08 Settembre 2026 - 11:59

Pubblicità al gioco, Consiglio di Stato: “È rilevante la questione di legittimità costituzionale sulla sproporzione delle pene minime”

L’Ufficio Massimario del Consiglio di Stato ha pubblicato un commento alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio dello scorso 29 luglio, che ha sollevato un’importante questione di

03 Ottobre 2025

L’Ufficio Massimario del Consiglio di Stato ha pubblicato un commento alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio dello scorso 29 luglio, che ha sollevato un’importante questione di legittimità costituzionale contro la norma che impone il divieto di pubblicità al gioco d’azzardo, l’articolo 9 comma 2 del decreto legge 87/2018 (il cosiddetto “decreto dignità”).

In particolare, secondo l’Ufficio Massimario del CdS “è rilevante e non manifestamente infondata” la questione della sproporzionalità della sanzione amministrativa minima di 50.000 euro prevista per la promozione o l’incentivazione al gioco.

Di seguito si riporta il testo integrale.

Rilevante la q.l.c. sulla sproporzione della sanzione amministrativa minima di 50.000 euro prevista per qualsivoglia condotta di promozione o incentivazione del gioco d’azzardo on line.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV, ordinanza 29 luglio 2025, n. 15037 – Pres. Mele, Est. La Malfa

Giochi, scommesse, concorsi, lotterie – Pubblicità – Divieto – Sanzione patrimoniale in misura fissa – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., in combinato disposto con l’art. 42 Cost., con l’art. 117, 1° comma, Cost. (in relazione agli artt. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 1 del relativo Protocollo n. 1 addizionale e con gli artt. 17 e 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, quali parametri interposti rispetto agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.), la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96, nella parte in cui, al comma 2, punisce l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 50.000,00 euro. (1)

  1. Respinti i motivi di ricorso afferenti all’an della pretesa punitiva, la decisione in epigrafe opina in ordine al quantum della sanzione; ritiene il collegio di dover sollevare q.l.c. della disposizione richiamata nella misura in cui introduce una soglia minima inderogabile, che si rivela manifestamente sproporzionata, rispetto alla varietà delle condotte sanzionate; la sanzione della cui legittimità si discute è stata irrogata al ricorrente per aver pubblicato video promozionali di giochi e scommesse on line; tali condotte violano il precetto di cui all’art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”; nel caso oggetto del presente giudizio, l’autore della sponsorizzazione è stato punito con una sanzione pecuniaria di €. 157.000,00, a fronte di un vantaggio economico inferiore a €. 1.000,00; il coefficiente di calcolo appare perciò manifestamente eccessivo, considerato che l’importo applicato sarebbe risultato identico anche in presenza di un profitto ben maggiore; la sproporzione diventa più evidente se si considerano l’età (ventotto anni) e le condizioni economiche del ricorrente (operaio), che ha posto in essere le violazioni, al di fuori cioè di qualsiasi contesto imprenditoriale; si tratta inoltre di episodi che, seppur reiterati nel tempo, appaiono essere connotati da una scarsa carica offensiva, posto che i video in questione avevano raccolto un numero esiguo di visualizzazioni, tale da escludere una significativa incidenza in termini di effettiva promozione del gioco d’azzardo. 
  2. Questo in sintesi il percorso motivazionale della pronuncia:a) la disposizione in esame stabilisce, al comma 1, che “ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell’articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, […] è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media […] il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita […], le manifestazioni di sorte locali […], e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”;

    b) l’inosservanza di una siffatta disposizione comporta, secondo quanto previsto al comma 2, “a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”;

    c) considerando che, nel caso di specie, il 20% dei ricavi derivanti dai tre canali utilizzati risultava inferiore alla soglia minima di €. 50.000,00, prevista dall’art. 9 del citato decreto-legge n. 87 del 2018 come convertito, l’A.g.com. ha ritenuto che la sanzione minima irrogabile, per ciascun canale, fosse pari ad almeno €. 50.000,00, poiché la previsione ex lege di una siffatta soglia minima edittale inderogabile esclude in radice qualsiasi possibilità di riduzione o di adeguamento da parte dell’amministrazione;

