07 Febbraio 2025 - 11:53

PVR: la responsabilità di colmare un vuoto normativo con regole chiare

Quello dei Punti Vendita Ricariche è un tema caldo ed è al centro della prima fase attuativa del riordino normativo ai sensi dell’art. 15 della legge delega n. 111/2023 e

03 Febbraio 2025

Quello dei Punti Vendita Ricariche è un tema caldo ed è al centro della prima fase attuativa del riordino normativo ai sensi dell’art. 15 della legge delega n. 111/2023 e del decreto legislativo n. 41/2024.

Mentre scriviamo – scrivono sull’edizione di gennaio di PressGiochi MAG gli avv.ti Chiara Sambaldi e Andrea Stratala Seconda Sezione del Tar del Lazio ha pubblicato le motivazioni delle numerose ordinanze con le quali ha disposto la sospensione cautelare della determinazione direttoriale A.D.M. n. 656848 del 25.10.2024, istitutiva dell’Albo dei Punti Vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza. Il pericolo evidenziato dal giudice amministrativo, accogliendo le istanze degli operatori, è che “taluni esercenti non possano utilmente iscriversi all’Albo nel termine fissato dall’Amministrazione ed esercitare, quindi, l’attività in questione, anche a danno dei concessionari” (tra le altre ord. n. 5561 del 6.12.2024). Verranno, quindi, affrontate in sede di merito le ‘complesse’ questioni e le ‘numerose’ tematiche sottese.

Senza entrare nel dettaglio degli aspetti giuridici e della nuova regolamentazione sub iudice, si possono svolgere alcune considerazioni di carattere generale per far luce sul percorso normativo e regolamentare che ha portato allo sviluppo strutturato dell’attività di promozione del gioco a distanza attraverso una rete territoriale di esercizi contrattualizzati dai concessionari.

Il tema dell’evoluzione della regolamentazione è di rilevante attualità nella misura in cui l’Amministrazione si trova a disciplinare un’area di attività che, dopo essere stata espressamente prevista e regolata, è stata sostanzialmente abbandonata a sé stessa per oltre un decennio e, quindi, richiede oggi una particolare attenzione in termini di chiarezza e determinatezza delle prescrizioni.

Prima ancora dell’intervento legislativo organico in materia di gioco a distanza del 2009, il Decreto Ministeriale n. 21634 del 21 marzo 2006 (Gazzetta Uff. 24/03/2006, n.70) disciplinava nel dettaglio l’attività del ‘punto di commercializzazione’ ovvero l’attività di commercializzazione di ricariche, nonché di distribuzione dello schema di contratto di conto di gioco e di trasmissione al titolare di sistema del contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore”. Il decreto prevedeva la ricarica dei conti gioco e la riscossione dei crediti di gioco da parte dei titolari dei conti precisando all’art. 9, comma 4 “Resta fermo, ai sensi dell’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni ed integrazioni, il divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco e di liquidazione di vincite e di rimborsi presso i punti di commercializzazione. È vietata la liquidazione di importi di credito di gioco presso i punti di commercializzazione”.

Il Decreto Ministeriale 25 giugno 2007 (annullato dal Tar del Lazio e ‘riabilitato’ dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2841 del 12.05.2010) aveva espressamente previsto la possibilità che la riscossione dei crediti di gioco da parte del titolare avvenisse “per contanti ovvero mediante gli strumenti bancari e postali, presso i punti di vendita di gioco del titolare di sistema stesso e dei concessionari autorizzati che di esso si avvalgono”.

In sostanza, veniva regolamentata in modo puntuale l’attività dei ‘punti di commercializzazione’, con la conseguenza che i concessionari autorizzati alla raccolta a distanza hanno sviluppato il proprio business anche promuovendo l’attività attraverso l’affiliazione degli esercizi aventi i requisiti richiesti tra i quali, vale la pena ricordare: “a) assenza, a carico del titolare o degli amministratori, nel caso di attività esercitata in forma societaria, di condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, per reati di natura fiscale, per reati per cui vi sia stata condanna non inferiore a sei anni, nonché per reati diversi dai precedenti che incidano sull’affidabilità del soggetto; b) assenza di situazioni di inadempimento e di obblighi nei confronti di AAMS” (art. 9, comma 1).

Dunque, l’attività dei punti di commercializzazione non si è sviluppata per prassi, ma sulla base di una regolamentazione di dettaglio contenuta in decreti ministeriali, come, peraltro, confermato dall’Ufficio Strategie di AAMS, con la circolare prot. n 2073/Strategie/UCA del 21.07.2010 avente ad oggetto ‘Esercizio e raccolta del gioco da remoto’.

Un passaggio evolutivo importante, ma in genere omesso, è quello che si colloca nell’ambito dei provvedimenti attuativi della Legge n. 88/2009. Il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2011, recante “Decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza”, all’art. 4 ha previsto che “A decorrere dal centoventesimo giorno successivo dalla pubblicazione del presente decreto, cessano di avere effetto le disposizioni del decreto direttoriale 21 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2006, n. 70, come modificato dal decreto direttoriale 25 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2007, n. 163”.

Quindi, abrogato il D.M. n. 21634 del 21.03.2006, come modificato dal D.M. 25.06.2007, a partire dal 2011 si è determinato un vuoto regolamentare alla luce del quale le coordinate di riferimento relativamente all’attività sono state dettate dal ‘diritto vivente’ ovvero dall’evoluzione giurisprudenziale che in sede penale ha sanzionato le condotte integranti intermediazione non consentita.

Di conseguenza, l’unico parametro di diritto positivo era rappresentato dalle clausole di cui all’art. 5, comma 2, lettere f) e g), della convenzione di concessione che certificano l’esistenza di soggetti incaricati della promozione e diffusione dei giochi raccolti a distanza dal concessionario e ribadiscono il divieto di intermediazione e la responsabilità amministrativa del concessionario, senza niente prevedere in merito alle modalità operative dei punti di promozione, vendita e ricarica dei conti di gioco.

Per completezza va menzionata anche la nota prot. 211248 del 18.05.2022, già richiamata nei precedenti articoli di questa rubrica, con la quale l’Ufficio GAD di ADM ha trasmesso ai concessionari per la raccolta a distanza, un elenco di misure volte a presidiare l’attività svolta presso gli esercizi commerciali contrattualizzati e che l’Agenzia utilizzerà per verificare se e in che misura è stato rispettato l’obbligo di verifica di cui al citato articolo 5, coma 2, lettere f) e g) della convenzione.

Alla luce di questo breve excursus ed omettendo qui di richiamare le previsioni contenute nel D.lgs. 41/2023 e nella recente determina ADM, l’aspetto operativo di maggior interesse è indubbiamente quello relativo al perimetro delle attività consentite ai PVR. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, ad esempio, all’interno dei PVR non è consentito pagare le vincite frutto di giocate effettuate sulle piattaforme dei concessionari in quanto ciò configura intermediazione non consentita. Ma se il ‘pagamento delle vincite’ è attività diversa dal ‘prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco’, si comprende l’importanza di una codificazione chiara e indubbia di ciò che è consentito fare.

Si tratta di dare certezza a questo segmento del mercato in una fase di profondo cambiamento in cui il Governo ha deciso di concentrare la promozione del gioco a distanza dei concessionari all’interno degli esercizi che sono già autorizzati alla raccolta in rete fisica, favorendo un’offerta multicanale nei confronti degli utenti, ma al tempo stesso agevolando un riequilibrio della raccolta tra i due distinti canali, in ragione della crescita esponenziale della raccolta online, a fronte dell’indebolimento della raccolta in rete fisica e del relativo comparto.

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