Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso presentato da alcuni concessionari del settore del bingo, annullando la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che imponeva
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso presentato da alcuni concessionari del settore del bingo, annullando la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che imponeva il pagamento di un canone concessorio durante il periodo di proroga tecnica (2023-2024).
Secondo il TAR, la normativa nazionale alla base della richiesta economica è in contrasto con il diritto dell’Unione europea, come chiarito anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In particolare, è stata ritenuta illegittima la proroga automatica delle concessioni senza gara e la previsione di un canone fisso, non proporzionato ai ricavi effettivi degli operatori.
Il Tribunale ha quindi stabilito che tali disposizioni devono essere disapplicate. Tuttavia, ha precisato che i concessionari non sono esonerati dal pagamento: dovranno comunque versare un’indennità, che però dovrà essere rideterminata dall’Amministrazione in modo equo e proporzionato.
In conclusione, il TAR ha annullato l’atto impugnato, lasciando all’Amministrazione il compito di ricalcolare gli importi dovuti secondo criteri conformi al diritto europeo.
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