    d) occorre indi soffermarsi sulla latitudine applicativa del principio di proporzionalità, la cui operatività travalica i confini della materia strettamente penale, investendo anche le sanzioni amministrative punitive (così Corte cost., 14 aprile 2022, n. 95, in Foro it., 2022, 78, I, 2323 e in Diritto & Giustizia, 19 aprile 2022, con nota di MARINO; nonché 10 maggio 2019, n. 112, in Foro it., 2019, I, 3422); proprio in considerazione della natura sostanzialmente punitiva, le sanzioni amministrative vanno sottoposte – al pari delle sanzioni penali – al vaglio di proporzionalità, che impone il rispetto di un rapporto di congruità tra la gravità dell’illecito e la severità della sanzione; diversamente però, rispetto alle sanzioni penali, la giurisprudenza individua la base del principio di proporzionalità, quanto alle sanzioni amministrative, non nell’art. 27, Cost., che sancisce i principi di personalità della responsabilità e della funzione rieducativa della pena, connessi alla logica della pena limitativa della libertà personale, bensì nell’art. 3 Cost. “in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione” (così Corte cost. 10 maggio 2019, n. 112 citata);

    e) ciò premesso, va ricordato che la disposizione in considerazione si inserisce in un più ampio disegno normativo teso a contrastare i rischi connessi alla crescente diffusione della c.d. ludopatia, con specifica attenzione all’incidenza della dimensione digitale del fenomeno; difatti, il gioco on line – rispetto alle forme tradizionali – risulta più invasivo e insidioso, in quanto comporta rischi differenti e più gravi, rispetto a quelli connessi all’offerta tradizionale di tali giochi, anche per le frequenti frodi telematiche commesse dagli operatori a danno dei consumatori (Corte giust. UE, sez. VI, 28 febbraio 2018, causa C-3/17, Sporting Odds Ltd., in Foro amm., 2018, 2, 164; Grande sez., 8 settembre 2009, causa C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e altri, in Guida dir., 2009, 39, 100, con nota di NATALINI);

    f) in tal quadro si inscrive l’introduzione di un divieto generalizzato della pubblicità di giochi e scommesse con vincite in denaro, che è stato accompagnato da una sanzione amministrativa pecuniaria di particolare severità; tuttavia, pur riconoscendo l’alto rango costituzionale del bene giuridico tutelato dalla disposizione – quale è la salute pubblica – il Collegio rimettente dubita della “tenuta” costituzionale del meccanismo sanzionatorio delineato dalla norma;

    g) difatti, di recente, la Consulta (Corte cost. 23 settembre 2021, n. 185, in Foro it. 2021, I, 3354) ha già affrontato la q.l.c. delle pene di importo fisso, dichiarando l’illegittimità costituzionale della sanzione rigida di €. 50.000,00, prevista dall’art. 7, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con mod., dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che puniva l’omessa affissione nelle sale da gioco di una targa di “avvertenza” sui rischi della c.d. ludopatia; in particolare, il principio di necessaria individualizzazione della pena si oppone alla previsione di sanzioni pecuniarie fisse e molto severe nel loro ammontare, ossia non suscettibili “di graduazione da parte dell’autorità amministrativa, e del giudice poi, in correlazione alle specifiche circostanze del caso concreto secondo i criteri indicati dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689”; secondo la Corte, le previsioni punitive rigide non appaiono in linea con il “volto costituzionale” del sistema sanzionatorio; per consimili casi, il dubbio di incostituzionalità può essere superato “a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili” alla fattispecie; da cui l’esigenza di verificare “«se anche le infrazioni meno gravi», tra quelle comprese nel perimetro applicativo della previsione sanzionatoria, «siano connotate da un disvalore tale da non rendere manifestamente […] sproporzionata la sanzione amministrativa» comminata”;

