28 Marzo 2024 - 23:31

Regione Lazio. Faggiani (Osservatorio regionale): “Il legislatore regionale non può disciplinare le “regole tecniche” degli apparecchi”

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 97 del 24 novembre 2022 è stata pubblicata la legge regionale 23 novembre 2022 n. 19 recante Disposizioni collegate alla legge di stabilità

24 Novembre 2022

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Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 97 del 24 novembre 2022 è stata pubblicata la legge regionale 23 novembre 2022 n. 19 recante Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie.
Tra le Disposizioni varie, contenute nell’articolo 9, c’è anche un comma con il quale si dispone una modifica alla legge regionale n. 5 del 2013. Si tratta del comma 91 che recita:
“Al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico – GAP) e successive modifiche, le parole: “non meno” sono sostituite dalle seguenti: “non più”.
Pertanto- scrive Domenico Faggiani, Componente Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo, su ilgiocolegale.altervista.org – alla lettera b) del comma 1 – articolo 4 della legge n. 5 – che contiene tutta una serie di prescrizioni, il numero 1), risulta così riformulato a seguito della modifica:
“1) riduzione della frequenza delle singole giocate a non più di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931,”
Ora, prescindendo dal contenuto della modifica, la cosa che sorprende è che il Consiglio Regionale, in quello che è stato il suo ultimo atto prima dello scioglimento, cioè l’approvazione del collegato, abbia messo nuovamente le mani su una disposizione inserita nella legge n. 5 nell’agosto scorso, trascurando un aspetto fondamentale.
Per fare chiarezza è il caso di ricostruire la vicenda.
Con la legge regionale n. 16 dell’11 agosto 2022 furono apportate alcune modifiche alla legge n. 5/2013.
Ad esempio venne modificata la norma relativa al c.d. distanziometro, eliminando la retroattività e riducendo la distanza da 500 a 250 metri.
Con le modifiche apportate vennero, tra l’altro, introdotte prescrizioni riguardanti i requisiti richiesti perché gli apparecchi da gioco con vincita in denaro, previsti all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931), possano rimanere attivi nel territorio regionale, prevedendo 150 giorni di tempo entro i quali adeguarsi.

Le modifiche erano le seguenti:

  • riduzione della frequenza delle singole giocate a non meno (con la nuova modifica non meno diventa non più) di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931
  • pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell’apparecchio di gioco da parte del singolo cliente. Per dare attuazione a queste limitazioni è necessaria la sostituzione degli apparecchi attualmente in esercizio, nonché una nuova certificazione degli stessi e dei singoli giochi offerti al pubblico e, per le vlt, la realizzazione di sistemi ad hoc; tutto ciò per il solo territorio della Regione Lazio.

 

La funzionalità imposta dalla norma richiede delle modifiche tecniche degli apparecchi; ma tali modifiche costituiscono “regole tecniche di produzione” degli apparecchi di gioco, la cui adozione è demandata dall’art. 110 del TULPS all’Agenzia delle dogane e dei monopoli ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Quindi, pur considerando che le disposizioni emanate dalla Regione Lazio siano dirette alla tutela della salute dei cittadini, ed ogni intervento in materia di prevenzione è non solo auspicabile ma direi doveroso, tuttavia il legislatore regionale non può disciplinare le “regole tecniche” degli apparecchi. Queste, infatti, sono disciplinate dal TULPS e dai relativi decreti attuativi.
Tra l’altro l’introduzione di nuove “regole tecniche” è sottoposta alla procedura di approvazione, in sede UE, prevista dalla Direttiva europea 2015/1535 e dal D.lgs.223/2017. Nell’ambito di tale procedura,- spiega Faggiani – il referente nazionale degli organi della UE, deputati all’approvazione di tali regole, è esclusivamente il Governo centrale.
Tutto ciò premesso, e pur volendo trascurare altri aspetti come, ad esempio, quello relativo al fatto che si dovrebbero approntare apparecchi soltanto per il territorio del Lazio, è del tutto evidente che non sarebbe comunque possibile rispettare la scadenza dei 150 giorni.
In occasione dell’approvazione del collegato (ora legge n. 19/2022), sarebbe stato possibile rivedere questa norma, prendendo atto che in precedenza si era legiferato al di fuori della propria competenza.
In alternativa, rispondendo alle diverse sollecitazioni e segnalazioni ricevute, la legge regionale avrebbe potuto prevedere un rinvio – limitatamente a questi due aspetti ( punti 1 e 3 della lettera b) comma 1 ) – alla scadenza delle concessioni e in attesa di chiarire la questione delle competenze in materia.
Sarebbe stato un atto di buon senso da parte del Consiglio Regionale, anche in considerazione del fatto che il periodo di 150 giorni concesso per adeguarsi andrà a scadere i primi di febbraio, e che entro quella data non sarà possibile alcun ulteriore intervento in quanto sarà proprio il periodo in cui si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.

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