08 Agosto 2026 - 17:44

Pubblicato il Regolamento delle lotterie a estrazione differita in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – serie generale del 10 luglio il decreto 20 maggio 2026, n. 124 “Regolamento generale delle lotterie a estrazione differita anche con partecipazione a

13 Luglio 2026

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – serie generale del 10 luglio il decreto 20 maggio 2026, n. 124 “Regolamento generale delle lotterie a estrazione differita anche con partecipazione a distanza” del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il decreto si compone di 19 articoli ed entrerà ufficialmente in vigore entro quindici giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito il testo integrale del decreto

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 maggio 2026 , n. 124.

Regolamento generale delle lotterie a estrazione differita anche con partecipazione a distanza.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante «Riforma delle leggi sul lotto pubblico», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante «Disciplina delle attività di giuoco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, recante «Approvazione del regolamento delle lotterie nazionali “Solidarietà Nazionale”, “Lotteria di Merano” e “Italia”»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante «Norme regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco»;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, recante «Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali»;

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62, recante «Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto l’articolo 29 -ter , comma 3, del decreto-legge del 31 dicembre 1996, n. 669, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha previsto l’attribuzione all’erario delle somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l’articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell’economia», concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante «Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 e, in particolare, l’articolo 10 che prevede la necessità di fissare i prezzi di vendita dei biglietti anche delle lotterie a estrazione differita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante «Regolamento concernente l’affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell’articolo 12, comma 1, della Legge n. 383 del 2001», nonché il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l’affidamento all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l’articolo 1, comma 292, che affida all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite e istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare, l’articolo 49, recante limitazioni all’uso del contante con finalità antiriciclaggio;

Visto l’articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente il rilascio di concessioni in materia di giochi, che al comma 6 prevede che «la gestione e l’esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;

Visto l’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008», concernente le misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che, all’articolo 2, comma 3, ha, tra l’altro, disposto che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l’altro, introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche a estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto l’articolo 23 -quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da parte dell’Agenzia delle dogane che, conseguentemente, ha assunto la denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli», subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze già in capo all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ed in particolare l’articolo 7 che dispone misure di prevenzione per contrastare la ludopatia;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ed in particolare l’articolo 9, che ha disposto il divieto di pubblicità per i giochi e le scommesse con vincita in denaro, con esclusione delle lotterie nazionali a estrazione differita, delle manifestazioni di sorte locali e dei loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l’articolo 15, concernente principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;

Visto il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111» e, in particolare, l’articolo 6, comma 2, primo periodo, il quale ha stabilito che «la disciplina dei giochi di cui al comma 1 è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti»;

Ravvisata la necessità di definire con regolamento la disciplina generale delle lotterie a estrazione differita, anche con partecipazione a distanza, e di rinviare a determinazioni direttoriali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la disciplina di dettaglio delle medesime entro i limiti previsti dal presente regolamento;

Acquisita la proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 507/2026, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di Sezione dell’11 marzo 2026;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del 26 marzo 2026 prot. n. 14193;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

  1. Il presente regolamento individua la disciplina generale delle lotterie a estrazione differita, anche con partecipazionea distanza, in virtù della riserva statale di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e al decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 

Art. 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:a) affidatario: il soggetto cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli affida uno o più servizi per la gestione delle lotterie a estrazione differita;

    b) Agenzia: l’Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualità di ente regolatore del gioco pubblico in Italia;

    c) biglietto cartaceo: il titolo di partecipazione a una lotteria a estrazione differita acquistato attraverso il canale del gioco fisico;

    d) biglietto digitale: il titolo di partecipazione a una lotteria a estrazione differita acquistato attraverso il canale del gioco a distanza;

    e) Commissione di vigilanza: la commissione, istituita annualmente con determinazione del direttore dell’Agenzia, per la vigilanza sulle attività preliminari e sulle operazioni di estrazione finale relative alle lotterie a estrazione differita;