    h) in verità, il meccanismo sanzionatorio contenuto nell’art. 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, come convertito, pur non imponendo una sanzione unica e fissa, solleva però analoghe criticità, sotto il profilo della proporzionalità e dell’individualizzazione della pena, in quanto, dopo aver previsto l’irrogazione di una sanzione pecuniaria stabilita in misura proporzionale (20% del valore dei ricavi), prosegue precisando che l’importo della stessa non possa comunque essere inferiore a €. 50.000,00, per ogni violazione commessa; una siffatta disposizione normativa configura un meccanismo sanzionatorio, che combina una componente proporzionale, con una soglia minima inderogabile, connotata però da una eccezionale severità; tale soglia introduce una componente di fissità, che neutralizza la funzione calibratrice della componente proporzionale e, in tal modo, comprime i margini di discrezionalità della pubblica amministrazione nella commisurazione della pena pecuniaria, conducendo a risultati sanzionatori che talvolta appaiono eccedenti il limite della proporzionalità, rispetto all’illecito commesso in concreto;

    i) difatti, sebbene la giurisprudenza costituzionale riconosca ampia discrezionalità al legislatore, nella definizione del trattamento sanzionatorio, una tale discrezionalità incontra il limite costituzionale nell’esigenza di assicurare un costante rapporto di proporzionalità tra la sofferenza inflitta dalla pena (anche amministrativa) e il danno effettivamente arrecato agli interessi tutelati dalla norma (Corte cost., sentenza n. 112 del 2019 citata);

    j) nel caso di specie, la rigidità della soglia minima di €. 50.000,00, prevista dall’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 87 del 2018, come convertito, determina de facto la sostanziale omologazione delle fattispecie anche di quelle di minor rilievo, impedendo sia di cogliere le circostanze del caso, che denotano l’eventuale tenuità dell’illecito, sia di tener conto della personalità dell’autore dell’illecito; sotto il primo profilo, infatti, la congruità della soglia minima deve confrontarsi con l’ampiezza e la complessità della fenomenologia dei fatti concreti ricompresi nella fattispecie astratta che, per la sua ampia formulazione, estende il divieto a ogni forma di comunicazione, che possa incentivare o promuovere il gioco d’azzardo, tal da ricomprendere condotte molto eterogenee; la norma, poi, arretra la soglia di punibilità, ancorandola al solo pericolo astratto per la salute pubblica; sotto il secondo profilo, il meccanismo sanzionatorio si applica in modo uniforme alle diverse categorie di soggetti contemplati dalla norma (dal committente, al proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e fino all’organizzatore della manifestazione, evento o attività), senza differenziare tra persone fisiche e persone giuridiche; trascurando così le differenze sussistenti per capacità economica, modelli di responsabilità e struttura organizzativa; sul punto va detto che tale meccanismo, se può risultare ragionevole per le sponsorizzazioni compiute da un’impresa che, potendo contare su una maggiore solidità economica, è in grado di “assorbire” l’impatto di sanzioni anche elevate; invece, assume tutt’altra valenza, quando è applicato a una persona fisica, che dispone di risorse proprie più limitate;

    k) tutte queste contraddizioni evidenziano come il meccanismo sanzionatorio rischi di tradursi in una reazione eccessivamente severa e sproporzionata, rispetto alle specifiche caratteristiche dei singoli fatti ricompresi nell’ambito applicativo della norma, avuto riguardo ai diversi profili evidenziati, relativi alla reale offensività della condotta, alle caratteristiche soggettive ed economiche del trasgressore e all’entità del profitto conseguito;

    l) le predette considerazioni conducono a formulare un giudizio di dubbia tenuta costituzionale dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 87 del 2018, come convertito, con riferimento all’art. 3 Cost., in combinato disposto con l’art. 42 Cost., in quanto la sanzione prevista è suscettibile di tradursi in un’irragionevole e sproporzionata lesione del diritto di proprietà del trasgressore; la norma si pone, al contempo, in contrasto con le corrispondenti garanzie previste a livello convenzionale – rilevanti nell’ordinamento nazionale tramite l’art. 117, 1° comma, Cost. –, in particolare, con il divieto di trattamenti inumani e degradanti, sancito dall’art. 3 della CEDU, da cui la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha ricavato il divieto di pene gravemente o manifestamente sproporzionate c.d. “grossly or clearly disproportionate” (così sez. IV, 17 dicembre 2012); garanzia che, nel caso di specie, si estende anche all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, che tutela il diritto di proprietà; vengono in rilevo, infine, le tutele previste dagli artt. 17 e 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, quali parametri interposti rispetto agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. che garantiscono, rispettivamente, il diritto di proprietà e la proporzionalità delle pene; la misura sanzionatoria in esame, infatti, è riconducibile anche alla materia della tutela dei consumatori (cfr. risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d’azzardo online nel mercato interno e raccomandazione della Commissione 2014/478/UE, del 14 luglio 2014), che costituisce competenza concorrente ai sensi dell’art. 4, par. 2 TFUE.

