È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale del 27 dicembre 2025 il decreto del 14 novembre 2025 , n. 197 del Ministero dell’Economia e delle finanze recante “Regolamento
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale del 27 dicembre 2025 il decreto del 14 novembre 2025 , n. 197 del Ministero dell’Economia e delle finanze recante “Regolamento generale delle lotterie a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza”.
Il nuovo regolamento abroga decreto del ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183 recante «Regolamento delle lotterie nazionali a estrazione istantanea».
Il provvedimento si compone di 18 articoli ed entrerà ufficialmente in vigore l’11 gennaio 2026.
Di seguito si riporta il testo integrale
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 novembre 2025 , n. 197 .
Regolamento generale delle lotterie a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza.
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante «Disciplina delle attività di giuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, recante «Approvazione del regolamento delle lotterie nazionali “Solidarietà Nazionale”, “Lotteria di Merano” e “Italia”»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante «Norme regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco»;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62, recante «Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255.» e in particolare l’articolo 6, comma 1, che autorizza il Ministro delle finanze a istituire le lotterie nazionali a estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento;
Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, recante «Regolamento delle lotterie nazionali a estrazione istantanea»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto l’articolo 29 -ter , comma 3, del decreto-legge del 31 dicembre 1996, n. 669 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha previsto l’attribuzione all’erario delle somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 recante «Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, e in particolare l’articolo 7;
Visto l’articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell’economia» concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 recante «Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e in particolare l’articolo 10 che prevede la necessità di fissare i prezzi di vendita dei biglietti delle lotterie a estrazione istantanea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante «Regolamento concernente l’affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell’articolo 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001», nonché il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare, l’articolo 49, recante limitazioni all’uso del contante con finalità antiriciclaggio;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del 28 ottobre 2025, prot. n. 51818;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalità
1. Il presente regolamento individua la disciplina generale delle lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, affidate in concessione, in virtù della riserva statale di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e delle singole leggi di riferimento, a un soggetto privato a seguito di idonea procedura di gara.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Agenzia delle dogane e dei monopoli: l’ente regolatore del gioco pubblico in Italia;
b) concessionario: la persona giuridica di diritto privato che esercita attività di gestione, esercizio e raccolta di gioco pubblico, attraverso un titolo concessorio acquisito a seguito di gara pubblica per i giochi pubblici denominati lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza;
c) giocata: un biglietto delle lotterie fisiche o una giocata telematica;
d) giocata telematica: ciascuna giocata delle lotterie telematiche, richiesta dal giocatore attraverso il proprio conto di gioco, e convalidata dal sistema del concessionario;
e) pay-out : la percentuale di restituzione della raccolta in vincite per ogni lotteria indetta;
f) punti di vendita: l’insieme dei punti di vendita fisici e dei punti di vendita a distanza;
g) punto di vendita a distanza: il soggetto titolare di concessione per l’esercizio della raccolta del gioco a distanza di uno o più giochi pubblici, autorizzato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli alla commercializzazione delle lotterie a estrazione istantanea con partecipazione a distanza;
h) punto di vendita fisico: i punti di vendita delle lotterie a estrazione istantanea, appartenenti alla rete distributiva del concessionario;
i) raccolta: l’ammontare complessivo degli importi corrispondenti alle giocate acquistate dai giocatori in un determinato arco temporale;
l) raccolta a distanza: indica la modalità di raccolta di gioco con partecipazione a distanza effettuata attraverso gli strumenti messi a disposizione da un concessionario del gioco a distanza;
m) raccolta fisica: indica la modalità di raccolta di gioco, effettuata attraverso punti di vendita fisici.
Art. 3.
Caratteristiche delle lotterie
1. Le lotterie a estrazione istantanea, di cui al presente regolamento, sono giochi autorizzati per i quali la combinazione casuale di vincita è predeterminata rispetto alla partecipazione al gioco e celata attraverso dispositivi o accorgimenti tali da impedire, prima dell’acquisto della giocata, la visualizzazione dell’esito.
2. L’esito predeterminato delle giocate è definito attraverso sistemi di generazione casuale, utilizzati dal concessionario e dotati di idonei sistemi di sicurezza.
3. I sistemi di generazione casuale utilizzati devono essere dotati di idonea certificazione che attesti i requisiti di casualità, impredicibilità ed equiprobabilità.
4. L’insieme degli esiti predeterminati di ciascuna lotteria è custodito attraverso idonei sistemi crittografati di occultamento e di conservazione e costituisce l’unica fonte di riscontro effettivo della realizzazione o meno della vincita.
5. La grafica utilizzata non può consentire la visualizzazione della corrispondenza tra la combinazione attribuita al giocatore e le possibili combinazioni vincenti.
6. Le lotterie possono essere caratterizzate sia da biglietti sia da giocate telematiche.
Art. 4.