    f) Commissioni di controllo: le commissioni istituite in forma permanente presso l’Agenzia per il controllo di tutte le restanti operazioni di estrazione degli altri premi previsti e della validazione dei biglietti vincenti importi superiori a 10.000 euro;

    g) identificativo: l’insieme di caratteri alfanumerici che compongono la serie – indicata con una o più lettere dell’alfabeto, da A a Z – e con sei cifre – ciascuna delle quali riporta un valore da 0 a 9 – del singolo biglietto fisico e del singolo biglietto digitale;

    h) codice di validazione: codice associato al biglietto, utile ad accertare se lo stesso risulti vincente o meno e l’eventuale relativo importo del premio;

    i) codice univoco: codice utile alla partecipazione a eventuali giochi collegati o complementari;

    l) punti di vendita fisico: i punti di vendita delle lotterie a estrazione differita, costituiti dai rivenditori generi di monopolio, dagli esercizi appartenenti alla rete distributiva del concessionario delle lotterie a estrazione istantanea, nonché da quelli individuati dall’affidatario;

    m) raccolta: l’ammontare complessivo degli importi corrispondenti ai biglietti cartacei e digitali, venduti ai punti di vendita, al fine del successivo acquisto da parte dei giocatori, dalla data dell’indizione della lotteria alla data e ora di chiusura delle vendite.

Art. 3.

Caratteristiche delle lotterie

  1. Le lotterie a estrazione differita, di cui al presente regolamento, sono giochi autorizzati, caratterizzati dalla presenza di un numero di biglietti che possono essere sia cartacei sia digitali, contraddistinti da un identificativo, per i quali la vincita dipende dall’estrazione, successiva alla chiusura delle vendite, dei caratteri che compongono l’identificativo del biglietto. 

Art. 4.

Individuazione delle lotterie

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è prevista, con cadenza annuale, una lotteria nazionale a estrazione differita denominata «Lotteria Italia», con almeno un’estrazione finale, fissata al 6 gennaio di ogni anno, da abbinare a una trasmissione televisiva in programma o in palinsesto su una primaria rete di rilevanza nazionale.
  2. L’Agenzia individua annualmente l’emittente televisiva a seguito di manifestazione di interesse, da effettuarsi con le modalità previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra le primarie reti a livello nazionale che offrano l’abbinamento a una trasmissione in palinsesto e un progetto di promozione televisiva, con la possibilità di impegnare fino a un decimo degli utili destinati all’erario della «Lotteria Italia» dell’anno precedente, per l’eventuale realizzazione di un gioco interattivo e, in ogni caso, per una promozione ulteriore della «Lotteria Italia».
  3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre dell’anno precedente, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere individuate ulteriori lotterie a estrazione differita, sulla base di richiesta di abbinamento, pervenuta all’Agenzia entro il 31 luglio di ogni anno, da enti o organizzazioni per manifestazioni di interesse nazionale ovvero da emittenti televisive per trasmissioni di rilievo nazionale.
  4. Nel caso di abbinamento con manifestazioni o trasmissioni di cui al comma 3, gli enti, le organizzazioni o le emittenti proponenti ricevono un contributo di rimborso delle spese preventivamente autorizzate dall’Agenzia per la promozione della lotteria, ed effettivamente sostenute, nonché una compartecipazione agli utili dell’1 per cento.
  5. Con determinazione del direttore dell’Agenzia, da pubblicarsi sul sito istituzionale della stessa, è prevista, nel rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento, l’individuazione degli elementi della «Lotteria Italia» e delle altre lotterie a estrazione differita, eventualmente individuate ai sensi del comma 3, in relazione:a) all’identificativo, contenente la serie e il numero dei biglietti per ogni serie;

    b) al prezzo dei biglietti;

    c) al numero dei biglietti da porre in vendita;

    d) al layout dei biglietti;