     

  3. Per ulteriori approfondimenti in materia:m) sul divieto di pubblicità per i giochi:

    m1) Cons. Stato, sez. VI, ord. 7 marzo 2025, n. 1919 (oggetto di News UM n. 27 del 31 marzo 2025): “Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali: i) “Se le disposizioni della direttiva (UE) 2015/1535, e, in particolare, gli artt. 1 e 5 operino anche qualora il servizio, avente le caratteristiche di cui all’art. 1, par. 1, lett. b), della direttiva (UE) 2015/1535, sia effettuato mediante un mezzo di radiodiffusione televisiva, come definita dall’art. 1, par. 1, lett. e), della direttiva (UE) 2010/13, stante quanto disposto dall’art. 1, par. 2, della direttiva (UE) 2015/1535”; ii) in caso di risposta affermativa al quesito sub i), “Se la disposizione di cui all’art. 1, par. 1, lett. e), della direttiva (UE) 2015/1535 si interpreti nel senso che essa ricomprenda nel proprio campo di applicazione una regola come quella applicata nel procedimento principale, e, in particolare, se debba intendersi come relativa specificatamente al servizio in quanto relativa a un requisito di natura generale relativo all’esercizio delle attività di servizio di cui all’art. 1, par. 1, lett. b), un divieto di pubblicità come applicato nel procedimento principale, posto da una normativa diversa da quella che regolamenta il servizio stesso, e se, quindi, una simile regola fosse sottoposta all’obbligo di notifica di cui all’art. 5 della medesima direttiva”; iii) in caso di risposte affermative ai quesiti sub i) e ii), “Se l’omessa notifica ai sensi dell’art. 5 della direttiva (UE) 2015/1535 sia invocabile da parte di un soggetto privato in un giudizio come quello principale e se, in caso di risposta affermativa e di accertamento della sussistenza della violazione, ciò comporti per il Giudice nazionale l’obbligo di dichiarare inefficace la disposizione del diritto interno, e ciò anche in un caso come quello oggetto del procedimento principale ove la regola interna riguarda, in ipotesi, un aspetto non estrinseco né centrale del servizio, e la sua non applicazione inciderebbe su valori e principi che sono tutelati dallo stesso diritto unionale, e, in particolare, la tutela del consumatore e la tutela della salute”: iv) “Se il diritto dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 6 della CDFUE., 4, par. 3, 5, par. 4, 49, 56, par. 1, TFUE e i principi di certezza del diritto, parità di trattamento, divieto di discriminazione e tutela dell’affidamento debbano essere interpretati nel senso che esso ostano ad una norma nazionale come quella applicata nel procedimento principale che vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”;

     

    m2) Cons. Stato, sez. VI, ord. 11 giugno 2024, n. 5235 (oggetto di News UM n. 74 del 31 luglio 2024): “Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali: 1) “se, in base all’art. 1, par. 5, della Direttiva 2000/31/CE, il regime di responsabilità degli hosting provider di cui all’art. 14 della Direttiva medesima sia applicabile alle attività relative alla pubblicizzazione online di giochi o scommesse con vincite di denaro nonché alla pubblicizzazione del gioco d’azzardo”; laddove la Corte di giustizia risponda in senso affermativo al primo quesito (id est ritenendo che la direttiva 2000/31/CE si applichi anche alla responsabilità degli hosting provider per la pubblicizzazione di giochi o scommesse con vincite di denaro nonché alla pubblicizzazione del gioco d’azzardo), si invita la Corte di giustizia medesima a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 267 TFUE, anche sul seguente quesito: 2) “Se il regime di responsabilità di cui all’art. 14 della direttiva 2000/31/CE, sia applicabile ad un hosting provider quale Google con riferimento ai contenuti pubblicati dai titolari dei canali YouTube con cui Google abbia concluso l’accordo di partnership commerciale sopra descritto”;

