28 Marzo 2024 - 20:36

Recesso anticipato dal contratto GNTN 2009. Accordo STS – Sisal e istruzioni operative

A partire da 30 settembre prossimo, i tabaccai facenti parte della rete di raccolta del SuperEnalotto che non hanno firmato il contratto GNTN afferente alla concessione 2019, potranno recedere dall’attuale

17 Settembre 2020

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A partire da 30 settembre prossimo, i tabaccai facenti parte della rete di raccolta del SuperEnalotto che non hanno firmato il contratto GNTN afferente alla concessione 2019, potranno recedere dall’attuale contratto anticipatamente senza attendere i tempi previsti dallo stesso. È il risultato ottenuto dal Sindacato Totoricevitori Sportivi che, nei giorni scorsi, aveva avviato una conforme e motivata trattativa in tal senso con i vertici di Sisal.

L’iniziativa è stata promossa a tutela degli associati che, avendo da tempo deciso di uscire dal rapporto contrattuale con il concessionario milanese, hanno atteso invano il 24 agosto, data prevista per la stipula della nuova concessione tra ADM e Sisal, alla quale sarebbe conseguita la cessazione automatica dei “vecchi” contratti.

Com’è noto, per via della straordinaria situazione di emergenza sanitaria, la stipula è stata prorogata al 1 dicembre 2021 con conseguente proroga della concessione GNTN 2009 per lo stesso periodo di tempo.

Proroga che investe naturalmente tutti i ricevitori dei GNTN, a prescindere dal fatto che abbiano firmato il contratto 2019 (con ciò manifestando l’interesse a proseguire l’attività nel novennio successivo) oppure no.

Per i tabaccai appartenenti a questo ultimo gruppo, era giusto e ragionevole poter uscire dal mercato del SuperEnalotto senza attendere il 31 marzo 2021 (data di efficacia del recesso se esercitato con il preavviso di almeno 60 giorni).

Questa permanenza forzata avrebbe comportato l’obbligo di versare tutti i canoni mensili rimanenti, prolungando nel tempo un rapporto contrattuale ormai indesiderato.

Ecco dunque che con questa deroga i tabaccai che non hanno firmato il contratto nuovo potranno cessare l’attività in anticipo rispetto alla fine di marzo del prossimo anno, pur nel rispetto di determinate tempistiche pubblicate sul portale dei rivenditori Sisal, di seguito integralmente riportate:

In temporanea deroga al contratto GNTN afferente alla concessione 2009, gli interessati potranno recedere dallo stesso a decorrere dal 30 settembre p.v. mediante conforme comunicazione da inviarsi all’indirizzo pec backoffice.sisal@legalmail.it nel rispetto delle seguenti scadenze temporali:

– per le comunicazioni ricevute entro il giorno 15 del mese, il recesso avrà efficacia al termine dello stesso mese;

– per le comunicazioni ricevute dopo il giorno 15 del mese, il recesso avrà efficacia a decorrere dalla fine del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione;

– decorso il termine del 30 novembre 2020, il recesso potrà essere esercitato solo ed esclusivamente in conformità a quanto previsto dal contratto GNTN 2009.

Nella pratica, il recesso si svolgerà con le seguenti tempistiche:

– a partire dal 30 settembre p.v., inviando la comunicazione di recesso entro la data di giovedì 15 ottobre, il recesso sarà efficace alla data di sabato 31 ottobre p.v.;

– se la comunicazione viene inviata a partire dalla data di venerdì 16 ottobre, il recesso avrà efficacia a partire dal 30 novembre p.v.;

– dopo la data di lunedì 30 novembre, si potrà recedere dal contratto esclusivamente alla data del 31 marzo 2021 tramite invio di una comunicazione di recesso con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di efficacia del recesso medesimo.

 

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