    e) al numero e all’importo dei premi attribuibili precedentemente rispetto all’estrazione finale, nonché alle modalità di attribuzione dei medesimi, eventualmente anche attraverso una estrazione istantanea;

    f) all’importo del primo premio e di eventuali altri premi speciali;

    g) allo svolgimento della lotteria;

    h) al periodo di vendita dei biglietti;

    i) alla data finale di distribuzione diretta da parte dell’affidatario del servizio;

    l) alla data finale di vendita dei biglietti cartacei e digitali;

    m) alle modalità delle operazioni di estrazione, ivi compresi il luogo, la data e l’ora delle estrazioni finali, da effettuarsi in forma pubblica;

    n) alle modalità di riscossione dei premi;

    o) alle attività promozionali da svolgere;

    p) ad altri elementi di dettaglio sulla base di quanto previsto dal presente regolamento.

  6. L’Agenzia, ai fini del sostegno alle iniziative per la promozione delle lotterie a estrazione differita, può, con la determinazione di cui al comma 5, definire ulteriori modalità di gioco o di intrattenimento che prevedono la partecipazione interattiva dei giocatori, per consentire forme di attribuzione di premi, attraverso ulteriori estrazioni, anche in forma contestuale al gioco, con possibilità di fruizione degli ulteriori giochi o di comunicazione dei premi attraverso sia trasmissioni televisive sia canali di comunicazione social ovvero strumenti digitali.

Art. 5.

Modalità di affidamento dei servizi

  1. Al fine di promuovere il rilancio delle lotterie a estrazione differita, l’Agenzia può procedere all’affidamento dei servizi necessari alla gestione del gioco, con le modalità previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e sulla base dei seguenti criteri:a) specifica e comprovata esperienza dell’affidatario nel settore del gioco pubblico in Italia e durata dell’affidamento fino a tre anni;

    b) gestione unitaria dei seguenti servizi: produzione e distribuzione dei biglietti cartacei, generazione e messa a disposizione di biglietti digitali, gestione e assistenza per le operazioni di estrazione, pagamento dei premi, attività pubblicitarie e promozionali in favore delle lotterie, servizi accessori;

    c) criterio di aggiudicazione costituito dall’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla base dell’esperienza della gestione di giochi pubblici, delle modalità tecniche di realizzazione dei servizi necessari e del minor compenso richiesto riferito alla vendita dei biglietti, con la possibilità di prevedere un compenso crescente sul numero incrementale di biglietti venduti rispetto all’edizione precedente della medesima lotteria nel medesimo arco temporale.

Art. 6.

Caratteristiche dei biglietti

  1. I biglietti delle lotterie a estrazione differita, anche con partecipazione a distanza, sono contrassegnati ciascuno da un identificativo.
  2. Agli identificativi dei biglietti possono essere abbinati uno o più codici univoci per consentire la partecipazione a giochi collegati o complementari.
  3. I biglietti cartacei, venduti per il tramite dei punti di vendita fisici, sono composti almeno da due parti, separabili da apposita fincatura, ciascuna riportante l’identificativo, e una di esse – la matrice – è conservata dal rivenditore per la riscossione dell’eventuale premio previsto per quest’ultimo.
  4. I biglietti cartacei possono prevedere la presenza di ulteriori tagliandi, sui quali è impresso il codice univoco di cui al comma 2, separati da apposita fincatura e non vendibili separatamente.
  5. I biglietti digitali, acquistabili solo da titolari di conti di gioco e venduti per il tramite dei punti di vendita a distanza, autorizzati secondo la disciplina vigente, sono contrassegnati dall’identificativo attribuito e dai codici univoci e riportano i medesimi profili grafici di quelli cartacei.
  6. Su ogni biglietto, conforme al layout grafico approvato con la determinazione di cui all’articolo 4, comma 5, sono riportati la denominazione e le caratteristiche della lotteria, il prezzo del biglietto, il richiamo al sito dell’Agenzia per la visione del regolamento di gioco, un estratto sintetico della meccanica di gioco, ove necessario, e delle modalità di riscossione delle vincite, le avvertenze previste dalla normativa vigente, nonché il logo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli relativo al gioco legale e responsabile.
  7. Il prezzo dei biglietti può essere stabilito da euro 1,00 a euro 100,00 e può variare a seconda che il biglietto sia realizzato e venduto con o senza tagliandi che consentano la partecipazione a giochi collegati o complementari.

