28 Marzo 2024 - 21:00

Provincia di Trento. Pronto il testo unificato sui giochi: oltre ai divieti, si punta a prevenire e formare. IL TESTO

La IV Commissione della Provincia autonoma di Trento, la scorsa settimana ha approvato – con alcune censure – i due ddl sul gioco patologico presentati dai consiglieri di Viola e

09 Giugno 2015

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La IV Commissione della Provincia autonoma di Trento, la scorsa settimana ha approvato – con alcune censure – i due ddl sul gioco patologico presentati dai consiglieri di Viola e Plotegher e accorpati in un testo unificato che, dopo la valutazione definitiva della Commissione, verrà presentato in Consiglio provinciale.

Viola ha ricordato che ci sono dei particolari che non hanno avuto l’approvazione della Giunta, ma l’obiettivo di questo ddl è di essere utile sia nella prevenzione che nella cura della dipendenza da gioco. In particolare la Giunta ha sollevato dubbi sulla destinazione dell’1,5% degli introiti alla prevenzione delle ludopatie. Sulla previsione di una percentuale dei ricavi da destinare alla prevenzione delle ludopatie, ha ricordato l’assessora, ci sono dubbi soprattutto da parte della ragioneria della Pat. Già oggi si spendono 400 mila euro per il contrasto al febbre del gioco su un introito di 43 milioni, ma le azioni di prevenzione vanno al di là di questo problema specifico. Perché, di solito, ha ricordato Donata Borgonovo Re, chi sviluppa questa dipendenza ne ha già altre.

 

Dubbi sollevati anche relativamente all’articolo del ddl in base alla quale la Pat dovrebbe concertare con il terzo settore le politiche di prevenzione. Per Viola il terzo settore deve essere protagonista, in primo luogo nella prevenzione, perché più elastico e meno costoso.

La discussione sull’articolato si terrà in una prossima seduta della Quarta Commissione.

 

Il Testo Unificato, che PressGiochi ha potuto visionare in anteprima, oltre a dettare disposizioni sulla dislocazione degli apparecchi da gioco e ai divieti pubblicitari, punta molto sulla prevenzione, cura e formazione per lo sviluppo di una cultura di gioco responsabile.

 

Il Testo unificato limita la diffusione del gioco e promuove la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco e la cura della dipendenza patologica da gioco, anche se lecito.

La Provincia:

  1. a) promuove azioni dirette a prevenire la dipendenza da gioco anche attraverso la diffusione della conoscenza dei rischi correlati al gioco e delle possibili conseguenze a livello familiare, sociale e lavorativo;
  2. b) disincentiva l’accesso al gioco, anche se lecito, vietando la collocazione degli apparecchi da gioco in prossimità dei luoghi frequentati dalle persone maggiormente vulnerabili;
  3. c) adotta misure volte a contenere l’impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito sulla qualità del contesto urbano, sulla sicurezza urbana, sulla viabilità e sull’inquinamento acustico;
  4. d) promuove azioni volte alla cura e al recupero delle persone affette da dipendenza da gioco.

Sul fronte della prevenzione e cura, la Provincia promuove azioni di sensibilizzazione e di prevenzione, indirizzate prioritariamente alle fasce sociali a rischio, con lo scopo di aumentare la consapevolezza dei cittadini sul fenomeno della dipendenza da gioco e sui rischi per la salute e relazionali da essa derivanti; favorire un approccio responsabile al gioco e informare sulla presenza dei servizi di assistenza pubblica e del privato sociale operanti sul territorio. La Provincia promuove il monitoraggio del fenomeno e in collaborazione con la Asl attiva percorsi specifici per la terapia e la riabilitazione e predispone sistemi di valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi. Inoltre, si propone di promuovere iniziative di formazione finalizzate alla prevenzione della dipendenza da gioco e al riconoscimento delle situazioni di rischio, destinate ai gestori e al personale degli esercizi con offerta di giochi pubblici, agli operatori sociali e sanitari, agli educatori, agli insegnanti, al personale delle forze armate e di polizia e in generale ai soggetti che operano a contatto con le fasce sociali a rischio. Tra le altre cose, si propone anche un’attività di informazione sui programmi di filtraggio dei giochi d’azzardo on-line.

 

Distanze – Per prevenire la dipendenza da gioco, il testo unificato che nei prossimi giorni verrà presentato in Consiglio Regionale, vieta la collocazione degli apparecchi da gioco a una distanza inferiore a trecento metri dai seguenti luoghi:

  1. a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;
  2. b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;
  3. c) strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale;
  4. d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n.5 (legge provinciale sui giovani 2007);
  5. e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11;
  6. f) luoghi di culto.

Inoltre, è previsto che i comuni possano stabilire con proprio atto una distanza superiore a quella prevista dal legge regionale per la collocazione degli apparecchi da gioco e per esterne ai luoghi sensibili tenuto conto dell’impatto sulla sicurezza urbana e sulla qualità del contesto urbano, nonché dei problemi connessi con la viabilità e l’inquinamento acustico.

 

Aiuti alle imprese – La Giunta provinciale può prevedere che gli aiuti previsti dalla normativa provinciale per gli investimenti a favore delle imprese siano concessi solo agli esercizi commerciali che si impegnano a non installare tali apparecchi per il periodo stabilito dalla Giunta. Gli esercizi che decideranno di non installare nei propri locali apparecchi da gioco potranno esporre il logo che indica l’assenza dei predetti apparecchi all’interno dell’esercizio.

 

Divieto di pubblicità – Il testo unificato dei pdl regionali Viola e Plotegher , si vieta la diffusione attraverso i canali di comunicazione della Provincia di messaggi pubblicitari concernenti l’apertura o l’attività di sale da gioco o la fruibilità presso gli esercizi pubblici degli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 5, comma 1.

E’ vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l’uso della comunicazione istituzionale della Provincia per pubblicizzare giochi che prevedono vincite in denaro. E’ vietato ogni collegamento ipertestuale sui siti istituzionali della Provincia che conduca a siti che permettono l’accesso al gioco o che lo pubblicizzano.

La Provincia promuove l’adozione da parte dei suoi enti strumentali di un codice di autoregolamentazione che limiti o vieti la diffusione di messaggi pubblicitari concernenti l’apertura o l’attività di sale da gioco o la fruibilità presso gli esercizi pubblici degli apparecchi da gioco.

 

1,5% degli introiti dei giochi destinati alla prevenzione delle ludopatie – A decorrere dall’esercizio finanziario 2015 una quota pari all’1,5 per cento delle somme annualmente recuperate dalla Provincia dal prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco e sui congegni indicati nell’articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931 è destinata al sostegno delle attività di prevenzione, informazione, formazione e riabilitazione a favore dei soggetti affetti da dipendenza da gioco e delle relative famiglie.

 

Sanzioni – La collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 5, comma 1, in violazione della distanza prevista dall’articolo 5, comma 1, o di quanto stabilito dai comuni ai sensi dell’articolo 5, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per ciascun apparecchio. Il comune dispone, inoltre, l’immediata rimozione degli apparecchi. Il gestore che utilizza abusivamente il logo previsto dall’articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.200 euro.

 

PressGiochi