Il Consiglio di Stato interviene di nuovo su alcuni degli aspetti più controversi della disciplina dei Punti Vendita Ricariche (PVR). La Sesta Sezione conferma la legittimità del limite di 100
Il Consiglio di Stato interviene di nuovo su alcuni degli aspetti più controversi della disciplina dei Punti Vendita Ricariche (PVR).
La Sesta Sezione conferma la legittimità del limite di 100 euro settimanali per le ricariche effettuate in contanti e annulla invece il divieto generalizzato imposto ai PVR di mettere a disposizione dispositivi collegati a Internet per consentire l’accesso all’offerta di gioco online del concessionario.
Uno dei punti affrontati dal Collegio riguarda l’applicazione temporale della nuova disciplina dei PVR introdotta nell’ambito della riforma del gioco online. Il Consiglio di Stato conferma, sul punto, l’impostazione del Tar Lazio: le nuove disposizioni non potevano essere applicate immediatamente ai concessionari che, nella fase transitoria, operavano in regime di proroga tecnica, prima del completamento della nuova procedura di affidamento delle concessioni.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la disciplina dei PVR deve essere letta nel quadro complessivo della riforma del gioco online e della riorganizzazione della rete fisica. L’introduzione di requisiti più stringenti per l’iscrizione all’Albo può incidere sulla platea dei punti utilizzabili dai concessionari e, di conseguenza, anche sull’equilibrio economico della concessione.
La questione riguarda però la fase transitoria legata alla proroga tecnica. La stessa sentenza rileva infatti che, successivamente, la nuova procedura di gara si è conclusa con l’aggiudicazione delle concessioni e la sottoscrizione dei relativi contratti. Il pronunciamento, quindi, non mette in discussione l’attuale operatività dell’Albo PVR, ma chiarisce le modalità con cui il nuovo regime poteva essere applicato nella precedente fase di transizione.
Il Consiglio di Stato conferma inoltre la legittimità del limite di 100 euro alla settimana previsto per le ricariche effettuate in contanti e mediante gli altri strumenti di pagamento non ricompresi nella specifica eccezione prevista dalla norma. La disposizione non viene quindi interpretata come un tetto generalizzato a tutte le operazioni di ricarica. Restano fuori dal limite gli strumenti di pagamento già indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e validati da quest’ultimo per le operazioni sul conto.
Il Collegio respinge le contestazioni secondo cui il limite avrebbe potuto spingere i giocatori verso l’offerta illegale. La finalità della norma viene individuata principalmente nella tutela della salute e nella prevenzione dei fenomeni di gioco problematico: secondo i giudici, il contante e gli strumenti assimilabili possono rendere meno immediatamente percepibile l’entità della spesa sostenuta dal giocatore.
Il Consiglio di Stato esclude inoltre che la disciplina possa essere considerata discriminatoria rispetto alle modalità di gioco nella rete fisica. La differenza viene ricondotta alle caratteristiche del gioco online, che può essere praticato in condizioni di maggiore isolamento e con una minore percezione della spesa. La sentenza considera infine tecnicamente applicabile il limite, attribuendo al concessionario il compito di garantirne il rispetto attraverso i sistemi informatici utilizzati dai PVR.
La principale novità del pronunciamento riguarda però l’articolo 6, comma 4, lettera g), della determinazione ADM del 25 ottobre 2024.
La disposizione prevedeva il divieto per i PVR di installare o mettere a disposizione della clientela dispositivi collegati alla rete Internet attraverso i quali fosse possibile accedere all’offerta di gioco online del concessionario. L’annullamento, tuttavia, non equivale a una generale autorizzazione per i PVR a raccogliere gioco online o a offrire liberamente l’accesso al gioco attraverso dispositivi presenti nei punti vendita. Il Consiglio di Stato precisa che ADM conserva la possibilità di intervenire nuovamente sulla materia, nel rispetto della normativa primaria e attraverso una disciplina maggiormente calibrata e proporzionata.
Il Collegio conferma anche la disciplina relativa al collegamento tra l’iscrizione al Registro Unico degli Operatori del Gioco (RIES) e quella all’Albo PVR. La sospensione o la cancellazione dal RIES può produrre effetti anche sull’iscrizione del PVR riconducibile allo stesso soggetto, considerata la coincidenza dei requisiti richiesti e la necessità di garantire affidabilità e requisiti di correttezza degli operatori. Viene inoltre confermata la nullità dei contratti stipulati con PVR non iscritti all’Albo, in quanto conseguenza delle prescrizioni contenute nella normativa primaria.
La sentenza chiarisce infine che la determinazione ADM non vieta l’apertura e la chiusura del conto di gioco presso il PVR. La disciplina riguarda le modalità di ricarica e il divieto di effettuare presso il punto vendita operazioni di prelievo o pagamento delle vincite.
PressGiochi
Fonte immagine: AIGEN