Art. 7.

Partecipazione al gioco

  1. La partecipazione al gioco avviene attraverso l’acquisto dei biglietti fisici e dei biglietti digitali.
  2. L’acquisto del biglietto digitale, con addebito del prezzo sul conto di gioco del giocatore, si considera avvenuto al momento della registrazione della transazione sul sistema utilizzato dal soggetto affidatario, che restituisce l’informazione del layout del biglietto comprensivo dell’identificativo e degli ulteriori eventuali codici univoci. Sulla vetrina di gioco del punto di vendita a distanza sono riportati la denominazione e le caratteristiche della lotteria, una sintesi delle modalità di riscossione delle vincite, nonché il logo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli relativo al gioco legale e responsabile.
  3. Ciascun biglietto e i tagliandi a esso abbinati sono dotati di codici di validazione per accertare se i titoli presentati all’incasso risultano o meno vincenti nonché l’importo dell’eventuale premio spettante; in caso di presenza di giochi collegati o complementari, i tagliandi sono dotati di un codice univoco di partecipazione, adeguatamente celato sui biglietti fisici.

Art. 8.

Modalità di distribuzione e di acquisto dei biglietti

  1. La distribuzione dei biglietti cartacei ai punti di vendita fisici, compiuta dall’affidatario del servizio individuato ai sensi dell’articolo 5, cessa almeno tre giorni prima della data fissata per l’estrazione finale.
  2. Al fine di garantire il corretto approvvigionamento dei biglietti cartacei ai punti vendita fisici, fino alla data di estrazione finale l’affidatario può avvalersi di distributori locali anche successivamente alla data finale di distribuzione diretta.
  3. La vendita al pubblico dei biglietti cartacei e dei biglietti digitali cessa alla data e ora previste dal provvedimento di indizione della lotteria, fissate precedentemente rispetto alla data e ora previste per l’estrazione finale.
  4. Ai fini della partecipazione alle estrazioni, sono considerati venduti tutti i biglietti per i quali è stato corrisposto il prezzo previsto.
  5. I biglietti cartacei che, per essere stati oggetto di furto, rapina o incendio o avaria, non risultano consegnati ai punti vendita fisici, sono annullati e da considerare invenduti. Gli identificativi di tali biglietti sono indicati in apposito provvedimento dell’Agenzia, a seguito di comunicazione dell’affidatario del servizio, da pubblicare sul sito internet istituzionale della medesima prima dell’estrazione finale.
  6. Sul prezzo di ogni biglietto venduto, il punto di vendita è autorizzato a trattenere, a titolo di compenso, una percentuale pari al 10 per cento del prezzo stesso.
  7. Ai punti di vendita fisici che ordinano biglietti cartacei nel periodo compreso tra la data finale di distribuzione della vendita diretta da parte dell’affidatario del servizio e la data finale di vendita, come definiti nella determinazione di cui all’articolo 4, comma 5, può essere riconosciuta un’ulteriore percentuale, nella misura massima del 5 per cento del prezzo stesso, secondo le condizioni e le modalità indicate con determinazione del direttore dell’Agenzia.

Art. 9.

