Lo scorso novembre, gli europarlamentari Yvan Verougstraete e Sandro Gozi del partito Renew hanno presentato in Parlamento europeo un’interrogazione a risposta scritta rivolta alla Commissione in merito all’enorme quantità di
Lo scorso novembre, gli europarlamentari Yvan Verougstraete e Sandro Gozi del partito Renew hanno presentato in Parlamento europeo un’interrogazione a risposta scritta rivolta alla Commissione in merito all’enorme quantità di siti illegali di scommesse che operano nell’Unione Europea. Con un focus particolare sulla pubblicità al gioco presente sulle piattaforme di social network.
La vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen a nome della Commissione europea risponde così all’interrogazione: “A norma del regolamento sui servizi digitali, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online, devono fornire un meccanismo elettronico di segnalazione e azione di facile accesso e uso che garantisca agli utenti la possibilità di segnalare contenuti, compresa la pubblicità, considerati illegali. La Commissione ha adottato constatazioni preliminari a norma dell’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento sui servizi digitali sostenendo, tra l’altro, che il fornitore di Facebook e Instagram non sembra avere fornito agli utenti un meccanismo di segnalazione e azione di facile accesso e uso. L’indagine è in corso.
L’articolo 26 del regolamento sui servizi digitali impone ai fornitori di piattaforme online di informare gli utenti in merito alle persone per conto delle quali sono visualizzati gli annunci pubblicitari e in merito a chi ha pagato l’annuncio, nonché di fornire informazioni rilevanti sui parametri utilizzati per rivolgersi agli utenti con l’annuncio e, se del caso, su come modificare tali parametri. In aggiunta, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (come il fornitore di Facebook e Instagram) sono tenuti anche a compilare e rendere accessibile al pubblico registri degli annunci pubblicitari sulle loro interfacce online per consentire il controllo degli annunci visualizzati sui loro servizi, facilitando la vigilanza e la ricerca sui rischi derivanti dalla distribuzione della pubblicità online e consentendo l’identificazione degli inserzionisti fraudolenti.
I fornitori di piattaforme online accessibili ai minori devono garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sui loro servizi. La Commissione ha recentemente adottato orientamenti su tale materia, descrivendo le misure che, a suo parere, i fornitori di piattaforme online accessibili ai minori dovrebbero mettere in atto per conformarsi a tale obbligo”.
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