     

    n) sul test di proporzionalità:

    n1) Corte cost. 28 luglio 2025, n. 138 (oggetto News UM n. n. 80 del 19 settembre 2025): “È infondata, in relazione all’articolo 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui prevede che le violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi fiscali si considerano gravi e costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla partecipazione alla procedura d’appalto se comportano un omesso pagamento superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari a cinquemila euro)”; nell’occasione, è stato ritenuto che, in materia, la disciplina UE abbia lasciato spazio alla disciplina interna dello Stato membro, che va apprezzata secondo canoni di ragionevolezza, nel caso di specie sussistenti; più in generale, va ricordato che sussiste lesione del principio di ragionevolezza, quando si accerti una intrinseca irrazionalità tra lo scopo perseguito dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata (sul punto, cfr. Corte cost. 26 luglio 2022, n. 195, in Foro it., 2022, I, 2865, con nota di TONOLA; 19 maggio 2022, n. 125, in Giur. cost., 2022, 1368; 11 gennaio 2019, n. 6, in Foro it., 2019, I, 723, con nota di D’AURIA, in Giur. cost., 2019, 19, con nota di BUZZACCHI, MONTALDO, in Riv. Corte conti, 2019, 1, 188, con nota di MORGANTE e in Regioni 2019, 324, con nota di DEMURO, GUELLA); nel caso in cui, poi, tramite una data disposizione normativa, il legislatore effettui un contemperamento tra due diritti, il giudizio di ragionevolezza si avvale del c.d. test di proporzionalità, il cui superamento è subordinato al ricorrere di tre condizioni: i) l’imposizione degli oneri deve essere idonea rispetto ai fini perseguiti; ii) deve essere scelta la misura meno restrittiva dei diritti oggetto di bilanciamento; iii) tali oneri non devono essere sproporzionati (si richiamano, sul punto, le sentenze della Corte cost. 24 gennaio 2023, n. 5, in Foro it., 2023, I, 1361; 25 luglio 2022, n. 188, in Foro it., 2022, I, 2871; 21 febbraio 2019, n. 20, in Foro it., 2020, I, 125 e in Giur. cost., 2019, 226, con nota di REPETTO; 13 gennaio 2014, n. 1, in Foro it., 2014, I, 666, con nota di ROMBOLI; in Giur. cost., 2014, 1 con note di RESCIGNO; ANZON DEMMIG; D’ANDREA; MORRONE; LEHNER; in Dir. & giust., 14 gennaio 2014, con nota di MARINO; in Guida dir., 2014, 5, 90, con nota di SALERNO);

     