Determinazione della massa premi

  1. L’importo dei singoli premi può essere fissato da euro 1,00 a euro 20.000.000,00.
  2. All’inizio delle operazioni relative alle estrazioni finali, sulla base dei dati forniti dall’affidatario del servizio in ordine al totale dei biglietti venduti, la Commissione di vigilanza determina la massa premi nonché il numero e l’ammontare dei singoli premi.
  3. Al fine di individuare la massa premi e le altre destinazioni delle somme introitate, dall’importo totale, ricavato dalla vendita dei biglietti di ciascuna lotteria, si deducono:
    a) l’importo dell’aggio dei rivenditori, fissato al 10 per cento del costo di ciascun biglietto o, secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 7, fino al 15 per cento;b) l’importo spettante al soggetto affidatario del servizio all’esito della procedura prevista dall’articolo 5;

    c) l’importo spettante a enti, organizzazioni o emittenti televisive a titolo di contributo per rimborso spese, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 4, commi 2 e 4;

    d) le spese eventualmente sostenute direttamente dall’Agenzia, anche per attività di promozione della lotteria, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 4;

    e) i premi attribuiti precedentemente rispetto all’estrazione finale, pagabili ai vincitori direttamente da parte dell’affidatario del servizio.

  4. Il saldo, così determinato, costituisce per il 50 per cento la massa premi, che, al fine di determinare il numero e l’ammontare dei premi da attribuire, può essere integrata sulla base di quanto previsto dal comma 5. Il restante 50 per cento è devoluto:a) nella misura dell’1 per cento agli enti, alle organizzazioni o emittenti proponenti le lotterie, laddove eventualmente individuate con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 4, comma 3;

    b) nella misura della somma residua, all’erario, a titolo di utile.

  5. La Commissione di vigilanza, in base alle disponibilità delle risorse iscritte sul pertinente capitolo di spesa 3922 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, può deliberare un’integrazione della massa premi, come sopra costituita, per una congrua determinazione dei premi da attribuire, non superiore in ogni caso alla metà degli utili da distribuire in base al calcolo di cui al comma 4, lettera b) .

Art. 10.

Meccanismi di estrazione

  1. Le estrazioni dei premi avvengono tramite generatori di numeri casuali o attraverso urne elettroniche, in grado di garantire i requisiti di casualità, impredicibilità e equiprobabilità.
  2. Le urne elettroniche e i sistemi di generazione casuale utilizzati sono dotati di idonea certificazione che ne attesti la rispondenza ai requisiti di cui al comma 1.
  3. In casi di mancato o inidoneo funzionamento dei dispositivi di cui al comma 2, è possibile far ricorso a urne manuali, assicurando accorgimenti che escludano la possibilità di visualizzazione o di identificazione del contenuto delle sfere o di altri dispositivi inseriti nelle medesime.

Art. 11.

Operazioni di estrazione

  1. Le estrazioni mediante urne elettroniche o manuali si svolgono con le seguenti modalità:a) all’interno delle urne sono inserite sfere o differenti dispositivi utilizzati, idonei alla lettura elettronica o manuale delle lettere da A a Z e dei numeri da 0 a 9, che li contraddistinguono;

    b) nel caso di urne elettroniche, le sfere o i differenti dispositivi utilizzati sono dotati di dispositivi elettronici o digitali in grado di consentire la lettura della lettera o del numero di volta in volta estratto;

    c) nel caso di estrazioni manuali, le sfere o i differenti dispositivi utilizzati sono di tipo metallico o plastico, identici e chiusi con coperchio a scatto o avvitabile, e le lettere e i numeri sono riportati al loro interno senza risultare in alcun modo visibili;
    d) la prima urna, nella quale sono inserite un numero di sfere o di differenti dispositivi utilizzati corrispondente alle serie di biglietti effettivamente venduti, è posizionata a sinistra delle altre;

    e) sono utilizzate a seguire altre urne, poste in linea con la prima, in numero corrispondente al numero di cifre riportato sui biglietti;

    f) le operazioni di estrazione avvengono simultaneamente in tutte le urne interessate;

    g) prima dell’estrazione di ogni identificativo vincente, le sfere o i differenti dispositivi utilizzati sono sottoposti a movimentazione all’interno delle urne, al fine di rendere assolutamente casuale l’estrazione;

