È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – serie generale del 10 luglio il decreto 20 maggio 2026, n. 124 “Regolamento generale delle lotterie a estrazione differita anche con partecipazione a
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – serie generale del 10 luglio il decreto 20 maggio 2026, n. 124 “Regolamento generale delle lotterie a estrazione differita anche con partecipazione a distanza” del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il decreto si compone di 19 articoli ed entrerà ufficialmente in vigore entro quindici giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Di seguito il testo integrale del decreto
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 maggio 2026 , n. 124.
Regolamento generale delle lotterie a estrazione differita anche con partecipazione a distanza.
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante «Riforma delle leggi sul lotto pubblico», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante «Disciplina delle attività di giuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, recante «Approvazione del regolamento delle lotterie nazionali “Solidarietà Nazionale”, “Lotteria di Merano” e “Italia”»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante «Norme regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco»;
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, recante «Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali»;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62, recante «Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto l’articolo 29 -ter , comma 3, del decreto-legge del 31 dicembre 1996, n. 669, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha previsto l’attribuzione all’erario delle somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l’articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell’economia», concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante «Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 e, in particolare, l’articolo 10 che prevede la necessità di fissare i prezzi di vendita dei biglietti anche delle lotterie a estrazione differita;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante «Regolamento concernente l’affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell’articolo 12, comma 1, della Legge n. 383 del 2001», nonché il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l’affidamento all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l’articolo 1, comma 292, che affida all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite e istantanee con partecipazione a distanza;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare, l’articolo 49, recante limitazioni all’uso del contante con finalità antiriciclaggio;
Visto l’articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente il rilascio di concessioni in materia di giochi, che al comma 6 prevede che «la gestione e l’esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;
Visto l’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008», concernente le misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che, all’articolo 2, comma 3, ha, tra l’altro, disposto che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l’altro, introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche a estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
Visto l’articolo 23 -quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da parte dell’Agenzia delle dogane che, conseguentemente, ha assunto la denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli», subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze già in capo all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ed in particolare l’articolo 7 che dispone misure di prevenzione per contrastare la ludopatia;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ed in particolare l’articolo 9, che ha disposto il divieto di pubblicità per i giochi e le scommesse con vincita in denaro, con esclusione delle lotterie nazionali a estrazione differita, delle manifestazioni di sorte locali e dei loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l’articolo 15, concernente principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;
Visto il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111» e, in particolare, l’articolo 6, comma 2, primo periodo, il quale ha stabilito che «la disciplina dei giochi di cui al comma 1 è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti»;
Ravvisata la necessità di definire con regolamento la disciplina generale delle lotterie a estrazione differita, anche con partecipazione a distanza, e di rinviare a determinazioni direttoriali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la disciplina di dettaglio delle medesime entro i limiti previsti dal presente regolamento;
Acquisita la proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 507/2026, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di Sezione dell’11 marzo 2026;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del 26 marzo 2026 prot. n. 14193;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalità
Art. 2.
Definizioni
b) Agenzia: l’Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualità di ente regolatore del gioco pubblico in Italia;
c) biglietto cartaceo: il titolo di partecipazione a una lotteria a estrazione differita acquistato attraverso il canale del gioco fisico;
d) biglietto digitale: il titolo di partecipazione a una lotteria a estrazione differita acquistato attraverso il canale del gioco a distanza;
e) Commissione di vigilanza: la commissione, istituita annualmente con determinazione del direttore dell’Agenzia, per la vigilanza sulle attività preliminari e sulle operazioni di estrazione finale relative alle lotterie a estrazione differita;
f) Commissioni di controllo: le commissioni istituite in forma permanente presso l’Agenzia per il controllo di tutte le restanti operazioni di estrazione degli altri premi previsti e della validazione dei biglietti vincenti importi superiori a 10.000 euro;
g) identificativo: l’insieme di caratteri alfanumerici che compongono la serie – indicata con una o più lettere dell’alfabeto, da A a Z – e con sei cifre – ciascuna delle quali riporta un valore da 0 a 9 – del singolo biglietto fisico e del singolo biglietto digitale;
h) codice di validazione: codice associato al biglietto, utile ad accertare se lo stesso risulti vincente o meno e l’eventuale relativo importo del premio;
i) codice univoco: codice utile alla partecipazione a eventuali giochi collegati o complementari;
l) punti di vendita fisico: i punti di vendita delle lotterie a estrazione differita, costituiti dai rivenditori generi di monopolio, dagli esercizi appartenenti alla rete distributiva del concessionario delle lotterie a estrazione istantanea, nonché da quelli individuati dall’affidatario;
m) raccolta: l’ammontare complessivo degli importi corrispondenti ai biglietti cartacei e digitali, venduti ai punti di vendita, al fine del successivo acquisto da parte dei giocatori, dalla data dell’indizione della lotteria alla data e ora di chiusura delle vendite.
Art. 3.
Caratteristiche delle lotterie
Art. 4.