    n2) Corte cost. n. 25 del 7 marzo 2025, n. 25 (oggetto di News UM n. 25 del 27 marzo 2025, nonché in Guida dir., 2025, 11), secondo cui “È incostituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., l’art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana lo straniero richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica”, nel caso di specie è stato rilevato che: “il principio di eguaglianza richiede, nella fattispecie in esame, che, per tale specifica categoria di stranieri, il riscontro dell’integrazione avvenga con requisiti commisurati e, quindi, proporzionati, alle relative capacità, e, dunque, esige una disciplina differenziata, con dispensa dalla prova del requisito linguistico; ex multis, sulla violazione del principio di uguaglianza, per omologazione ingiustificata di situazioni differenti, si vedano le sentenze: Corte cost. 1° luglio 2022, n. 165, in Riv. giur. edil., 2022, I, 944; 23 settembre 2021, n. 185, in Foro it., 2021, I, 3354; 8 luglio 2021, n. 143, in Giur. cost., 2021, 4, 1514; 16 dicembre 2016, n. 274, in Foro it., 2017, I, 423, in Dir. & giust., 19 dicembre 2016, con nota di MANZELLI; 15 aprile 1993, n. 163, in Foro it., 1994, I, 696, in Regioni, 1994, 173, con nota di VIOLINI, in Riv. it. dir. lav., 1994, II, 451, con nota di ISENBURG, in Dir. lav., 1994, II, 135, con nota di FITTANTE); nel caso di specie, è vulnerato il principio di eguaglianza formale, con riferimento alle «condizioni personali», tra le quali «si colloca indubbiamente la condizione di disabilità» (Corte cost. 10 maggio 2019, n. 114, in Foro it., 2019, I, 3025, in Dir. & giust., 13 maggio 2019, con nota di TANTALO, in IUS Famiglie 26 luglio 2019, con nota di MASONI; 7 dicembre 2017, n. 258, in Foro it., 2018, I, 439), espressamente considerata e tutelata dall’art. 38 Cost. e, a livello internazionale, dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e sul cui trattamento giuridico più volte la Corte costituzionale ha affermato che confluiscono un complesso di princìpi «che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale» (Corte cost. 23 gennaio 2025, n. 3, in Dir.& giust., 23 gennaio 2025; 14 marzo 2024, n. 42, in Foro it., 2024, I, 977; 5 maggio 2022, n. 110, in Foro it., 2022, I, 2623; 11 aprile 2019, n. 83, in Giur. cost., 2019, 2, 1004; 7 dicembre 2017, n. 258, in Foro it., 2018, I, 439, in Dir.&giust., 12 dicembre 2017, con nota di MARINO; 16 dicembre 2016, n. 275, in Foro it., 2017, I, 2591, in Giur. cost., 2016, 6, 2330, con nota di CARLASSARE, LUCARELLI); sotto un diverso angolo di visuale, pretendere la padronanza della lingua italiana, indifferentemente, da tutti i richiedenti la cittadinanza, si risolve nel porre una condizione inesigibile, per quegli stranieri, che siano impediti ad apprenderla, in ragione di una disabilità, la qual cosa costituisce una violazione di uno dei corollari del principio di ragionevolezza, e, segnatamente, del principio secondo cui ad impossibilia nemo tenetur, che trova molteplici applicazioni nel diritto sostanziale e nel diritto processuale (Corte cost. 20 luglio 2021, n. 157, in Foro it., 2021, I, 2994; 8 luglio 2010, n. 250, in Foro it., 2010, I, 2928, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2010, 3, 1349, con nota di MASERA); analogamente, la Corte costituzionale ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), che pone quale condizione di efficacia del decreto di concessione della cittadinanza per naturalizzazione il giuramento di fedeltà alla Repubblica, proprio nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento, in ragione di una grave e accertata condizione di disabilità (così Corte cost. 7 dicembre 2017, n. 258 citata); e, d’altra parte, il vulnus sussiste anche con riguardo alla declinazione sostanziale del principio di eguaglianza (art. 3, 2° comma, Cost.), in quanto l’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 frappone, anziché rimuovere, un ostacolo all’acquisto della cittadinanza, per tale specifica categoria di persone umane vulnerabili, e, nella prospettiva degli effetti prodotti, si traduce in una forma di discriminazione indiretta (Corte cost. 23 gennaio 2025, n. 3 citata; 3 gennaio 2025, n. 1; 13 novembre 2013, n. 264, in Foro it., 2014, 1, 25; 15 aprile 1993, n. 163 citata), che può condurre a «una forma di emarginazione sociale» (Corte cost. 7 dicembre 2017, n. 258 citata);

     

    o) in dottrina, vedi: IURILLI, I contratti di gioco e scommessa, Padova, 2000; PIRAS, Gioco d’azzardo. Fattispecie delittuose, criminalità organizzata, ludopatie e diritto europeo, Milano, 2020; CASSANO, Imprenditoria nel settore dei giochi e della raccolta di scommesse tra garanzie costituzionali e limiti operativi posti dalla pubblica amministrazione, in Dir. industr., n. 3, 2020, 267.

 

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