    h) i numeri estratti dalle urne a partire da quella più a sinistra, e procedendo verso destra, rappresentano rispettivamente le centinaia di migliaia, le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine e le unità del numero estratto;

    i) qualora i numeri estratti da ciascuna urna siano tutti zero, si intende estratto il numero corrispondente al numero dell’ultimo biglietto della serie;

    l) le estrazioni sono svolte con ripetizione e, pertanto, ognuna di esse è svolta con tutte le sfere presenti;

    m) qualora sia estratta la serie e il numero di un biglietto invenduto o la estrazione si riferisca a un identificativo già sorteggiato, l’estrazione stessa è nulla e l’operazione viene ripetuta.

  2. L’identificativo dei biglietti vincenti durante l’estrazione finale è riportato su un bollettino ufficiale, pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia.

Art. 12.

Modalità e termini di riscossione

  1. La riscossione dei premi dei biglietti cartacei vincenti avviene dietro presentazione dei medesimi, o della parte di essi, o dei tagliandi che contengono il codice oggetto delle estrazioni precedenti quelle finali, al soggetto affidatario del servizio, ovvero ai soggetti indicati dall’affidatario, secondo le modalità indicate nella determinazione direttoriale di indizione della lotteria.
  2. I biglietti cartacei vincenti o la parte di essi che contiene il codice oggetto delle estrazioni precedenti quella finale devono essere integri e in originale, escluso qualsiasi equipollente, e devono essere presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, unitamente a un documento di riconoscimento e alla scelta dello strumento di pagamento, purché tracciabile.
  3. La riscossione dei premi dei biglietti digitali vincenti avviene dietro presentazione, da parte del titolare del conto di gioco dal quale è stato effettuato l’acquisto, al soggetto affidatario del servizio, ovvero ai soggetti indicati dall’affidatario, secondo le modalità indicate nella determinazione direttoriale di indizione della lotteria, del promemoria di gioco unitamente a un documento di riconoscimento e alla scelta dello strumento di pagamento, purché tracciabile.
  4. I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti sono pagati dietro presentazione della parte integra e in originale del biglietto o del promemoria di gioco del rivenditore, se trattasi di biglietto digitale, al soggetto affidatario del servizio, ovvero ai soggetti indicati dall’affidatario, unitamente a un documento di riconoscimento e alla scelta dello strumento di pagamento, purché tracciabile, secondo le modalità indicate nella determinazione direttoriale di indizione della lotteria.
  5. La determinazione direttoriale di indizione della lotteria può prevedere, entro i limiti previsti dalla normativa vigente per il pagamento in contanti, la possibilità di riscossione per premi di estrazioni precedenti quelle finali direttamente presso i punti vendita, se acquisiti tramite biglietti cartacei, oppure attraverso accredito sui conti di gioco, se acquisiti tramite biglietti digitali.
  6. La richiesta di riscossione dei premi deve pervenire all’affidatario del servizio, a pena di decadenza dal diritto al pagamento del premio, da parte del possessore dei biglietti vincenti cartacei e del titolare del conto di gioco, dal quale è stato effettuato l’acquisto dei biglietti digitali vincenti, attraverso la presentazione dei titoli necessari, entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Agenzia del bollettino ufficiale delle estrazioni finali.
  7. Il pagamento dei premi dei biglietti vincenti è sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a provvedimento dell’Autorità giudiziaria e nei limiti in cui è previsto dal medesimo.
  8. L’importo dei premi non riscossi nel termine di cui al comma 6 è versato all’erario.

Art. 13.

