10 Aprile 2026 - 17:11

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale decreto di riparto fra regioni del Fondo per il GAP 2024

È stato pubblicato ieri 29 luglio sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – il decreto del 10 luglio 2025 del Ministero della Salute relativo ai “Criteri di riparto tra le

30 Luglio 2025

È stato pubblicato ieri 29 luglio sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – il decreto del 10 luglio 2025 del Ministero della Salute relativo ai “Criteri di riparto tra le regioni e le Province autonome di

Trento e di Bolzano del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, per l’anno 2024”.

Il decreto si compone di tre articoli, riportati di seguito.

Art. 1.

Criterio di riparto Fondo per il gioco d’azzardo patologico, annualità 2024

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, rivolte alle persone affette da disturbo da gioco d’azzardo, la somma complessiva di euro 44 milioni di euro iscritta nel conto dei residui – anno di provenienza 2024 – del capitolo n. 4386 dello stato di previsione del Ministero della salute, concernente il Fondo per il gioco d’azzardo patologico, relativa all’anno 2024, è ripartita tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in ragione della quota di accesso, come risultante dalla ripartizione del fabbisogno nazionale standard indistinto per l’anno 2023.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Art. 2.

Termini di presentazione programmazioni e relazioni tecnico-scientifiche, annualità 2024

1. Entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall’adozione del presente provvedimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano presentano al Ministero della salute la Programmazione per il Fondo GAP anno 2024, in continuità e ad implementazione delle azioni già poste in essere nelle programmazioni del 2021, 2022 e del 2023 nelle aree della prevenzione, cura e riabilitazione, con particolare attenzione agli interventi di prevenzione universale. La programmazione delle attività deve riportare sia le azioni finanziate con il fondo di cui all’art. 1, sia quelle poste in essere o programmate, attraverso l’utilizzo delle risorse del Fondo sanitario regionale indistinto, relativo all’anno 2024.

2. La programmazione delle attività di cui al comma 1 contiene:

  • gli obiettivi da perseguire;
  • gli indicatori per il monitoraggio delle attività;
  • la ripartizione delle risorse finanziarie tra i soggetti
  • attuatori individuati;
  • i nominativi dei referenti scientifico/amministrativo.

3. Il Ministero della salute, entro i sessanta giorni successivi, verifica che la programmazione delle attività di cui al comma 1 contenga i requisiti del comma 2.

4. Entro il 30 marzo 2026, le regioni presentano una relazione tecnico-finanziaria, a cura dei referenti scientifico e amministrativo sullo stato di attuazione delle attività relative alle annualità 2021, 2022 e 2023 al Ministero della salute che illustra le attività realizzate e gli obiettivi raggiunti rispetto a quanto programmato, corredata da una scheda finanziaria di cui al format ministeriale già utilizzato per le precedenti annualità.

5. Il Ministero della salute, entro i sessanta giorni successivi, valuta la relazione di cui al comma 4.

6. Il Ministero della salute provvede all’erogazione alle regioni delle risorse del Fondo GAP relative all’anno 2024, così come ripartite ai sensi dell’art. 1, in caso di verifica positiva, ai sensi del comma 3, di contestuale realizzazione delle attività e del raggiungimento degli obiettivi programmati nelle annualità 2021, 2022 e 2023, nonché della rendicontazione della spesa nei seguenti termini:

  • almeno 80% delle risorse del Fondo GAP dell’annualità 2021;
  • almeno 50% delle risorse del Fondo GAP dell’annualità 2022;
  • almeno 20% delle risorse del Fondo GAP dell’annualità 2023.

Art. 3.

Termini finali esaurimento della spesa e presentazioni rendicontazioni economico-finanziarie connesse alle attività, annualità 2021, 2022, 2023, 2024.

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 6, i termini di esaurimento della spesa connessa alle attività, suddivisa per le annualità di riferimento, sono così individuati:

  • Annualità 2021: entro e non oltre la data del 31 dicembre 2027;
  • Annualità 2022: entro e non oltre la data del 31 dicembre 2028;
  • Annualità 2023: entro e non oltre la data del 31 dicembre 2029;
  • Annualità 2024: entro e non oltre la data del 31 dicembre 2030.

2. Entro e non oltre sessanta giorni dai succitati termini di esaurimento della spesa, le regioni inviano le rendicontazioni economico-finanziarie, corredate da una scheda finanziaria di cui al format ministeriale riportato nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Le regioni si impegnano a restituire le somme ricevute dal Ministero e non spese entro i termini stabiliti al comma 1. Le modalità e le tempistiche per la restituzione delle somme non spese saranno comunicate dal Ministero della salute con richiesta formale di restituzione delle stesse.

 

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