15 Gennaio 2026 - 02:33

PVR: condannato esercente di Torino per scommesse illegali, usava il conto di una dipendente

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un punto vendita ricarica avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino, confermando la responsabilità dell’imprenditore per raccolta illecita di

09 Gennaio 2026

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un punto vendita ricarica avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino, confermando la responsabilità dell’imprenditore per raccolta illecita di scommesse su eventi sportivi.
La vicenda risale al 2023, quando il titolare del locale, secondo quanto accertato dalle indagini della polizia giudiziaria, avrebbe utilizzato il conto di gioco di una dipendente per realizzare scommesse in favore di clienti, senza possedere alcuna autorizzazione prevista dalla legge. La Corte d’Appello aveva ridotto la pena rispetto alla sentenza di primo grado, condannando l’imputato a un anno e quattro mesi di reclusione e a una multa di diecimila euro.
Il ricorso in Cassazione mirava a ottenere una riqualificazione del reato e a contestare la valutazione dei fatti da parte dei giudici di merito, sostenendo tra l’altro che l’imputato fosse titolare di un regolare contratto di affiliazione con una società di giochi a distanza. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto tali argomentazioni generiche e prive di fondamento: la normativa vigente impone che le attività di raccolta e gestione delle scommesse siano esercitate esclusivamente da soggetti autorizzati e concessionari, e l’utilizzo di conti di terzi configurerebbe comunque un’attività di intermediazione illecita.
La Cassazione ha confermato che la presenza dell’imprenditore durante le operazioni, insieme alle modalità operative adottate nel locale, dimostra la consapevolezza della condotta illecita. “L’imputato – spiega la Corte – ha raccolto denaro da giocare su piattaforme estere senza riversarlo su conti gioco riferiti ai singoli giocatori, rendendo anonime le puntate e realizzando attività di intermediazione illecita, non un servizio transfrontaliero puro”. La Corte ha chiarito che l’attività svolta non rientrava nelle ipotesi di servizio transfrontaliero consentito, ma costituiva esercizio abusivo di raccolta scommesse su piattaforme estere, punito penalmente ai sensi dell’articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Il ricorso è quindi stato respinto e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

PressGiochi