Norme contabili e rendicontazione della gestione

  1. La gestione dei flussi finanziari delle lotterie a estrazione differita avviene sulla contabilità speciale, denominata «Contabilità per le lotterie a estrazione differita», aperta presso la tesoreria della Banca d’Italia e intestata all’Agenzia.
  2. Il soggetto affidatario del servizio, individuato ai sensi dell’articolo 5, è autorizzato a pagare i premi delle estrazioni precedenti quella finale e dei giochi eventualmente previsti, utilizzando le somme introitate dalla vendita dei biglietti.
  3. Il ricavato della vendita dei biglietti delle lotterie a estrazione differita, al netto dell’aggio trattenuto dai rivenditori e dell’importo necessario al pagamento dei premi delle estrazioni precedenti quella finale, è versato sulla contabilità speciale di cui al comma 1 dall’affidatario del servizio entro il decimo giorno successivo alle operazioni di estrazione finale.
  4. La somma versata, ai sensi del comma 3, sulla citata contabilità, debitamente quietanzata, è destinata dall’Agenzia:a) al pagamento dei premi attribuiti con l’estrazione finale di cui all’articolo 9, comma 3, lettera a);

    b) al pagamento delle spese di cui all’articolo 9, comma 3, lettere b) , c) e d) ;

    c) al versamento dell’1 per cento, a titolo di compartecipazione agli utili, agli enti, alle organizzazioni o emittenti proponenti le lotterie laddove eventualmente individuate con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 4, comma 3;

    d) al versamento al competente capitolo di entrata del bilancio dello Stato dell’utile della lotteria.

  5. Eventuali sopravvenienze attive derivanti dalla gestione della lotteria, affluite alla contabilità speciale per le lotterie a estrazione differita, sono versate all’erario.
  6. La rendicontazione amministrativa delle spese, ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 4, è resa dal soggetto che le ha sostenute.
  7. La rendicontazione giudiziale, ai sensi della normativa vigente in tema di conti giudiziali, e quella necessaria al controllo amministrativo delle attività compiute ai sensi dell’articolo 5 sono rese dall’affidatario del servizio.
  8. L’Agenzia è autorizzata a richiedere l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa nel bilancio dello Stato sul quale stanziare le somme, da versare sulla contabilità speciale di cui al comma 1, necessarie alla lordizzazione dell’entrata per le spese previste al comma 4, lettere b) e c) .

Art. 14.

Custodia dei biglietti

  1. I biglietti vincenti sono conservati dal soggetto affidatario per dieci anni.
  2. L’Agenzia può, con proprie determinazioni, definire regole di conservazione, in attuazione del principio di digitalizzazione dei documenti amministrativi.

Art. 15.

Digitalizzazione

  1. Con specifici provvedimenti, l’Agenzia, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, può prevedere modalità di digitalizzazione, valevoli per le lotterie a estrazione differita, ispirate a criteri volti, prevalentemente, al perseguimento dei seguenti obiettivi:a) fruibilità dell’offerta di gioco legale, in linea con l’evoluzione tecnologica, anche attraverso esperienze di intrattenimento che consentano modalità di gioco maggiormente responsabile;

    b) accessibilità al gioco;

    c) sicurezza dei sistemi di gioco;

    d) contrasto a forme di gioco illegale.

Art. 16.

Commissione di vigilanza e controllo

  1. La Commissione di vigilanza è composta da cinque membri; il presidente è scelto tra i magistrati, ordinari, amministrativi e contabili in quiescenza o tra i dirigenti generali dell’Agenzia e gli altri quattro membri individuati tra i dirigenti dell’Agenzia; la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non è previsto alcun rimborso spese.
  2. Le Commissioni di controllo sono composte da un dirigente dell’Agenzia con funzioni di presidente e da due dipendenti della stessa.

Art. 17.

Pubblicità

  1. Le determinazioni adottate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi del presente regolamento, sono pubblicate sul sito internet istituzionale dell’Agenzia e hanno efficacia a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
  2. I provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 5, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia e, al fine di consentire l’immediata vendita dei biglietti, hanno efficacia a partire dal giorno della pubblicazione.

Art. 18.

Clausola di invarianza finanziaria

  1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

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