Lotti e struttura premi
1. Ciascuna lotteria deve prevedere uno o più lotti costituiti da un numero predeterminato e definito di giocate.
2. Per i lotti di ciascuna lotteria è definita una specifica struttura premi, costituita da differenti categorie di vincita, per ciascuna delle quali è previsto un determinato numero di premi e il relativo importo unitario, nonché la massa premi complessiva.
3. La generazione degli esiti delle giocate, al fine del rispetto della struttura premi di cui al comma 2, è effettuata con riferimento ai singoli lotti.
4. La produzione di nuovi lotti di giocate per ciascuna lotteria avviene nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.
5. In caso di produzione di sottomultipli di giocate, è garantita la proporzionalità della distribuzione dei premi all’interno di ciascuna categoria di vincita.
Art. 5.
Massa premi e pay-out
1. Il valore medio complessivo del pay-out , per tutte le lotterie, non deve essere superiore al limite percentuale della raccolta, previsto dalla normativa vigente.
2. Le modalità specifiche per il calcolo del pay-out , al fine di garantire il rispetto di quanto indicato al comma precedente, sono definite con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prendendo a riferimento la percentuale di pay-out riscontrata nelle vendite, le lotterie da mantenere attive e l’impatto che le lotterie da indire possono avere sul calcolo complessivo.
3. La massa premi complessiva di ciascuna lotteria è definita in modo tale da assicurare il rispetto del valore medio complessivo del pay-out , secondo i criteri previsti dal provvedimento di cui al comma 2.
4. L’importo dei singoli premi può essere fissato in una somma compresa tra euro 0,10 ed euro 10.000.000,00.
Art. 6.
Lotterie istantanee fisiche
1. Nelle lotterie a estrazione istantanea, caratterizzate dalla presenza di biglietti, la partecipazione al gioco avviene attraverso l’acquisto degli stessi presso un punto di vendita fisico.
2. L’area di gioco deve essere realizzata con l’utilizzo di una tecnica idonea a celare l’esito della giocata e i codici di validazione, in modo da impedirne qualsiasi forma di evidenza o verifica preliminare all’acquisto del biglietto.
3. Il giocatore può conoscere immediatamente l’esito della giocata, previamente determinato e celato, attraverso la meccanica di gioco prevista per ciascuna lotteria.
4. Ciascun biglietto è dotato di un codice identificativo univoco e di codici di validazione, adeguatamente celati, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all’incasso risulti o meno vincente, per verificare l’importo dell’eventuale premio spettante, nonché per effettuare la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.
5. Su ogni biglietto, conforme al layout grafico approvato, sono riportati la denominazione e le caratteristiche della lotteria, il prezzo del biglietto, una sintesi della meccanica di gioco e delle modalità di riscossione delle vincite, le avvertenze previste dalla normativa vigente nonché il logo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativo al gioco legale e responsabile.
Art. 7.
Lotterie istantanee telematiche
1. Nelle lotterie a estrazione istantanea telematiche, caratterizzate dalla presenza di giocate telematiche, la partecipazione al gioco avviene attraverso l’acquisto delle medesime presso un punto di vendita a distanza, con addebito del prezzo sul conto di gioco del giocatore.
2. Ciascuna lotteria, di cui al comma precedente, può essere rappresentata attraverso una o più interfacce di gioco intese come rappresentazione della lotteria, sotto l’aspetto della grafica e della meccanica, attraverso la quale il gioco della lotteria viene effettuato dal giocatore.
3. L’area di gioco deve essere realizzata con l’utilizzo di una meccanica di occultamento dell’esito della giocata, in modo da impedirne qualsiasi forma di evidenza o verifica preliminare all’acquisto della giocata stessa.
4. Il giocatore può conoscere immediatamente l’esito della giocata telematica previamente determinato e celato, attraverso la meccanica di svelamento del gioco, prevista per ciascuna lotteria dall’interfaccia di gioco.
5. Ciascuna giocata telematica è dotata di un codice identificativo univoco, associato alla data e all’ora di accettazione, da utilizzare per accertare se la medesima risulti o meno vincente e l’importo dell’eventuale premio spettante.
6. La giocata telematica si considera avvenuta al momento della registrazione della medesima sul sistema del concessionario.
7. Sulla vetrina di gioco del punto di vendita a distanza sono riportati la denominazione e le caratteristiche della lotteria, il layout approvato della giocata telematica, una sintesi della meccanica di gioco e delle modalità di riscossione delle vincite, le avvertenze previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative alle probabilità di vincita di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, nonché il logo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativo al gioco legale e responsabile.
8. Le giocate telematiche devono avere un’adeguata durata, anche utilizzando meccanismi di intrattenimento del giocatore.
Art. 8.
Prezzo delle giocate
1. Il prezzo della giocata delle lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, può essere stabilito in un importo compreso tra euro 0,10 ed euro 100,00.
Art. 9.
Modalità e termini di riscossione
1. La riscossione delle vincite, derivate da biglietti mediante raccolta fisica, avviene, a seconda dell’importo corrispondente, al netto della ritenuta prevista dalla normativa vigente, secondo una delle seguenti modalità di richiesta, presentando il biglietto integro e in originale:
a) presso un qualunque punto di vendita fisico;
b) presso un punto di vendita fisico mediante prenotazione e previa identificazione del vincitore;
c) presso l’Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto dal medesimo designato, per la successiva validazione.
