È stato formalizzato ieri, a Roma, il rinnovo del Protocollo d’intesa che disciplina i rapporti di collaborazione tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza. A
È stato formalizzato ieri, a Roma, il rinnovo del Protocollo d’intesa che disciplina i rapporti di collaborazione tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza. A sottoscriverne i contenuti, il Direttore dell’Agenzia, Cons. Roberto Alesse e il Comandante Generale della Guardia di finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro.
“Il presente protocollo d’intesa ha lo scopo di assicurare, in attuazione dell’art. 4 dell’Allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, il coordinamento delle attività di rispettiva competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza al fine di evitare la reiterazione dei controlli nonché disciplinare forme più efficaci di collaborazione tra le due Istituzioni, nelle aree di comune interesse operativo.
Il coordinamento riguarda, in particolare, il contrasto del contrabbando e degli altri traffici illeciti connessi alla circolazione della merce in ingresso e in uscita nel o dal territorio doganale dell’Unione europea, nonché delle violazioni nei settori delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi, del gioco pubblico e della movimentazione transfrontaliera di denaro contante”, si legge nel testo del protocollo d’Intesa.
All’interno del testo è presente, inoltre, un articolo che disciplina esclusivamente i rapporti di collaborazione tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in materia di gioco pubblico. Di seguito si riporta il testo integrale.
Articolo 12
(Collaborazione in materia di gioco pubblico)
1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza collaborano per rendere più efficaci ed efficienti le attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di gioco pubblico, nel rispetto delle reciproche attribuzioni e competenze.
2. Le Parti si impegnano a sviluppare, sia a livello centrale, sia in ambito periferico, analisi di rischio e piani di controllo congiunti, anche ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.
3. Al fine di evitare sovrapposizioni o duplicazioni di interventi le Parti scambiano informazioni funzionali alla pianificazione o all’esecuzione delle attività di controllo di rispettiva competenza, anche avvalendosi di strumenti informatici.
4. Al fine di assicurare l’unitarietà dell’azione delle Parti, i reparti del Corpo si impegnano a effettuare un confronto tecnico-operativo con i competenti uffici dell’Agenzia in presenza di controlli in cui risulta particolarmente complessa o rilevante la quantificazione della base imponibile sottratta a tassazione, anche in considerazione della necessità di ricorrere a ricostruzioni induttive, prima della formalizzazione dei rilievi.
5. Le Parti scambiano informazioni sugli esiti delle attività di controllo svolte, anche avvalendosi di strumenti informatici, e su analisi e studi utili ai fini delle relative attività istituzionali.
PressGiochi