09 Settembre 2026 - 22:26

Proroga concessioni bingo: il CdS conferma rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

Il Consiglio di Stato ha confermato – con ordinanza depositata a seguito della Camera di Consiglio del 29 aprile 2025 – il proprio interesse al rinvio pregiudiziale alla Corte di

22 Luglio 2025

Il Consiglio di Stato ha confermato – con ordinanza depositata a seguito della Camera di Consiglio del 29 aprile 2025 – il proprio interesse al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito al sistema concessorio per le sale bingo, disposto inizialmente con l’ordinanza n. 1071/2023.

Al centro del procedimento la normativa nazionale che ha prorogato le concessioni per l’esercizio del gioco del bingo. Inizialmente, il procedimento era stato sospeso in attesa della decisione della Corte di Giustizia UE che, con sentenza del 20 marzo scorso, ha chiarito alcuni aspetti sulla proroga delle concessioni.

Con l’ ordinanza n. 1071/2023, il Consiglio di Stato aveva presentato alcune questioni interpretative: “A. Se la normativa nazionale, sopra riportata, viola le libertà europee di stabilimento e di impresa, in quanto: i) determina un aumento del canone che prescinde dalla valutazione delle dimensioni delle imprese; ii) impone l’accettazione della proroga e del suddetto aumento del canone, aggravato dal divieto di cessione dei locali, quale irragionevole condizione per potere partecipare alle successive gare che vengono anch’esse indefinitivamente posticipate.

B. Qualora si dia risposta positiva al primo quesito, si dubita che la suddetta restrizione possa ritenersi giustificata per la asserita sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale, indicato nell’esigenza di assicurare un allineamento temporale dell’avvio delle procedure di gara.C. Qualora, nondimeno, si ritenesse che vi sia un motivo imperativo di interesse generale, se ugualmente sono stati violati: i) il principio di proporzionalità, perché la misura restrittiva non è adeguata, idonea e proporzionata in senso stretto all’obiettivo pubblico formalmente indicato; ii) il principio di concorrenza per il mercato, perché la scelta di prorogare le concessioni e di posticipare l’avvio delle gare impedisce agli operatori di settore l’esercizio della libertà di impresa, quantomeno sotto il profilo della necessaria programmazione e pianificazione delle attività” .

Secondo Palazzo Spada, la sentenza della CGUE non affronta dettagliatamente le questioni interpretative sollevate dal Consiglio di Stato: “dal momento che la sentenza della Corte di giustizia 20 marzo 2025, resa nelle cause riunite da C-728/22 a C-730/22, è stata adottata sulla base di un rinvio pregiudiziale non del tutto coincidente con quella formulato da questa Sezione nell’ordinanza di rinvio n. 1071/2023;

in particolare, la Corte di Giustizia, con la citata decisione del 20 marzo 2025, non sembra prendere in considerazione in modo specifico le questioni interpretative sollevate con i quesiti di cui alle lettere C e B della richiamata ordinanza di rinvio n. 1071/2023;

le parti del giudizio, sentite nel corso della discussione in camera di consiglio, hanno manifestato la volontà di esercitare il diritto di difesa anche nel processo pendente innanzi alla Corte di Giustizia”.

Quindi, sulla base di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ribadisce la necessità del rinvio pregiudiziale già formulato, ordina la trasmissione dell’ordinanza alla Corte di Giustizia dell’ Unione Europea e conferma inoltre la sospensione del giudizio nazionale.

 

PressGiochi

Fonte immagine: PALAZZO SPADA SEDE DEL CONSIGLIO DI STATO