É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 20 giugno recante “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento
É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 20 giugno recante “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”.
Tra le nuove misure introdotte dal decreto legge, è presente anche l’articolo 6 che introduce “misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match-fixing” volto a prevenire e contrastare frodi sportive legate ai flussi anomali di scommesse.
In caso di flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti dovranno inviare una segnalazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI. L’organismo potrà richiedere alla amministrazioni competenti specifiche maggiori informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse e , una volta ricevute le informazioni richieste, dovrà trasmetterle alla competente procura federale per il prosiueguo delle indagini.
Di seguito il testo integrale dell’articolo 6.
Art. 6.
Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing
1. All’articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3 -bis . Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.
3 -ter . La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati.
La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.
3 -quater . L’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all’attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3 -ter , previo ricevimento da parte della Procura Generale dello Sport dell’elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.»
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