È stato approvato questa settimana in via definitiva il disegno di legge che apporta modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, contenente la delega al Governo per la riforma
È stato approvato questa settimana in via definitiva il disegno di legge che apporta modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, contenente la delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, contenente la proroga del termine per l’attuazione della delega al Governo per il riordino del gioco fisico.
Il testo approvato – scrive l’avv. Generoso Bloise sulle pagine di PressGiochi MAG edizione luglio-agosto – tuttavia non implica solo la modifica del termine da 24 a 36 mesi, e quindi fino ad agosto 2026 per l’attuazione della delega, ma introduce delle modifiche apparentemente minimali che potrebbero comportare però una variazione significativa di alcune regole future.
La prima variazione è di molto significativa in quanto incide sul rapporto tra vincite e giocato.
Attualmente la delega prevede, all’art. 15, lettera a), n. 1) che tra i principi della riforma vi sia una “diminuzione dei limiti di giocata e di vincita”; la modifica sostituisce la diminuzione con la parola “revisione”.
Questo è un punto di particolare rilievo specialmente per gli apparecchi che sono ormai giochi con una scarsa redditività per gli operatori, perché di diminuita attrattività per i giocatori.
La revisione potrebbe permettere di disciplinare in modo più razionale il rapporto tra giocate e vincite, rispetto agli ultimi interventi normativi che hanno guardato esclusivamente alla maggiore tassazione, in danni dei giocatori che hanno visto ridurre le vincite e degli operatori che hanno forzosamente dovuto investire sui nuovi prodotti.
La norma riformulata apre di certo al superamento di una logica, repressiva e autolesionistica, come quella della precedente formulazione.
Gli operatori ed i commentatori più accorti hanno notato il rilievo della modifica, ma, come spesso avviene in questi casi, ognuno inizia a leggere nella norma sviluppi differenti; per quanto ci riguarda possiamo dirci fiduciosi del fatto che l’ambito di manovra del Governo è certo ampliato e forse anche migliorato, a come sempre aspettiamo l’attuazione prima di sbilanciarci sui commenti.
Altra micro-modifica riguarda invece l’assetto sanzionatorio, infatti alla lettera m) del comma 2 dell’art. 15 che ora prevede, nel secondo periodo “…riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l’efficacia dissuasiva e l’effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza”.
Con la modifica apportata in commissione si inserisce anche il concetto di “revisione”, quindi la possibilità di non solo riordinare le sanzioni già esistenti, ma di poterle riformulare, peraltro non solo per il gioco a distanza, ma per tutti i giochi (alla lettera m), dopo la parola: «riordino» sono inserite le seguenti: «e revisione» e le parole: «a distanza» sono soppresse).
Anche in questo caso le modifiche permettono un maggior ambito di manovra al Governo, che, ci auguriamo possa, anche in questo ambito, introdurre calmieri rispetto alla deriva che ha portato ad una vera e propria ipertrofia sanzionatoria che non distingue condotte effettivamente lesive e meri inadempimenti formali o di nessun rilievo (basti pensare alle lettere Fquater e Fbis del comma 9 dell’art. 110 Tulps).
Anche su questo punto aspetteremo l’attuativo per fare valutazioni più fondate, ma il segnale in sé potrebbe essere positivo.
PressGiochi MAG
Fonte immagine: https://it.depositphotos.com






