Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della sospensione per sette giorni dell’attività di una sala giochi situata a Portici, disposta dal Questore di Napoli per motivi di sicurezza
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della sospensione per sette giorni dell’attività di una sala giochi situata a Portici, disposta dal Questore di Napoli per motivi di sicurezza pubblica. La decisione arriva dopo un lungo iter giudiziario che ha visto la società ricorrente contestare il provvedimento in primo grado dinanzi al TAR per la Campania e successivamente impugnarne la decisione in appello.
Il provvedimento impugnato si basa su ripetuti controlli delle forze dell’ordine effettuati tra marzo e settembre 2019, dai quali era emerso che il locale fosse abitualmente frequentato da persone con precedenti penali per reati contro l’ordine pubblico, il patrimonio e la normativa su stupefacenti e armi. Le autorità hanno ritenuto che questa frequentazione costituisse un rischio per la sicurezza pubblica, motivando così la chiusura temporanea dell’attività ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).
Secondo la Questura, la misura aveva una finalità preventiva e non sanzionatoria, mirata a scoraggiare la presenza di soggetti pericolosi nel locale, indipendentemente dalla responsabilità del gestore.
Nel ricorso, la società titolare della sala giochi ha sostenuto che l’amministrazione non avesse dimostrato la concreta pericolosità sociale dei soggetti identificati, evidenziando che solo tre su ventuno pregiudicati erano stati trovati più volte all’interno del locale. Inoltre, la difesa ha sottolineato la presenza di un sistema di videosorveglianza e di personale addetto alla sicurezza privata.
La società ha poi contestato il riferimento, contenuto nella sentenza di primo grado, ad alcuni episodi avvenuti tra il 2017 e il 2018 – tra cui il ritrovamento di droga all’interno di una macchina cambia-monete, un furto con destrezza e un’aggressione con arma da taglio – sostenendo che questi fatti non potessero essere correlati ai controlli svolti nel 2019.
Dopo l’udienza pubblica del 20 febbraio 2025, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della società, confermando la sentenza del TAR. I giudici hanno ribadito che l’art. 100 T.U.L.P.S. attribuisce al Questore il potere discrezionale di sospendere l’attività di un esercizio che costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, senza che sia necessaria una responsabilità diretta del gestore.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che i controlli effettuati nel 2019, uniti ai precedenti episodi criminosi, giustificavano il provvedimento, che rientra tra le misure di prevenzione e non tra quelle sanzionatorie. Inoltre, ha confermato la proporzionalità e la ragionevolezza della sospensione dell’attività per sette giorni, in considerazione dell’interesse pubblico alla sicurezza.
Con questa decisione, il massimo organo della giustizia amministrativa ha ribadito l’importanza della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, confermando la legittimità dell’azione preventiva dell’amministrazione nei confronti di attività potenzialmente pericolose per la collettività.
PressGiochi
Fonte immagine: PALAZZO SPADA SEDE DEL CONSIGLIO DI STATO