2. I limiti degli importi, per i quali si applicano le modalità di cui al comma 1, sono definiti con provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo restando il limite, previsto dalla normativa vigente al momento della richiesta, per il pagamento in contanti.
3. La riscossione delle vincite, derivate da giocate telematiche, avviene:
a) qualora di importo non superiore a euro 50.000,00, con accredito diretto sul conto di gioco dal quale è stata emessa la giocata telematica;
b) qualora di importo superiore a euro 50.000,00, con richiesta, da far pervenire al concessionario, allegando il promemoria della giocata e un documento di identificazione per la successiva validazione.
4. Il pagamento delle vincite deve essere richiesto entro quarantacinque giorni a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento di chiusura della relativa lotteria.
Art. 10.
Custodia dei biglietti
1. I biglietti vincenti sono conservati dai punti di vendita fisici presso i quali sono stati presentati per la riscossione, per il periodo di tre mesi a far data dalla presentazione dei medesimi.
2. Nei casi di contenzioso, instauratosi prima del termine di cui al comma 1, i biglietti sono acquisiti e conservati dal concessionario per il tempo necessario alla definizione del giudizio.
3. I biglietti vincenti presentati per la riscossione presso l’Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto dal medesimo designato sono conservati dal concessionario per il periodo di dieci anni a far data dalla presentazione dei medesimi.
4. Con provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli si possono definire regole di conservazione, in attuazione del principio di digitalizzazione dei documenti amministrativi.
Art. 11.
Indizione e chiusura delle lotterie istantanee
1. Con provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le caratteristiche più specifiche, le modalità di effettuazione e la meccanica di gioco di ciascuna lotteria a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, nell’ambito dei criteri e delle caratteristiche generali indicati nel presente regolamento, e, in particolare, il numero dei lotti e il numero delle giocate di ciascun lotto, la struttura e la massa premi, il pay-out , il layout e il prezzo della singola giocata nonché le modalità di riscossione dei premi.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono prevedere modalità di semplificazione per la definizione delle interfacce di gioco e degli altri elementi di dettaglio di ciascuna lotteria.
3. Con i medesimi provvedimenti può essere disposta l’attribuzione di uno o più premi attraverso una estrazione differita fra tutte le giocate con esito perdente.
4. La chiusura delle singole lotterie è disposta con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nel rispetto dei seguenti criteri:
a) valutazione del venir meno del gradimento dei giocatori, basata sull’andamento della vendita delle giocate;
b) scostamento, nell’ordine massimo del 10 per cento in eccesso o in difetto rispetto al valore di restituzione della raccolta in vincite, definito per la lotteria stessa, salvo nei casi di eventi straordinari o imprevedibili ovvero di esigenza di tutela dell’entrata erariale.
Art. 12.
Digitalizzazione
1. Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli si possono prevedere modalità di digitalizzazione, valevoli per le lotterie ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, ispirate a criteri volti, prevalentemente, al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) fruibilità dell’offerta di gioco legale, in linea con l’evoluzione tecnologica, anche attraverso esperienze di intrattenimento che consentano modalità di gioco maggiormente responsabile;
b) accessibilità al gioco, nel rispetto della protezione dei dati personali;
c) sicurezza dei sistemi di gioco;
d) contrasto a forme di gioco illegale.
Art. 13.
Commissioni di vigilanza
1. Le operazioni di validazione delle giocate vincenti di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c) , e comma 3, lettera b) , sono effettuate sotto il controllo di una Commissione composta da dipendenti dell’Agenzia delle dogane e monopoli, istituita con provvedimento direttoriale della suddetta Agenzia, che ne disciplina, altresì, il funzionamento.
Art. 14.
Adeguamento lotterie esistenti
1. Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite, ove necessario, le disposizioni per adeguare le lotterie esistenti ai criteri previsti dal presente regolamento.
2. Decorsi 90 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del provvedimento di cui al comma 1, fermo il completamento della vendita dei lotti già commercializzati o in presenza dei criteri di cui all’articolo 11, comma 4, il concessionario adegua le lotterie già indette, nonché i propri sistemi, le procedure organizzative e le attività di gestione alle disposizioni contenute nel suddetto provvedimento.
Art. 15.
Pubblicità
1. I provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi del presente regolamento, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia e hanno efficacia, ordinariamente, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
2. I provvedimenti di cui all’articolo 11 sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia e hanno efficacia, ordinariamente, a partire dal giorno della pubblicazione.
Art. 16.
Abrogazioni
1. È abrogato il decreto del ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183 recante «Regolamento delle lotterie nazionali a estrazione istantanea».
Art. 17.
Invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all’attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 18.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica I taliana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica I taliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 14 novembre 2025
Il Ministro: GIORGETTI
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle Finanze
PressGiochi






