Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), confermando l’annullamento di una sanzione amministrativa da 60.000 euro irrogata a una società per presunta
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), confermando l’annullamento di una sanzione amministrativa da 60.000 euro irrogata a una società per presunta violazione del divieto di pubblicità del gioco con vincite in denaro previsto dall’articolo 9 del “Decreto Dignità” del 2018.
Il caso scaturisce da un’indagine avviata da Agcom nei confronti di Google relativa alla diffusione di video che promuovevano giochi con vincite in denaro su un canale YouTube. A conclusione di quel procedimento, l’Autorità aveva esteso gli accertamenti anche ai content creator che avevano pubblicato i contenuti.
Attraverso le informazioni fornite da Google, Agcom aveva individuato come intestataria del canale una società e nei suoi confronti aveva disposto una sanzione di 60.000 euro ritenendola responsabile della pubblicazione dei video contestati.
La società ha però impugnato il provvedimento davanti al TAR del Lazio sostenendo di essere completamente estranea ai fatti. Al momento della realizzazione e della pubblicazione dei video, infatti, la società non era ancora stata costituita: i contenuti erano stati prodotti e caricati online da una persona fisica che operava come content creator e che soltanto in un momento successivo sarebbe divenuta socio e legale rappresentante della società. Il TAR aveva accolto il ricorso annullando la sanzione e Agcom aveva quindi deciso di appellare la decisione davanti al Consiglio di Stato.
Con la decisione depositata il 14 luglio 2026, Palazzo Spada ha confermato integralmente la pronuncia del TAR. Secondo i giudici, dagli atti emerge chiaramente che la società è stata costituita soltanto nell’ottobre 2023, quando i video contestati erano già stati realizzati e pubblicati. Di conseguenza, non poteva essere chiamata a rispondere di condotte poste in essere prima della sua esistenza.
La sentenza evidenzia inoltre che il rapporto contrattuale con Google era stato stipulato direttamente dal content creator come persona fisica e che i compensi derivanti dalle visualizzazioni dei video erano stati corrisposti esclusivamente a quest’ultimo. Per il Consiglio di Stato, questi elementi dimostrano che la società non aveva avuto alcun coinvolgimento materiale o giuridico nella realizzazione e nella diffusione dei contenuti contestati.
Inoltre Agcom sosteneva che la società, durante la fase amministrativa, non avesse contestato adeguatamente la propria responsabilità e che alcune eccezioni fossero state sollevate soltanto davanti al giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato ha respinto anche questa tesi, ricordando che la partecipazione al procedimento amministrativo costituisce un diritto e non un onere. Di conseguenza, il destinatario di un provvedimento conserva sempre la possibilità di far valere davanti al giudice tutte le proprie difese, anche se non formulate in precedenza.
Nella decisione il Consiglio di Stato precisa inoltre che non era necessario affrontare le questioni relative all’interpretazione dell’articolo 9 del Decreto Dignità, attualmente oggetto di attenzione anche davanti alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Secondo i giudici, tali questioni risultavano irrilevanti nel caso specifico, poiché la controversia è stata risolta sulla base dell’estraneità della società ai fatti contestati.
Con il rigetto dell’appello, diventa quindi definitiva la decisione che annulla la sanzione da 60.000 euro irrogata da Agcom.
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