Individuazione delle lotterie
b) al prezzo dei biglietti;
c) al numero dei biglietti da porre in vendita;
d) al layout dei biglietti;
e) al numero e all’importo dei premi attribuibili precedentemente rispetto all’estrazione finale, nonché alle modalità di attribuzione dei medesimi, eventualmente anche attraverso una estrazione istantanea;
f) all’importo del primo premio e di eventuali altri premi speciali;
g) allo svolgimento della lotteria;
h) al periodo di vendita dei biglietti;
i) alla data finale di distribuzione diretta da parte dell’affidatario del servizio;
l) alla data finale di vendita dei biglietti cartacei e digitali;
m) alle modalità delle operazioni di estrazione, ivi compresi il luogo, la data e l’ora delle estrazioni finali, da effettuarsi in forma pubblica;
n) alle modalità di riscossione dei premi;
o) alle attività promozionali da svolgere;
p) ad altri elementi di dettaglio sulla base di quanto previsto dal presente regolamento.
Art. 5.
Modalità di affidamento dei servizi
b) gestione unitaria dei seguenti servizi: produzione e distribuzione dei biglietti cartacei, generazione e messa a disposizione di biglietti digitali, gestione e assistenza per le operazioni di estrazione, pagamento dei premi, attività pubblicitarie e promozionali in favore delle lotterie, servizi accessori;
c) criterio di aggiudicazione costituito dall’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla base dell’esperienza della gestione di giochi pubblici, delle modalità tecniche di realizzazione dei servizi necessari e del minor compenso richiesto riferito alla vendita dei biglietti, con la possibilità di prevedere un compenso crescente sul numero incrementale di biglietti venduti rispetto all’edizione precedente della medesima lotteria nel medesimo arco temporale.
Art. 6.
Caratteristiche dei biglietti
Art. 7.
Partecipazione al gioco
Art. 8.
Modalità di distribuzione e di acquisto dei biglietti
Art. 9.
Determinazione della massa premi
c) l’importo spettante a enti, organizzazioni o emittenti televisive a titolo di contributo per rimborso spese, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 4, commi 2 e 4;
d) le spese eventualmente sostenute direttamente dall’Agenzia, anche per attività di promozione della lotteria, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 4;
e) i premi attribuiti precedentemente rispetto all’estrazione finale, pagabili ai vincitori direttamente da parte dell’affidatario del servizio.
b) nella misura della somma residua, all’erario, a titolo di utile.
Art. 10.
Meccanismi di estrazione
Art. 11.
Operazioni di estrazione
b) nel caso di urne elettroniche, le sfere o i differenti dispositivi utilizzati sono dotati di dispositivi elettronici o digitali in grado di consentire la lettura della lettera o del numero di volta in volta estratto;
c) nel caso di estrazioni manuali, le sfere o i differenti dispositivi utilizzati sono di tipo metallico o plastico, identici e chiusi con coperchio a scatto o avvitabile, e le lettere e i numeri sono riportati al loro interno senza risultare in alcun modo visibili;
d) la prima urna, nella quale sono inserite un numero di sfere o di differenti dispositivi utilizzati corrispondente alle serie di biglietti effettivamente venduti, è posizionata a sinistra delle altre;
e) sono utilizzate a seguire altre urne, poste in linea con la prima, in numero corrispondente al numero di cifre riportato sui biglietti;
f) le operazioni di estrazione avvengono simultaneamente in tutte le urne interessate;
g) prima dell’estrazione di ogni identificativo vincente, le sfere o i differenti dispositivi utilizzati sono sottoposti a movimentazione all’interno delle urne, al fine di rendere assolutamente casuale l’estrazione;
h) i numeri estratti dalle urne a partire da quella più a sinistra, e procedendo verso destra, rappresentano rispettivamente le centinaia di migliaia, le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine e le unità del numero estratto;
i) qualora i numeri estratti da ciascuna urna siano tutti zero, si intende estratto il numero corrispondente al numero dell’ultimo biglietto della serie;
l) le estrazioni sono svolte con ripetizione e, pertanto, ognuna di esse è svolta con tutte le sfere presenti;
m) qualora sia estratta la serie e il numero di un biglietto invenduto o la estrazione si riferisca a un identificativo già sorteggiato, l’estrazione stessa è nulla e l’operazione viene ripetuta.
Art. 12.
Modalità e termini di riscossione
Art. 13.
Norme contabili e rendicontazione della gestione
b) al pagamento delle spese di cui all’articolo 9, comma 3, lettere b) , c) e d) ;
c) al versamento dell’1 per cento, a titolo di compartecipazione agli utili, agli enti, alle organizzazioni o emittenti proponenti le lotterie laddove eventualmente individuate con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 4, comma 3;
d) al versamento al competente capitolo di entrata del bilancio dello Stato dell’utile della lotteria.
Art. 14.
Custodia dei biglietti
Art. 15.
Digitalizzazione
b) accessibilità al gioco;
c) sicurezza dei sistemi di gioco;
d) contrasto a forme di gioco illegale.
Art. 16.
Commissione di vigilanza e controllo
Art. 17.
Pubblicità
Art. 18.
Clausola di invarianza finanziaria
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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