orario di apertura delle sale da gioco, dei quali ha fatto applicazione il provvedimento impugnato, non può integrare automaticamente e senza l’intermediazione di un quid pluris di illiceità comportamentale, un abuso idoneo a legittimare di per sé l’avversata sospensione secondo l’art. 10 del T.U.L.P.S.”. Il regolamento nel richiamare, infatti, l’art. 10 TULPS stabilisce che “Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”- “ricollega l’irrogazione della sanzione della sospensione dell’autorizzazione e dell’ attività– nella specie di sale da gioco – alla commissione di un “abuso” da parte del titolare, all’uopo richiedendosi una motivazione rigorosamente attendibile (T.A.R. Lazio -Roma, Sez. I, 13/01/2015,n. 475), dovendo inoltre sia la revoca che la sospensione del titolo, essere graduate secondo il principio di proporzionalità (T.A.R Sicilia – Catania, Sez. IV, 15/02/2016, n. 501)”. Questi principi cardine del diritto amministrativo vigente – comunque emanazione di principi costituzionali- sembrano latitare nell’azione posta in essere dal governo del territorio partenopeo, che applica pedissequamente quanto contenuto nel regolamento e nella successiva delibera.

 

 

Il Tar Campania, ad onor del vero, rivela come “emergono concrete circostanze che, pur non escludendo la sussistenza di violazioni reiterate al limite di orario imposto dal Regolamento comunale, le quali determinano e legittimano l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie, risultano, tuttavia, oggettivamente adeguate e conferenti al fine di dimostrare una manifesta sproporzione ed ingiustizia della sanzione applicata, specialmente se si considerano i suoi verosimili gravosi effetti sugli interessi economici dell’impresa ricorrente e delle conseguenti ricadute occupazionali”. Il Giudice amministrativo, non volendo sconfessare del tutto i precedenti della stessa sede giudiziale, che avevano ribadito almeno nella fase cautelare la legittimità dei provvedimenti del Comune di Napoli, inizia però (finalmente) a dare rilievo agli interessi delle imprese che, per poter sopravvivere e non licenziare i propri dipendenti, devono intraprendere delle battaglie giudiziarie.

 

L’auspicio – conclude l’avvocato – è che questo precedente apra dialoghi costruttivi, magari prendendo spunto dall’esempio della regione Liguria (dato che comunque si è copiato da Genova) che ha stabilito in un anno il tempo necessario prima di dare attuazione a provvedimenti solo distruttivi, in ragione di una politica di corto respiro, di contrapposizione al governo (peraltro costretto all’inseguimento per ragioni politiche (che ad avviso di chi scrive non esistono più). Chissà se i giudici, dunque, invece di scegliere la strada apparentemente più facile, avranno il coraggio di decidere sul settore dei giochi con obiettività, seppure scomoda.

PressGiochi