19 Febbraio 2026 - 07:37

PREU e peculato: la Cassazione conferma la responsabilità penale del sub-concessionario

La Corte di Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato in materia di gioco lecito e Prelievo erariale unico (PREU): le somme incassate sulle giocate appartengono all’Erario sin dal momento della

27 Gennaio 2026

La Corte di Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato in materia di gioco lecito e Prelievo erariale unico (PREU): le somme incassate sulle giocate appartengono all’Erario sin dal momento della riscossione. Con la sentenza n. 2332 del 2026, la Sesta Sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la condanna per peculato inflitta a un sub-concessionario operante nella gestione degli apparecchi da gioco.

Il procedimento trae origine dall’appropriazione di oltre 81 mila euro riscossi a titolo di PREU e mai riversati allo Stato, nell’arco temporale compreso tra la fine del 2011 e il 2012. La condotta era stata qualificata come peculato, in ragione della qualifica di incaricato di pubblico servizio rivestita dal sub-concessionario nell’ambito della filiera concessoria.

Nel ricorso per Cassazione, la difesa aveva contestato la natura pubblica delle somme oggetto di appropriazione, sostenendo che il PREU non potesse considerarsi denaro erariale al momento dell’incasso, poiché l’importo dovuto allo Stato viene determinato solo successivamente mediante un calcolo percentuale sugli incassi. Richiamate, a sostegno, anche le disposizioni del d.l. n. 269 del 2000 sulla disciplina del prelievo.

La Suprema Corte ha respinto tali argomentazioni, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il PREU ha natura di imposta e il denaro versato dai giocatori diventa di pertinenza della pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione. Le modalità di calcolo e di versamento non incidono, secondo i giudici, sulla qualificazione pubblicistica delle somme.

La Cassazione ha inoltre ribadito che il concessionario riveste la qualifica di agente contabile e di incaricato di pubblico servizio, funzione alla quale partecipano anche gestori ed esercenti, cui sono delegate attività proprie della concessione. L’omesso versamento delle somme destinate all’Erario integra pertanto l’appropriazione penalmente rilevante ai sensi dell’art. 314 cod. pen., con esclusione della fattispecie di appropriazione indebita.

Quanto alla determinazione dell’importo e al trattamento sanzionatorio, la Corte ha rilevato la genericità delle censure difensive, osservando che la pena era stata applicata nel minimo edittale, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Con la declaratoria di inammissibilità del ricorso, è stata infine disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

PressGiochi