11 Marzo 2026 - 11:33

Pubblicità del gioco d’azzardo su Twitch, il Consiglio di Stato annulla la sanzione Agcom per difetto di contraddittorio

Il Consiglio di Stato ha confermato definitivamente l’annullamento della sanzione inflitta a Twitch Interactive Germany GmbH dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per presunta violazione del divieto di pubblicità del

18 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha confermato definitivamente l’annullamento della sanzione inflitta a Twitch Interactive Germany GmbH dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per presunta violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo online, previsto dall’articolo 9 del decreto-legge n. 87/2018, noto come Decreto Dignità. La vicenda riguarda la presenza sulla piattaforma di streaming Twitch di contenuti ritenuti idonei a promuovere operatori di giochi e scommesse online con vincite in denaro. Secondo Agcom, alcune dirette e materiali caricati da streamer avrebbero avuto natura pubblicitaria o promozionale, in violazione della normativa italiana che vieta la pubblicità di giochi con vincita in denaro, anche nei servizi digitali e sulle piattaforme di condivisione video.

La delibera contestata, era stata però annullata in primo grado dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che aveva rilevato un vizio procedurale cruciale: l’istruttoria era stata condotta formalmente nei confronti di altre società del gruppo, ovvero Twitch Inc., Twitch Italy e Amazon Europe Core, mentre la sanzione era stata infine irrogata a Twitch Germany, identificata come soggetto titolare del servizio nel territorio europeo, senza che questa fosse mai stata coinvolta nel procedimento né avesse potuto difendersi. La prima sentenza aveva quindi annullato la delibera ritenendo che il diritto di difesa fosse stato violato, in quanto la società destinataria della sanzione non aveva potuto partecipare al contraddittorio procedimentale previsto dall’ordinamento.

Agcom aveva presentato appello sostenendo che il contraddittorio fosse stato comunque garantito grazie alla partecipazione dei legali della capogruppo e delle altre società del gruppo e che le difese svolte in merito avrebbero dovuto essere considerate riferibili anche a Twitch Germany. L’Autorità aveva inoltre eccepito una presunta mancanza di buona fede della società tedesca, ritenendo che questa avesse sollevato la questione del mancato contraddittorio solo in sede giurisdizionale, contraddicendo così il principio di lealtà e correttezza procedimentale.

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente queste argomentazioni, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui il gruppo societario non costituisce un unico soggetto di diritto: ciascuna società mantiene piena autonomia giuridica e propri diritti, compresi quelli procedimentali. La partecipazione della capogruppo o delle altre società del gruppo non può sostituire il contraddittorio con il soggetto effettivamente destinatario della sanzione, né le procure generali rilasciate da legali di altre società conferiscono automaticamente il potere di rappresentanza per un soggetto diverso. Le memorie e comunicazioni inviate durante il procedimento dalle società formalmente coinvolte non possono essere considerate come difese sostanziali di Twitch Germany, ma rappresentano semplicemente scelte difensive dei soggetti rappresentati e non vincolano in alcun modo la posizione di un terzo formalmente estraneo al procedimento.

Il Collegio ha inoltre chiarito che non è configurabile alcuna violazione del principio di buona fede o del divieto di venire contra factum proprium da parte di Twitch Germany, essendo la società rimasta estranea al procedimento per fatto non imputabile, e che il principio di giusto procedimento amministrativo impone che nessuna sanzione possa essere irrogata senza che l’accusato sia stato ascoltato, richiamando anche la storica pronuncia della Sezione IV del 1895. La sentenza ribadisce quindi l’importanza del rispetto delle garanzie difensive nei procedimenti sanzionatori, confermando che anche in ambiti delicati come la repressione della pubblicità di giochi e scommesse online, l’Autorità deve assicurare che il contraddittorio procedurale raggiunga il soggetto effettivamente responsabile.

La decisione comporta la definitiva caducazione della sanzione Agcom e condanna l’Autorità al pagamento delle spese di giudizio pari a 5.000 euro oltre accessori, sancendo un precedente significativo per la tutela dei diritti delle società del gruppo in procedimenti sanzionatori e per la corretta individuazione dei soggetti responsabili nella regolamentazione delle piattaforme digitali.

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