Nuovo stop in Corte di Cassazione per una società coinvolta in un contenzioso fiscale legato all’attività di raccolta scommesse tramite rete di PVR (Punti Vendita Ricariche). Con l’ordinanza depositata dopo
Nuovo stop in Corte di Cassazione per una società coinvolta in un contenzioso fiscale legato all’attività di raccolta scommesse tramite rete di PVR (Punti Vendita Ricariche). Con l’ordinanza depositata dopo la camera di consiglio del 10 dicembre 2025, la Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso contro la decisione della Commissione tributaria regionale, confermando la validità dell’impianto presuntivo posto a base dell’accertamento.
Al centro della vicenda vi è la ricostruzione del ruolo di “master” attribuito alla società nell’ambito di una rete di raccolta ritenuta irregolare. Secondo i giudici di merito, tale qualifica risultava sorretta da un quadro indiziario articolato e coerente: dichiarazioni ritenute attendibili, riscontri tecnici sugli ID utenti, collegamenti informatici tra utenze e agenzie affiliate, nonché relazioni economiche con soggetti riconducibili allo stesso nucleo imprenditoriale.
La Cassazione ha ritenuto immune da vizi il ragionamento presuntivo seguito in appello. Non si sarebbe trattato di un indizio isolato, ma di un insieme di elementi convergenti, valutati in modo unitario. Le verifiche informatiche svolte dalla Guardia di Finanza sono state considerate come riscontro tecnico delle dichiarazioni raccolte, già confluite nel processo verbale di constatazione allegato all’avviso di accertamento.
Particolare rilievo ha assunto anche il tema delle provvigioni, quantificate nella misura del 5%. La Corte ha dichiarato inammissibili le censure che denunciavano una presunta violazione delle norme sulla prova presuntiva, osservando che il ricorso mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, operazione preclusa in sede di legittimità. I giudici hanno ribadito che la verifica della gravità, precisione e concordanza degli indizi spetta al giudice di merito e non può essere rivalutata dalla Cassazione se adeguatamente motivata.
Inoltre, le provvigioni effettivamente corrisposte nel triennio 2016-2018 sono state ritenute un indice ulteriore della continuità del rapporto economico tra il master e la rete territoriale, rendendo illogica l’ipotesi di un’attività priva di remunerazione nell’anno oggetto di accertamento.
Respinte anche le doglianze relative all’omesso esame di fatti decisivi. La Suprema Corte ha evidenziato che il giudice regionale aveva preso in considerazione il contenuto delle dichiarazioni richiamate dalla difesa, inserendole nel più ampio contesto probatorio. Non vi sarebbe stata, dunque, alcuna omissione rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ma soltanto una diversa lettura delle risultanze istruttorie proposta dal ricorrente.
Quanto al presunto utilizzo di un file informatico non prodotto in giudizio, la Cassazione ha escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c.: la decisione di merito non si fondava sul documento in sé, ma sugli esiti delle verifiche tecniche riportati nel PVC e richiamati nell’atto impositivo.
Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese per 24 mila euro in favore dell’Agenzia delle Entrate, oltre a ulteriori somme per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ritenendo che la proposizione dell’impugnazione, risultata conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., integri un’ipotesi tipica di abuso del processo.
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